Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1132 del 18/01/2018


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Civile Ord. Sez. 5 Num. 1132 Anno 2018
Presidente: VIRGILIO BIAGIO
Relatore: LA TORRE MARIA ENZA

ORDINANZA
sul ricorso 28867-2010 proposto da:
EQUITALIA POLIS SPA, elettivamente domiciliata in ROMA
P.ZZA BARBERINI 12, presso lo studio dell’avvocato
GUSTAVO VISENTINI, che la rappresenta e difende
unitamente all’avvocato ALFONSO MARTA PAPA MALATESTA;
– ricorrente contro

SSD VOLLEY SEMPRE VOLLEY SRL, AGENZIA DELLE ENTRATE
UFFICIO DI PADOVA l;
– intimati –

Nonché da:
AGENZIA DELLE ENTRATE UFFICIO DI PADOVA l in persona
del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliatQ
in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA

Data pubblicazione: 18/01/2018

GENERALE DELLO STATO, che lq rappresenta e difende;
– controricorrente incidentale contro
EQUITALIA POLIS SPA, SSD VOLLEY SEMPRE VOLLEY SRL;
– intimati –

34,
avverso la sentenza n. 34/2010 della COMM.TRIB.REG.

udita la relazione della causa svolta nella camera di
consiglio del 28/09/2017 dal Consigliere Dott. MARIA
ENZA LA TORRE.

tef 51-

VENEZIAàdepositata il 14/04/2010;

RG 28867/2010 Equitalia polis s.p.a. c/ SSD Volley sempre Volley s.r.l.

Considerato che:
Equitalia polis s.p.a ricorre per la cassazione della sentenza della
C.T.R. del Veneto, n. 34/8/10 dep. 14.4.2010, che in
controversia su impugnazione, da parte di “SSD Volley sempre

anno 2003 (dichiarazione dei redditi anno 2004), confermando la
sentenza di primo grado, ha rigettato l’appello principale della
Concessionaria e dichiarato inammissibile l’appello incidentale
dell’Agenzia delle entrate per carenza di interesse ad impugnare.
La C.T.R. ha in particolare riconosciuto “in via pregiudiziale il
passaggio in giudicato della sentenza di primo grado laddove ha
ritenuto la cartella illegittima per mancata indicazione del
responsabile e quindi annullabile (art. 7 Statuto del contribuente)
e l’inammissibilità dell’appello dell’Ufficid’. In via principale ha
confermato la sentenza di primo grado in quanto “la violazione
dell’art. 7 non è superabile dall’art. 21 octies della I. 241/90
trattandosi di requisito imposto tassativamente poiché
applicativo

di

principi

costituzionali

con

conseguente

annullamento della cartella”.
L’Agenzia delle entrate si è costituita con controricorso e ha
proposto ricorso incidentale.
LIntimata non si è costituita.
Equitalia Polis ha depositato memoria.
Ritenuto che:
1. Col primo motivo del ricorso principale si deduce nullità della
sentenza per error in procedendo, avendo Equitalia polis s.p.a
eccepito nei gradi di merito la validità della cartella, ancorché
priva della firma del responsabile del procedimento.
1
RG 28867/2010 Equitalia polis s.p.a. c/ SSD Volley sempre Volley s.r.l.

Volley s.r.l.”, di cartella di pagamento per omessi versamenti

2. Il motivo è fondato, avendo Equitalia polis contestato la sentenza
di primo grado – come si evince dall’atto di appello riportato nel
presente ricorso per il principio di autosufficienza – lamentando
l’assenza di qualsiasi vizio della cartella, e richiamando le
disposizioni di legge (art. 21 octies I. 241/90 e art. 36 comma 4
ter dl. 248/2007), sull’annullabilità e nullità della cartella.

processo, l’eccezione di Equitalia Polis s.p.a. proposta nella
costituzione nel giudizio di primo grado, riguardo alla validità
della cartella, ancorché mancante della indicazione del
responsabile del procedimento.
3. Col secondo motivo del ricorso principale si deduce violazione di
legge, avendo la Concessionaria notificato la cartella prima del
giugno 2008, con conseguente applicabilità dell’art. 21 octies I.
241/90, trattandosi di atto amministrativo assimilabile al
precetto.
4. Col terzo motivo del ricorso principale si deduce violazione di
legge, configurando la mancata indicazione del responsabile del
procedimento una mera irregolarità;
5. col quarto motivo del ricorso principale si deduce violazione di
legge, essendo la cartella di pagamento atto a contenuto
vincolato;
6. col quinto motivo del ricorso principale si deduce violazione di
legge, essendo stata la cartella emessa per il mancato
pagamento di ratei di condono.
7. Gli indicati motivi sono fondati e vanno accolti, dando seguito
alla giurisprudenza di questa Corte che ha confermato il principio
secondo cui la cartella esattoriale che ometta di indicare
il responsabile del procedimento, se riferita – come nel caso di
specie – a ruoli consegnati agli agenti della riscossione in data
anteriore al primo giugno 2008, non è affetta da nullità, atteso
che l’art. 36, comma 4 ter, del d.l. 31 dicembre 2007, n. 248,
2

RG 28867/2010 Equitalia polis s.p.a. c/ SSD Volley sempre Volley s.r.l.

Peraltro la stessa C.T.R. ha riportato, nello svolgimento del

convertito nella I. n. 31 del 2008, ha previsto tale sanzione solo
in relazione alle cartelle riferite ai ruoli consegnati agli agenti
della riscossione a decorrere dall’i giugno 2008. Né è affetta da
annullabilità, come erroneamente ritenuto dalla C.T.R., essendo
la disposizione di cui all’art. 7 della I. n. 212 del 2000 priva di
sanzione, trovando applicazione l’art. 21 octies della I. n. 241 del

violazione di norme sul procedimento o sulla forma degli atti, per
la natura vincolata dello stesso, non avrebbe potuto avere un
contenuto diverso da quello in concreto adottato (cfr. Cass. n.
4516 del 21/03/2012; n. 332 del 12/01/2016; n. 11856 del
12/05/2017).
L’indicazione del responsabile del procedimento negli atti
dell’Amministrazione finanziaria non è infatti richiesta dall’art. 7
della legge 27 luglio 2000, n. 212 (Statuto del contribuente) a
pena di nullità, poiché tale sanzione è stata introdotta per le sole
cartelle di pagamento dall’art. 36, comma 4-ter, del d.l. 31
dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, nella legge
28 febbraio 2008, n. 31, applicabile soltanto alle cartelle riferite
ai ruoli consegnati agli agenti della riscossione a decorrere dal 1
giugno 2008 (S. U. n. 11722 del 14/05/2010).
8. L’accoglimento del ricorso principale determina l’assorbimento
del ricorso incidentale, col quale l’Agenzia delle entrate censura
la sentenza impugnata per violazione di legge, per avere la
C.T.R. ritenuto che si fosse formato il giudicato sulla statuizione
di annullabilità della cartella per mancata indicazione del
responsabile del procedimento (primo motivo); per avere
ritenuto nulla la cartella impugnata per mancata indicazione del
responsabile del procedimento (secondo motivo); per avere
ritenuto necessaria la comunicazione di irregolarità a fronte di
omessi versamenti facendo da ciò discendere l’illegittimità della
cartella (terzo motivo).
3

RG 28867/2010 Equitalia polis s.p.a. c/ 5.50 Volley sempre Volley s.r.l.

1990, che esclude tale esito ove il provvedimento, adottato in

9. Conclusivamente, va accolto il ricorso principale e dichiarato
assorbito il ricorso incidentale condizionato; la sentenza
impugnata va cassata, e, non essendo necessari ulteriori
accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito (ex
art. 384 comma 2 c.p.c.), con il rigetto del ricorso introduttivo
della società contribuente.
In ragione della peculiarità della vicenda processuale vanno
compensate le spese dei gradi di merito; la società contribuente,
per il principio di soccombenza, va condannata al pagamento
delle spese del presente giudizio di legittimità, liquidate come in
dispositivo.
P.Q.M.

Accoglie il ricorso principale; dichiara assorbito il ricorso
incidentale; cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel
merito, rigetta il ricorso introduttivo della società contribuente.
Compensa le spese dei gradi di merito. Condanna SSD Volley
sempre Volley s.r.l. al pagamento delle spese del giudizio di
legittimità a favore di Equitalia Polis s.p.a. liquidate in C.
2.000,00 oltre spese forfetarie nella misura del 15% e accessori
di legge; in C. 2.000,00 a favore dell’Agenzia delle entrate, oltre
spese prenotate a debito.
Roma, 28/09/2017

10.

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