Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11320 del 09/05/2017


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Cassazione civile, sez. lav., 09/05/2017, (ud. 21/02/2017, dep.09/05/2017),  n. 11320

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI CERBO Vincenzo – Presidente –

Dott. CURCIO Laura – Consigliere –

Dott. MANNA Antonio – Consigliere –

Dott. BALESTRIERI Federico – Consigliere –

Dott. GARRI Fabrizia – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 1146-2011 proposto da:

POSTE ITALIANE S.P.A. C.F. (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE

MAZZINI 134, presso lo studio dell’avvocato LUIGI FIORILLO,

rappresentata e difesa dall’avvocato PAOLO TOSI, giusta delega in

atti;

– ricorrente –

contro

C.F. C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in ROMA,

VIA CRESCENZIO N. 58, presso lo studio dell’avvocato BRUNO COSSU,

che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato GIUSEPPE

SAVERIO SORDA, giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 524/2010 della CORTE D’APPELLO di GENOVA,

depositata il 07/07/2010 R.G.N. 326/2008.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che la Corte di appello di Genova ha confermato la sentenza del Tribunale della stessa città che in accoglimento del ricorso proposto da C.F. ha accertato l’illegittimità del termine apposto al contratto intercorso con Poste Italiane s.p.a. nel periodo dal 1 marzo 30 maggio 2000, ne ha dichiarato la conversione in contratto a tempo indeterminato ordinando la ricostituzione del rapporto e condannando la società al risarcimento del danno commisurato alle retribuzioni maturate e non erogate dalla costituzione in mora al ripristino che avverso tale sentenza Poste Italiane s.p.a. ha proposto ricorso affidato a tre motivi cui resiste con controricorso la C. che sono state depositate memorie da entrambe le parti.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

Che il primo motivo di ricorso – con il quale è denunciata la violazione dell’art. 1372 c.c., commi 1 e 2, dell’art. 2697 c.c., dell’art. 115 c.p.c., oltre che l’insufficiente e contraddittoria motivazione su un fatto controverso e decisivo per il giudizio – è infondato. La Corte territoriale si è infatti attenuta ai principi dettati da questa Corte secondo i quali “Nel giudizio instaurato ai fini del riconoscimento della sussistenza di un unico rapporto di lavoro a tempo indeterminato (sul presupposto dell’illegittima apposizione al relativo contratto di un termine finale ormai scaduto) per la configurabilità di una risoluzione del rapporto per mutuo consenso è necessaria che sia accertata – sulla base del lasso di tempo trascorso dopo la conclusione dell’ultimo contratto a termine, nonchè alla stregua della modalità di tale conclusione, del comportamento tenuto dalle parti e di eventuali circostanze significative – una chiara e certa comune volontà delle parti medesime di porre definitivamente fine ad ogni rapporto lavorativo; la valutazione del significato e della portata del complesso di tali elementi di fatto compete al giudice di merito, le cui conclusioni non sono censurabili in sede di legittimità se non sussistono vizi logici o errori di diritto” (cfr., tra le molte, Cass. nn. 2279/10; 19425/09 e tra le più recenti, Cass. nn. 1780/2014, 24069/2015, 24951/2015, 1179/2016, 1244/2016, 3026/2016 e 6123/2017). Orbene la Corte territoriale non è incorsa in alcun errore di diritto e la motivazione non è affetta da alcun vizio logico. Ed infatti da un canto il giudice di appello ha dato atto della particolarità del rapporto intercorso tra la C. e la società oggi ricorrente sviluppatosi con più contratti a termine. Da ciò ha desunto, logicamente, che in tal modo si era ingenerata nella lavoratrice una plausibile aspettativa di poter essere nuovamente assunta anche nel periodo successivo alla cessazione dell’ultimo rapporto.

Conseguentemente, nel valutare il tempo trascorso tra la cessazione dell’ultimo contratto e l’iniziativa giudiziaria, con valutazione di merito fondata su una ricostruzione dei fatti coerente con il loro svolgimento, ha ritenuto che il pur consistente tempo trascorso non fosse di per sè significativo di una volontà abdicatoria. Coerentemente, poi, non ha proceduto ad ulteriori approfondimenti istruttori, meramente esplorativi in mancanza di più specifiche allegazioni da parte della società Poste Italiane.

Che è infondato anche il secondo motivo di ricorso con il quale è denunciata la violazione e falsa applicazione di norme di diritto e dei contratti e accordi collettivi nazionali di lavoro (L. n. 56 del 1987, art. 23, ed artt. 1362 e ss. c.c. nonchè il C.C.N.L. 26 novembre 1994, art. 8, comma 2, come integrato dall’accordo 25.9.1997 e dai successivi accordi ad esso correlati) nonchè l’insufficiente e/o contraddittoria motivazione in ordine ad un fatto controverso e decisivo per il giudizio ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5. Secondo il consolidato orientamento di questa Corte rispetto al quale non sono prospettate ragioni che inducano a discostarsene. Sulla scia di Cass. S.U. 2 marzo 2006 n. 4588, è stato precisato che “l’attribuzione alla contrattazione collettiva, L. n. 56 del 1987, ex art. 23, del potere di definire nuovi casi di assunzione a termine rispetto a quelli previsti dalla L. n. 230 del 1962, discende dall’intento del legislatore di considerare l’esame congiunto delle parti sociali sulle necessità del mercato del lavoro idonea garanzia per i lavoratori ed efficace salvaguardia per i loro diritti (con l’unico limite della predeterminazione della percentuale di lavoratori da assumere a termine rispetto a quelli impiegati a tempo indeterminato) e prescinde, pertanto, dalla necessità di individuare ipotesi specifiche di collegamento fra contratti ed esigenze aziendali o di riferirsi a condizioni oggettive di lavoro o soggettive dei lavoratori ovvero di fissare contrattualmente limiti temporali all’autorizzazione data al datore di lavoro di procedere ad assunzioni a tempo determinato” (v. Cass. 4 agosto 2008, n. 21063, v. anche Cass. 20 aprile 2006, n. 9245, Cass. 7 marzo 2005, n. 4862, Cass. 26 luglio 2004, n. 14011). “Ne risulta, quindi, una sorta di “delega in bianco” a favore dei contratti collettivi e dei sindacati che ne sono destinatari, non essendo questi vincolati alla individuazione di ipotesi comunque omologhe a quelle previste dalla legge, ma dovendo operare sul medesimo piano della disciplina generale in materia ed inserendosi nel sistema da questa delineato” (v., fra le altre, Cass., 4 agosto 2008, n. 21062, Cass. 23 agosto 2006, n. 18378). In tale quadro, ove però, come nel caso di specie, un limite temporale sia stato previsto dalle parti collettive (anche con accordi integrativi del contratto collettivo) la sua inosservanza determina la nullità della clausola di apposizione del termine (v. fra le altre, Cass. 23 agosto 2006, n. 18383, Cass. 14 aprile 2005, n. 7745, Cass. 14 febbraio 2004, n. 2866). In particolare, quindi, come questa Corte ha costantemente affermato e come va anche qui ribadito, “in materia di assunzioni a termine di dipendenti postali, con l’accordo sindacale del 25 settembre 1997, integrativo del C.C.N.L. 26 novembre 1994, art. 8, e con il successivo accordo attuativo, sottoscritto in data 16 gennaio 1998, le parti hanno convenuto di riconoscere la sussistenza della situazione straordinaria, relativa alla trasformazione giuridica dell’ente ed alla conseguente ristrutturazione aziendale e rimodulazione degli assetti occupazionali in corso di attuazione, fino alla data del 30 aprile 1998; ne consegue che deve escludersi la legittimità delle assunzioni a termine cadute dopo il 30 aprile 1998, per carenza del presupposto normativo derogatorio, con la ulteriore conseguenza della trasformazione degli stessi contratti a tempo indeterminato, in forza della L. 18 aprile 1962, n. 230, art. 1” (v., fra le altre, Cass. 1 ottobre 2007, n. 20608; Cass. 28 novembre 2008, n. 28450; Cass. 4 agosto 2008, n. 21062; Cass. 27 marzo 2008, n. 7979, Cass. n. 18378/2006 cit. e recentemente Cass. 23/06/2015 n. 12968 e 15/07/2015 n. 14836).

Che l’ultimo motivo di ricorso con il quale è chiesta l’applicazione della L. 4 novembre 2010, n. 183, art. 32, comma 5, è fondato.

Le sezioni unite di questa Corte con la sentenza n. 21691 del 27/10/2016 hanno chiarito che “in tema di ricorso per cassazione, la censura ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, può concernere anche la violazione di disposizioni emanate dopo la pubblicazione della sentenza impugnata, ove retroattive e, quindi, applicabili al rapporto dedotto, atteso che non richiede necessariamente un errore, avendo ad oggetto il giudizio di legittimità non l’operato del giudice, ma la conformità della decisione adottata all’ordinamento giuridico”. E’ stato inoltre chiarito che la denuncia di una ” (…) violazione di legge sopravvenuta retroattiva incontra il limite del giudicato, che, tuttavia, ove sia stato proposto appello, sebbene limitatamente al capo della sentenza concernente l’illegittimità del termine apposto al contratto di lavoro, non è configurabile in ordine al capo concernente le conseguenze risarcitorie, legato al primo da un nesso di causalità imprescindibile, atteso che, in base al combinato disposto dell’art. 329 c.p.c., comma 2, e art. 336 c.p.c., comma 1, l’impugnazione nei confronti della parte principale della decisione impedisce la formazione del giudicato interno sulla parte da essa dipendente.” Quanto alla denunciata illegittimità costituzionale dell’art. 32 comma 7 per violazione dell’art. 3 Cost. e art. 38 Cost., comma 2, in relazione all’art. 6 CEDU, in quanto dispositiva, con effetto ablativo, di diritti retributivi e previdenziali, di rilievo costituzionale (v. memoria della C. del 2.7.2012) va dato seguito alla giurisprudenza di questa Corte che esaminata la questione l’ha ritenuta manifestamente infondata (cfr. Cass. 06/02/2014 n. 2760 e successivamente 26/10/2015, n. 21766).

Che in conclusione deve essere accolto l’ultimo motivo di ricorso mentre devono essere rigettati gli altri e la sentenza cassata in relazione al motivo accolto deve essere rinviata alla Corte di appello di Genova, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità. La Corte territoriale dovrà limitarsi a quantificare l’indennità spettante all’odierna parte contro ricorrente ex art. 32 cit. per il periodo compreso fra la scadenza del termine e la pronuncia del provvedimento con il quale il giudice ha ordinato la ricostituzione del rapporto di lavoro (cfr. per tutte Cass. n. 14461 del 2015) con interessi e rivalutazione su detta indennità da calcolarsi a decorrere dalla data della pronuncia giudiziaria dichiarativa della illegittimità della clausola appositiva del termine al contratto di lavoro

subordinato (cfr. per tutte Cass. 3062 del 2016).

PQM

La Corte, accoglie il terzo motivo di ricorso, rigettati gli altri. Cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte di appello di Genova in diversa composizione che provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma nella Adunanza Camerale, il 21 febbraio 2017.

Depositato in Cancelleria il 9 maggio 2017

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