Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11319 del 31/05/2016
Civile Sent. Sez. 5 Num. 11319 Anno 2016
Presidente: CAPPABIANCA AURELIO
Relatore: LUCIOTTI LUCIO
SENTENZA
sul ricorso 22934 – 2012 proposto da:
DURALAMP SPA, in persona del legale rappresentante pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA CATO
MARIO N. 7 presso lo studio dell’avvocato MARIA TERESA
BARBANTINI, che lo rappresenta e difende unitamente
agli avvocati GIOVANNI MARONGIU, ERNESTO MARINELLI,
2016
giusta delega a margine;
– ricorrente –
826
contro
AGENZIA DELLE DOGANE, in persona. del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI
PORTOGHESI 12 presso l’AVVOCATURA GENERM544TDELLO
Data pubblicazione: 31/05/2016
STATO, che lo rappresenta e difende;
– controricorrente
–
avverso la sentenza n. 4/2012 della COMM.TRIB.REG. di
GENOVA, depositata il 23/02/2012;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
LUCIOTTI;
udito per il ricorrente l’Avvocato UGO MARINELLI per
delega ERNESTO MARINELLI, che si rimette alla Corte;
udito per il controricorrente l’Avvocato GIANNA
CALIAMO, che si rimette alla Corte;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. RITA SANLORENZO, che ha concluso per
l’inammissibilità del ricorso.
udienza del 07/03/2016 dal Consigliere Dott. LUCIO
n. 22934/12 R.G.
RITENUTO IN FATTO
1.
La Duralamp s.r.l.
propone ricorso per
cassazione, affidato a quattro motivi, avverso la
sentenza della CTR della Liguria n. 4 del 23.2.2012,
che respingeva l’appello proposto dalla predetta
società avverso la sentenza di primo grado che aveva
di rettifica
doganale emesso nei confronti della predetta società
per recupero di dazi antidumping sul presupposto che
questa aveva beneficiato di un trattamento daziario
agevolato per l’importazione di lampade fluorescenti
accompagnate da false certificazioni di origine e
provenienza (filippina anziché cinese).
Sosteneva il giudice territoriale:
–
che era infondata l’eccezione di prescrizione
sollevata dalla società appellante posto che l’azione
di recupero dei dazi doganali si prescriveva in un
termine superiore a quello triennale di cui all’art.
11, comma , d.lgs. n. 374 del 1990, in presenza, come
nel caso di specie,
di un
fatto
penalmente
perseguibile;
–
che,
quanto
alla notifica
ante
tempus
dell’avviso di rettifica doganale, era infondata
l’eccezione sollevata dalla società contribuente, che
lamentava la violazione dell’art. 12, comma 7, 1. n.
212 del 2000, non applicabile nella specie in quanto
l’attività di controllo non era stata espletata nei
locali della società contribuente;
– che, infine, le questioni poste sempre dalla
società
appellata
in ordine alle disposizioni
contenute nel Regolamento CE n. 1470 del 2001 non
respinto il ricorso avverso l’avviso
n. 22934/12 R.G.
erano idonee a giustificare il sollecitato rinvio
pregiudiziale alla Corte di Giustizia CE.
2. Resiste l’Agenzia con controricorso.
3.
La parte privata ha depositato istanza
chiedendo che venga dichiarata cessata la materia del
contendere in conseguenza della transazione fiscale
1942, con l’Agenzia delle dogane nell’ambito di un
accordo di ristrutturazione dei debiti ex art. 182
bis del medesimo R.D., omologato dal Tribunale di
Firenze.
4.
All’udienza l’avvocatura erariale prestava
adesione alla richiesta avanzata dalla società
contribuente.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.
In via preliminare va rilevato che tra le
parti è stata stipulata transazione fiscale ai
dell’art. 182 ter L. Fall.
(R.D.
n. 267 del
1942)
nell’ambito dell’accordo di ristrutturazione dei
debiti della Duralamp s.p.a. ai sensi dell’art. 182
bis della medesima legge, omologato dal Tribunale di
Firenze in data 5 novembre 2014, e che la parti hanno
concordato, per come risultante dal verbale di
udienza,
circa
controversia
la
con
definizione
declaratoria
in
di
rito
della
intervenuta
cessazione della materia del contendere.
2. Premesso guanto precede, osserva la Corte che
la cessazione della materia del contendere è formula
terminativa prevista espressamente dall’art. 182 ter,
comma 5, L. Fall. ma limitatamente all’ipotesi di
transazione
fiscale
conclusa nell’ambito
“della
procedura di concordato ai sensi dell’articolo 181”.
2
conclusa, ai sensi dell’art. 182 ter R.D. n. 267 del
n. 22934/12 R.G.
Tale
disposizione
pertanto
non
è
applicabile
all’ipotesi in cui la transazione venga conclusa
nell’ambito dell’accordo di ristrutturazione di cui
all’art. 182-bis L. Fall. giacché il comma 6 del
citato art. 182 ter – che ha esteso la possibilità
per il debitore di stipulare la transazione fiscale
dei debiti, con le modifiche apportate dapprima con
il d.lgs. 12 settembre 2007, n. 169, art. 16, comma
5, e, successivamente, dal d.l. 31 maggio 2010, n.
78, convertito, con
modificazioni, nella
legge 30
luglio 2010, n. 122, art. 29, comma 2 – non ripete la
disposizione di cui al comma 5, né contiene un suo
richiamo. Lo stesso è a dirsi per il settimo ed
ultimo coma dell’art. 182 ter, che disciplina
soltanto la revoca di diritto della transazione
fiscale conclusa nell’ambito dell’accordo di
ristrutturazione.
3.
Fatta
questa doverosa precisazione, ritiene
questa Corte che l’intervenuta transazione comporti
comunque la dichiarazione di inammissibilità del
ricorso per sopravvenuta carenza di interesse delle
parti “ad una pronuncia sul merito dell’impugnazione”
(Cassazione civile sez. trib. 11 giugno 2004 n.
11176 ; n. 15081 del 2004; Sez. Un. n. 368/2000
nonché Cass. n.1205/2003).
A tale pronuncia consegue, per un verso, la
caducazione di tutte le sentenze emanate nei
precedenti gradi di giudizio e non passate in cosa
giudicata, per altro verso, la sua assoluta
inidoneità ad acquistare efficacia di giudicato
sostanziale sulla pretesa fatta valere, limitandosi
3
anche nell’ambito degli accordi di ristrutturazione
n. 22934/12 R.G.
tale efficacia di giudicato al solo aspetto del venir
meno dell’interesse alla prosecuzione del processo in
corso
(cfr.
Cass. 4714/2006; 19160/2007; 12887/2009;
10553/2009; 7185/2010).
Alla stregua dei rilievi che precedono, pertanto,
va disposta l’indicata declaratoria.
in assenza di
contrarie richieste delle parti in causa, per
dichiarare interamente compensate le spese di tutti i
gradi del giudizio.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso per
sopravvenuta carenza di interesse. Dichiara
interamente compensate fra le parti le spese di tutti
i gradi del giudizio.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio
della Sezione Tributaria, il 7 marzo 2016.
4. Concorrono giusti motivi,