Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11319 del 10/05/2010

Cassazione civile sez. I, 10/05/2010, (ud. 13/04/2010, dep. 10/05/2010), n.11319

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VITRONE Ugo – Presidente –

Dott. FIORETTI Francesco Maria – Consigliere –

Dott. FELICETTI Francesco – rel. Consigliere –

Dott. FORTE Fabrizio – Consigliere –

Dott. DI PALMA Salvatore – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 10880/2008 proposto da:

F.M. (c.f. (OMISSIS)), elettivamente domiciliato

in ROMA, PIAZZA DEL POPOLO 18, presso l’avvocato FRISANI Pietro, che

lo rappresenta e difende, giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro

tempore, domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope

legis;

– controricorrente –

avverso il decreto della CORTE D’APPELLO di FIRENZE, depositato il

31/01/2008, n. 570/07 R.G.V.G.;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

13/04/2010 dal Consigliere Dott. FRANCESCO FELICETTI;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

PATRONE Ignazio, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. F.M., lamentando la violazione dell’art. 6 della CEDU sotto il profilo del mancato rispetto del termine ragionevole di durata di una causa proposta dinanzi al TAR per la Toscana, con ricorso depositato il 9 ottobre 2007, conveniva dinanzi alla Corte d’appello di Firenze il Ministero dell’Economia e delle Finanze, al fine di ottenere l’indennizzo previsto dalla L. n. 89 del 2001.

Deduceva che il ricorso al TAR, avente ad oggetto la restituzione di contributi previdenziali, era stato depositato in data 30 aprile 1998; che il ricorso era stato rigettato con sentenza depositata il 13 febbraio 2006. Chiedeva la condanna del Ministero convenuto al pagamento, a titolo di danno non patrimoniale, della somma di Euro 7.500,00, oltre interessi dalla domanda. La Corte d’appello, con decreto depositato il 31 gennaio 2008, notificato il giorno 19 febbraio 2008, liquidava la somma di Euro 2.395,00, oltre accessori, in ragione di euro cinquecento per ciascun anno, o frazione di anno, di eccessiva durata del processo, quantificata in 4 anni nove mesi e quattordici giorni, in relazione sia alla “non particolare incidenza della domanda giudiziale sul piano personale del ricorrente, sia soprattutto all’acclarata non fondatezza della domanda”. Avverso il decreto l’attore ha proposto ricorso a questa Corte con atto notificato l’8 aprile 2008 al Ministero dell’Economia e delle Finanze, che resiste con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con l’unico motivo di ricorso si denuncia la violazione della L. n. 89 del 2001, art. 2, comma 3, dell’art. 6 della CEDU, dell’art. 2056 cod. civ., per avere la Corte d’appello liquidato la somma di Euro 500,00 per ogni anno di eccessiva durata del processo e proporzionalmente per le frazioni di anno, determinando l’eccessiva durata del processo, sino al deposito della domanda di equa riparazione, in 4 anni, 9 mesi e 14 giorni. Si deduce che tale quantificazione violerebbe i criteri di liquidazione del danno stabiliti dalla Corte di Strasburgo, vincolanti per il giudice italiano e ricompresi fra Euro 1000,00 e Euro 1500,00 per ogni anno.

Ininfluente sarebbero, rispetto a tali “standard” minimi, la scarsa incidenza della domanda sugli attori e la sua infondatezza.

Il ricorso è inammissibile ai sensi dell’art. 366 bis c.p.c., non essendo il motivo accompagnato, come prescritto a pena d’inammissibilità, dal quesito di diritto prescritto dall’art. su detto.

A tale declaratoria consegue la condanna della parte ricorrente alle spese del giudizio di cassazione che si liquidano come in dispositivo.

PQM

LA CORTE DI CASSAZIONE Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente alle spese del giudizio di cassazione, che liquida nella misura di Euro 800,00.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile, il 13 aprile 2010.

Depositato in Cancelleria il 10 maggio 2010

 

 

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