Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1132 del 19/01/2011

Cassazione civile sez. lav., 19/01/2011, (ud. 09/11/2010, dep. 19/01/2011), n.1132

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIDIRI Guido – Presidente –

Dott. DE RENZIS Alessandro – Consigliere –

Dott. NAPOLETANO Giuseppe – Consigliere –

Dott. FILABOZZI Antonio – Consigliere –

Dott. BERRINO Umberto – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

RESAIS – RISANAMENTO E SVILUPPO ATTIVITA’ INDUSTRIALI SICILIANE

S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA XX SETTEMBRE 2 6, presso lo

studio dell’avvocato AULETTA FERRUCCIO, che la rappresenta e difende,

giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

C.E., M.G., M.P.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 309/2009 della CORTE D’APPELLO di

CALTANISSETTA, depositata il 20/05/2009 r.g.n. 373/07;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

09/11/2010 dal Consigliere Dott. UMBERTO BERRINO;

udito l’Avvocato AULETTA FERRUCCIO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

MATERA MARCELLO, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza del 13/5/2009 la Corte d’Appello di Caltanissetta rigettò l’appello proposto il 2/7/07 dalla RESAIS s.p.a. avverso la sentenza del giudice del lavoro del Tribunale di Enna, con la quale era stato accolta la domanda di C.E., ex dipendente dell’Ente Minerario Siciliano in prepensionamento dall’1/7/84, diretta alla riliquidazione dell’indennità di prepensionamento attraverso il computo del compenso per festività non godute ai sensi della L.R. n. 42 del 1975, art. 6.

La Corte territoriale addivenne al rigetto del gravame dopo aver rilevato l’infondatezza dell’eccezione di prescrizione, ritenendo che la stessa era stata interrotta per effetto del riconoscimento derivato dalla delibera dell’Ente Minerario Siciliano n. 182/1993, e dopo aver accertato la computabilità delle indennità per festività non godute in quella di prepensionamento. Inoltre, la stessa Corte osservò che la norma di cui alla L.R. n. 46 del 1984, art. 10 aveva attribuito ai lavoratori interessati la facoltà di scegliere uno qualsiasi dei mesi precedenti la data di risoluzione del rapporto come termine di riferimento per il calcolo del a retribuzione globale da utilizzare per la determinazione dell’indennità di prepensionamento, per cui era da considerare una mera irregolarità il fatto della mancata indicazione del mese di riferimento da parte del ricorrente, dal momento che quest’ultimo aveva, comunque, provato di aver percepito un compenso per ore-festività non godute nel mese di riferimento prescelto (codice 63). Per la cassazione della sentenza propone ricorso la RESAIS – Risanamento e Sviluppo Attività Industriali Siciliana S.p.A. affidando l’impugnazione a tre motivi.

La ricorrente deposita, altresì, memoria ai sensi dell’art. 378 c.p.c..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Col primo motivo di censura la RESAIS s.p.a. deduce la insufficiente e/o contraddittoria motivazione su un fatto controverso e decisivo per il giudizio (art. 360 c.p.c., n. 5) con riferimento alla circostanza che la Corte territoriale avrebbe malamente motivato la propria decisione nel punto in cui aveva ritenuto che costituisse solo una mera irregolarità l’omessa indicazione, da parte dell’ex dipendente, del mese di riferimento ai fini della individuazione della base di calcolo per la determinazione della retribuzione globale di fatto, quando, invece, una tale omissione aveva reso impossibile ad essa ricorrente di assolvere all’onere di provare che il lavoratore non aveva percepito compensi per festività non godute nel mese prescelto.

Tale specifica doglianza preliminare è infondata.

Basta, infatti, osservare che la ricorrente non tiene conto di un dato positivo risultante dagli atti, vale a dire il passaggio motivazionale attraverso il quale la Corte d’appello fonda la sua decisione sulla circostanza che, comunque, il lavoratore aveva, da parte sua, provato di aver percepito un compenso per ore-festività non godute nel mese di riferimento prescelto (codice 63), cioè un emolumento che, in quanto corrisposto dalla stessa società, non poteva esserle ignoto, con l’inevitabile conclusione che alla mancata indicazione del mese relativo al compenso segnalato non poteva che attribuirsi il significato di una mera irregolarità.

In pratica, l’argomentazione logica adottata dalla Corte d’appello riposa su uno specifico dato emerso dal procedimento, vale a dire la prova fornita dal lavoratore in ordine a la percezione di un determinato compenso per ore-festività non godute nel mese di riferimento, per cui la ricorrente avrebbe dovuto farsi carico di impugnare tale specifica motivazione spiegandone la illogicità o la contraddittorietà, mentre ciò non è avvenuto. Infatti, la difesa della Resais spa si è limitata a sindacare solo il risultato finale della suddetta motivazione, cioè la equiparazione della mancata indicazione del mese di riferimento ad una ipotesi di mera irregolarità insuscettibile di produrre effetti negativi per l’ex dipendente. Inoltre, la necessità di una censura specifica alla suddetta motivazione del giudice d’appello si imponeva anche in base al rilievo che il medesimo organo giudicante aveva giustamente posto in risalto, in maniera altrettanto logica, che il dato rappresentato dalla prova del compenso per ore-festività non godute nel mese di riferimento non poteva non essere noto alla datrice di lavoro nella sua veste di erogatrice diretta dell’emolumento in questione, a prescindere, quindi, dal fatto che il ricorrente non avesse poi indicato formalmente il mese di riferimento. 2. Col secondo motivo si denunzia la violazione e/o la falsa applicazione degli artt. 1362 e 1363 c.c. in relazione all’art. 2944 c.c. (art. 360 c.p.c., n. 3).

Con tale censura la Resais deduce l’erroneità della decisione nella parte in cui ricollega un effetto interattivo della prescrizione alla Delib. 30 dicembre 1993, n. 182 del Commissario Straordinario dell’Ente Minerario Siciliano, in quanto considerata dal giudice d’appello come atto di riconoscimento del diritto dotato di efficacia interruttiva ai sensi dell’art. 2944 cod .civ..

Il quesito di diritto che viene posto dalla ricorrente a conclusione del motivo è il seguente: – “Se anche in base all’intenzione dell’autore e all’interpretazione complessiva, risulti o meno qualificabile come atto di riconoscimento del debito la delibera di un ente pubblico che – per essere rivolta indistintamente alla generalità dei prestatori di lavoro, per la presenza di specifica riserva di valutazione della prestazione individuale di ciascuno dei destinatari, per la necessità di essere integrata aliunde e per la presenza di univoci riferimenti soltanto a una determinata voce reddituale, diversa da quella costitutiva del diritto della cui prescrizione trattasi – non riveli piena e completa conoscenza o consapevolezza di ogni singolo (e distinto) rapporto di lavoro al quale il contenuto normativo dell’atto sia astrattamente riferibile”.

Per una corretta disamina di tale motivo è opportuno trascrivere il contenuto della delibera in questione che è il seguente: “il Commissario straordinario vista la L.R. n. n. 2 del 1963; visti il D.P.R. Siciliana 13 ottobre 1992, n. 170/92 e la L.R. 11 maggio 1993, n. 15/93, art. 35; considerato l’interesse dell’Ente a dirimere l’annoso contenzioso avente per oggetto la richiesta di riconoscimento del compenso prestato a titolo supplementare nell’indennità di prepensionamento e/o una tantum; ritenuto il prevalente orientamento giurisprudenziale intervenuto sulla materia che afferma il principio che ai prepensionati L.R. n. 42 del 1975, ex art. 6 e successive va computato il compenso per lavoro supplementare prestato in corso di rapporto nella determinazione dell’indennità di prepensionamento e/o una tantum; preso atto del parere favorevole del Direttore Generale delibera (182/93 CS): 1) riconoscere agli aventi diritto il compenso per lavoro supplementare prestato in corso di lavoro quale voce componente la retribuzione globale di fatto sulla quale determinare la indennità di prepensionamento e/o una tantum, purchè lo stesso sia stato svolto in modo continuativo e stabile in condizioni di eccezionalità e occasionalità, fatte salve ovviamente le decadenze e le prescrizioni intervenute; 2) definire secondo i criteri di cui al precedente punto “1” il contenzioso pendente sulla materia autorizzando il servizio legale ad operare di conseguenza al meglio nell’interesse dell’Ente. La presente delibera viene trasmessa ai sensi della L.R. 21 dicembre 1973, n. 50, art. 13″.

Ciò premesso, si osserva, anzitutto, che è da ritenere assolutamente corretto l’accertamento operato dalla Corte territoriale in ordine alla ritenuta natura assistenziale dell’indennità in esame ed alla conseguente applicazione del regime prescrizionale ordinario in ossequio ad un indirizzo giurisprudenziale consolidato di questa Corte, atteso che II fine perseguito dal legislatore regionale era quello di creare una erogazione sostitutiva del reddito di lavoro, di cui i minatori siciliani erano stati privati per ragioni di economia pubblica, cosicchè tale indennità non poteva non essere inquadrata tra le prestazioni di assistenza sociale, alle quali hanno diritto, a norma dell’art. 38 Cost., comma 1, i cittadini inabili al lavoro o privi dei mezzi necessari per vivere.

Come, infatti, ha avuto già modo di statuire questa Corte (Cass. sez. lav. n. 12944 del 22/11/99), “l’indennità cosiddetta di prepensionamento che, ai sensi della L.R. Sicilia n. 42 del 1975, art. 6, è prevista, nell’ambito della ristrutturazione del settore estrattivo, in favore dei dipendenti dell’Ente Minerario Siciliano in relazione alla anticipata risoluzione dei loro rapporti di lavoro, non è assimilabile ad un credito di lavoro, ma ha natura assistenziale e pertanto il diritto alla relativa prestazione si prescrive in dieci anni, e in cinque anni quello relativo ai ratei già maturati, senza che possa avere rilievo la circostanza che, per le pensioni dei pubblici dipendenti, sia previsto da una norma speciale il termine di prescrizione di cinque anni, giacchè, attesa la diversa natura del diritto in oggetto, deve applicarsi il termine di prescrizione ordinario di cui all’art. 2946 cod. civ., norma che, per espressa previsione, si applica a tutti i casi in cui, come quello in esame, la legge non abbia disposto diversamente, (in senso conf. Cass. Sez. av. n. 9042 del 6/7/2000, nonchè Cass. sez. lav. n. 177 del 9/1/02 e Cass. sez. lav. n. 11105 del 26/7/2002 anche in materia di indennità “una tantum”).

La natura assistenziale dell’indennità in esame è un aspetto decisamente importante per l’esatta comprensione della delibera sopra riportata, in quanto il significato ricognitivo di debito che le è stato riconosciuto dalla Corte territoriale, ai fini dell’efficacia interattiva della prescrizione, implica anche la valutazione della natura della prestazione sulla quale il contenuto giuridico dell’atto stesso andava ad incidere, invero, trattasi di prestazione che, pur traendo lo spunto da un rapporto di lavoro è, però, essenzialmente assistenziale per le ragioni sopra esposte, con la altrettanto implicita considerazione che il Commissario Straordinario non poteva non essere consapevole della vasta portata degli effetti della delibera che in quel momento emanava, effetti destinati ad incidere in maniera automatica su tutte le posizioni di indennità di prepensionamento interessate dallo stesso atto, fatte salve, ovviamente, le ipotesi di prescrizione e decadenza già maturate.

D’altronde, il significato letterale delle espressioni adoperate nella suddetta delibera con riferimento ad entrambe le prestazioni (indennità di prepensionamento ed indennità una tantum), oltre che alle finalità perseguite dall’Ente (interesse alla soluzione dell’annoso contenzioso determinato dalla richiesta di riconoscimento di un determinato emolumento nel calcolo di altri istituti indiretti), nonchè l’ampio richiamo sia al prevalente orientamento giurisprudenziale formatosi in materia in tutte le sue articolazioni che al parere favorevole del Direttore Generale, sono tutti elementi che nel loro insieme inducono ragionevolmente a ritenere che l’atto deliberativo in questione era diretto a tutti i lavoratori minerari interessati dal fenomeno del prepensionamento ed era, altresì, idoneo ad incidere sul calcolo delle singole prestazioni di natura assistenziale non ancora travolte da decadenza o prescrizione, la qual cosa non poteva non essere nota all’autorità che l’aveva emanata al precipuo fine di dirimere il correlato contenzioso.

Pertanto, i quesito di diritto posto dalla ricorrente appare essere alquanto assertivo, dal momento che nello stesso, per come è formulato, è dato per scontato che l’autore della delibera in esame non avesse completa conoscenza o consapevolezza dell’incidenza del contenuto della stessa sui singoli rapporti generatori della prestazione di cui trattasi a prescindere dal fatto che riguardassero l’incidenza sul trattamento di prepensionamento di uno piuttosto che di un altro degli elementi retributivi dell’intercorso rapporto di lavoro. In tal modo la ricorrente finisce per omettere di esplicitare le sue censure avverso l’iter logico-argomentativo complessivamente seguito dal giudice d’appello sia nella qualificazione della natura della prestazione, sia nella individuazione del regime prescrizionale applicabile, sia nell’accertamento dell’efficacia interruttiva della stessa ad opera del suddetto atto deliberativo, rispetto al cui contenuto non può escludersi – come detto – sul versante logico- giuridico la consapevolezza del suo autore di incidere indistintamente per il suo tramite su tutte le posizioni di prepensionamento ancora da definirsi, in guisa tale da interrompere il loro corso prescrizionale.

In definitiva non può non evidenziarsi una incompletezza della censura a causa del fatto che la stessa trascura il dato della verosimile consapevolezza della piena efficacia ricognitiva del debito da parte dell’autore della delibera in esame, per cui deve rilevarsi un profilo di inammissibilità del relativo motivo, inidoneo, per come strutturato, ad incidere sul percorso logico- argomentativo che ha condotto il giudice d’appello a riconoscere efficacia interruttiva della prescrizione al suddetto atto.

3. Con l’ultimo motivo la Resais si duole della violazione e/o della falsa applicazione della L.R. Sicilia n. 42 del 1975 e succ. mod., art. 6, anche in relazione al D.P.R. n. 1029 del 1960, art. 4, artt. 24 e 28 CCNL 23/9/83, nonchè 1 marzo 1988 (art. 360 c.p.c., n. 3) così contestando, alla luce della suddetta contrattazione collettiva, l’inclusione dell’emolumento per festività nella base di calcolo delle indennità di prepensiomamento.

A conclusione del motivo la ricorrente pone il seguente quesito di diritto: “Se la voce “festività” possa essere computata nella base di calcolo dell’indennità mensile di prepensionamento L.R. Sicilia n. 42 del 1975, ex art. 6, per quando tale voce sia equiparata dalla contrattazione collettiva di settore al lavoro festivo (espressamente escluso dalla base di calcolo dalla legge regionale de qua). In particolare, la ricorrente deduce che se la disciplina collettiva appena richiamata prevede che nel caso di festività coincidenti con la domenica il lavoratore ha diritto ad una giornata di retribuzione vuoi dire che esiste tendenziale equiparazione tra compenso festivo e quello per lavoro prestato nelle giornate festive, con la conseguenza che la voce “festività” della busta paga non può essere in via di principio calcolata nella base di computo dell’indennità “una tantum”, stante l’esclusione di cui alla L.R. n. 42 del 1975, art. 6.

Anche tale motivo è infondato.

Invero, il problema in esame è stato già affrontato e risolto da questa Corte con la decisione in. 12944 del 22/11/99, alla quale questo collegio intende adeguarsi, attraverso cui si è chiaramente affermato che “ai fini della “retribuzione globale di fatto” da prendersi a base per il computo dell’indennità cosiddetta di prepensionamento accordata ai dipendenti dell’Ente Minerario Siciliano dalla L.R. Sicilia n. 42 del 1975, art. 6, la voce retribuiva relativa alle festività deve essere inclusa nella base di calcolo in quanto non espressamente esclusa dal citato art. 6 (che invece esclude le erogazioni per lavoro notturno, straordinario e festivo, nonchè le indennità di trasporto e vestiario), essendovi differenza tra l’erogazione per il lavoro festivo (espressamente esclusa dal computo e riferita alla prestazione di lavoro effettuate nei giorni festivi) e la normale retribuzione spettante al lavoratore per le festività senza prestazione di attività lavorativa, atteso che, in questo caso, il relativo compenso fa parte della normale vicenda lavorativa e non può non essere incluso nella retribuzione globale di fatto”. Occorre, infatti, osservare che il giudice di appello è correttamente pervenuto alla conclusione di includere nella base di calcolo la voce “festività”, perchè non espressamente esclusa dalla L.R. n. 42 del 1975, art. 6, u.c., contrariamente a quanto previsto per il lavoro notturno, il lavoro straordinario, il lavoro festivo e le indennità di trasporto e vestiario.

Esattamente è stato spiegato che vi è differenza tra festività e lavoro festivo, riferendosi quest’ultimo alla ipotesi di prestazione effettuata nei giorni festivi, che l’art. 28 CCNL disciplina stabilendo la misura della retribuzione, diversa dalla normale retribuzione spettante al lavoratore per la festività senza prestazione di attività lavorativa. Per questa ragione, giustamente, il compenso per festività, facente parte della normale vicenda lavorativa è stato considerato voce inclusa nella retribuzione globale di fatto.

In definitiva, non è dato riscontrare nella sentenza impugnata vizi logici o motivazionali nella interpretazione del contratto collettivo e della legge regionale in riferimento alla questione trattata. Ne consegue il rigetto del ricorso.

La mancata costituzione delle controparti comporta che non va adottata alcuna statuizione sulle spese.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Nulla per le spese.

Così deciso in Roma, il 9 novembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 19 gennaio 2011

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