Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11319 del 31/05/2016


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 11319 Anno 2016
Presidente: CAPPABIANCA AURELIO
Relatore: LUCIOTTI LUCIO

SENTENZA
sul ricorso 22934 – 2012 proposto da:
DURALAMP SPA, in persona del legale rappresentante pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA CATO
MARIO N. 7 presso lo studio dell’avvocato MARIA TERESA
BARBANTINI, che lo rappresenta e difende unitamente
agli avvocati GIOVANNI MARONGIU, ERNESTO MARINELLI,
2016

giusta delega a margine;
– ricorrente –

826

contro

AGENZIA DELLE DOGANE, in persona. del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI
PORTOGHESI 12 presso l’AVVOCATURA GENERM544TDELLO

Data pubblicazione: 31/05/2016

STATO, che lo rappresenta e difende;
– controricorrente

avverso la sentenza n. 4/2012 della COMM.TRIB.REG. di
GENOVA, depositata il 23/02/2012;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica

LUCIOTTI;
udito per il ricorrente l’Avvocato UGO MARINELLI per
delega ERNESTO MARINELLI, che si rimette alla Corte;
udito per il controricorrente l’Avvocato GIANNA
CALIAMO, che si rimette alla Corte;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. RITA SANLORENZO, che ha concluso per
l’inammissibilità del ricorso.

udienza del 07/03/2016 dal Consigliere Dott. LUCIO

n. 22934/12 R.G.

RITENUTO IN FATTO
1.

La Duralamp s.r.l.

propone ricorso per

cassazione, affidato a quattro motivi, avverso la
sentenza della CTR della Liguria n. 4 del 23.2.2012,
che respingeva l’appello proposto dalla predetta
società avverso la sentenza di primo grado che aveva
di rettifica

doganale emesso nei confronti della predetta società

per recupero di dazi antidumping sul presupposto che
questa aveva beneficiato di un trattamento daziario
agevolato per l’importazione di lampade fluorescenti
accompagnate da false certificazioni di origine e
provenienza (filippina anziché cinese).
Sosteneva il giudice territoriale:

che era infondata l’eccezione di prescrizione

sollevata dalla società appellante posto che l’azione
di recupero dei dazi doganali si prescriveva in un

termine superiore a quello triennale di cui all’art.
11, comma , d.lgs. n. 374 del 1990, in presenza, come
nel caso di specie,

di un

fatto

penalmente

perseguibile;

che,

quanto

alla notifica

ante

tempus

dell’avviso di rettifica doganale, era infondata
l’eccezione sollevata dalla società contribuente, che
lamentava la violazione dell’art. 12, comma 7, 1. n.
212 del 2000, non applicabile nella specie in quanto
l’attività di controllo non era stata espletata nei
locali della società contribuente;
– che, infine, le questioni poste sempre dalla
società

appellata

in ordine alle disposizioni

contenute nel Regolamento CE n. 1470 del 2001 non

respinto il ricorso avverso l’avviso

n. 22934/12 R.G.

erano idonee a giustificare il sollecitato rinvio
pregiudiziale alla Corte di Giustizia CE.
2. Resiste l’Agenzia con controricorso.
3.

La parte privata ha depositato istanza

chiedendo che venga dichiarata cessata la materia del
contendere in conseguenza della transazione fiscale

1942, con l’Agenzia delle dogane nell’ambito di un
accordo di ristrutturazione dei debiti ex art. 182
bis del medesimo R.D., omologato dal Tribunale di

Firenze.
4.

All’udienza l’avvocatura erariale prestava

adesione alla richiesta avanzata dalla società
contribuente.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.

In via preliminare va rilevato che tra le

parti è stata stipulata transazione fiscale ai
dell’art. 182 ter L. Fall.

(R.D.

n. 267 del

1942)

nell’ambito dell’accordo di ristrutturazione dei
debiti della Duralamp s.p.a. ai sensi dell’art. 182
bis della medesima legge, omologato dal Tribunale di
Firenze in data 5 novembre 2014, e che la parti hanno
concordato, per come risultante dal verbale di
udienza,

circa

controversia

la

con

definizione
declaratoria

in
di

rito

della

intervenuta

cessazione della materia del contendere.
2. Premesso guanto precede, osserva la Corte che
la cessazione della materia del contendere è formula
terminativa prevista espressamente dall’art. 182 ter,
comma 5, L. Fall. ma limitatamente all’ipotesi di
transazione

fiscale

conclusa nell’ambito

“della

procedura di concordato ai sensi dell’articolo 181”.
2

conclusa, ai sensi dell’art. 182 ter R.D. n. 267 del

n. 22934/12 R.G.

Tale

disposizione

pertanto

non

è

applicabile

all’ipotesi in cui la transazione venga conclusa
nell’ambito dell’accordo di ristrutturazione di cui
all’art. 182-bis L. Fall. giacché il comma 6 del
citato art. 182 ter – che ha esteso la possibilità
per il debitore di stipulare la transazione fiscale

dei debiti, con le modifiche apportate dapprima con
il d.lgs. 12 settembre 2007, n. 169, art. 16, comma
5, e, successivamente, dal d.l. 31 maggio 2010, n.
78, convertito, con

modificazioni, nella

legge 30

luglio 2010, n. 122, art. 29, comma 2 – non ripete la

disposizione di cui al comma 5, né contiene un suo
richiamo. Lo stesso è a dirsi per il settimo ed
ultimo coma dell’art. 182 ter, che disciplina
soltanto la revoca di diritto della transazione
fiscale conclusa nell’ambito dell’accordo di

ristrutturazione.
3.

Fatta

questa doverosa precisazione, ritiene

questa Corte che l’intervenuta transazione comporti
comunque la dichiarazione di inammissibilità del
ricorso per sopravvenuta carenza di interesse delle
parti “ad una pronuncia sul merito dell’impugnazione”
(Cassazione civile sez. trib. 11 giugno 2004 n.
11176 ; n. 15081 del 2004; Sez. Un. n. 368/2000
nonché Cass. n.1205/2003).
A tale pronuncia consegue, per un verso, la
caducazione di tutte le sentenze emanate nei
precedenti gradi di giudizio e non passate in cosa
giudicata, per altro verso, la sua assoluta
inidoneità ad acquistare efficacia di giudicato
sostanziale sulla pretesa fatta valere, limitandosi
3

anche nell’ambito degli accordi di ristrutturazione

n. 22934/12 R.G.

tale efficacia di giudicato al solo aspetto del venir
meno dell’interesse alla prosecuzione del processo in
corso

(cfr.

Cass. 4714/2006; 19160/2007; 12887/2009;

10553/2009; 7185/2010).
Alla stregua dei rilievi che precedono, pertanto,
va disposta l’indicata declaratoria.
in assenza di

contrarie richieste delle parti in causa, per
dichiarare interamente compensate le spese di tutti i
gradi del giudizio.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso per
sopravvenuta carenza di interesse. Dichiara
interamente compensate fra le parti le spese di tutti
i gradi del giudizio.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio
della Sezione Tributaria, il 7 marzo 2016.

4. Concorrono giusti motivi,

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