Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11319 del 09/05/2017


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile, sez. lav., 09/05/2017, (ud. 21/02/2017, dep.09/05/2017),  n. 11319

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI CERBO Vincenzo – Presidente –

Dott. CURCIO Laura – Consigliere –

Dott. MANNA Antonio – Consigliere –

Dott. BALESTRIERI Federico – Consigliere –

Dott. GARRI Fabrizia – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 552-2011 proposto da:

POSTE ITALIANE S.P.A. C.F. (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE

MAZZINI 134, presso lo studio dell’avvocato LUIGI FIORILLO,

rappresentata e difesa dall’avvocato PAOLO TOSI, giusta delega in

atti;

– ricorrente –

contro

C.M. C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in ROMA,

VIALE G. MAZZINI 134, presso lo studio dell’avvocato CLAUDIO

SADURNY, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato

ALBERTO ARPESELLA, giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 409/2010 della CORTE D’APPELLO di GENOVA,

depositata il 21/06/2010 R.G.N. 504/2009.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che la Corte di appello di Genova ha confermato la sentenza del Tribunale di La Spezia che in accoglimento del ricorso proposto da C.M. aveva dichiarato nullo il termine apposto al contratto intercorso con la società Poste Italiane s.p.a. nel periodo dal 1.10.2003 al 31.12.2003 per far fronte a “ragioni di carattere sostitutivo correlate alla specifica esigenza di provvedere alla sostituzione del personale inquadrato nell’area operativa ed addetto al servizio di recapito della Regione Nord Ovest assente con diritto alla conservazione del posto di lavoro”.

che avverso tale sentenza Poste Italiane s.p.a. ha proposto ricorso affidato a tre motivi, al quale ha opposto difese C.M. con controricorso.

che sono state depositate memorie da entrambe le parti.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che il primo motivo di ricorso con il quale è denunciata la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 1, e degli artt. 1362 e ss. c.c. è fondato atteso che, in base al principio più volte affermato da questa Corte, che va qui ribadito (cfr. Cass. 26/01/2010 n. 1577 e Cass. 26/01/2010, n. 1576 e recentemente in fattispecie sovrapponibile Cass. 09/02/2016, n. 2524), “in tema di assunzione a termine di lavoratori subordinati per ragioni di carattere sostitutivo, alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 214 del 2009, con cui è stata dichiarata infondata la questione di legittimità costituzionale del D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 1, comma 2, l’onere di specificazione delle predette ragioni è correlato alla finalità di assicurare la trasparenza e la veridicità della causa dell’apposizione del termine e l’immodificabilità della stessa nel corso del rapporto. Pertanto, nelle situazioni aziendali complesse, in cui la sostituzione non è riferita ad una singola persona, ma ad una funzione produttiva specifica, occasionalmente scoperta, l’apposizione del termine deve considerarsi legittima se l’enunciazione dell’esigenza di sostituire lavoratori assenti – da sola insufficiente ad assolvere l’onere di specificazione delle ragioni stesse – risulti integrata dall’indicazione di elementi ulteriori (quali l’ambito territoriale di riferimento, il luogo della prestazione lavorativa, le mansioni dei lavoratori da sostituire, il diritto degli stessi alla conservazione del posto di lavoro) che consentano di determinare il numero dei lavoratori da sostituire, ancorchè non identificati nominativamente, ferma restando, in ogni caso, la verificabilità della sussistenza effettiva del prospettato presupposto di legittimità”.

che la Corte di merito disattendendo il criterio di elasticità dettato da tale principio, ha ritenuto non specifica la causale sostitutiva indicata in contratto sebbene nell’atto scritto fosse indicata la causale sostitutiva, il termine iniziale e finale del rapporto, il luogo di svolgimento della prestazione a termine, dell’inquadramento e delle mansioni del personale da sostituire ritenendo decisiva a tal fine la circostanza che nel contratto, nell’ambito della Regione Nord Ovest di assegnazione era specificato il Comune di Ortonovo quale luogo di svolgimento dell’attività mentre invece incontestatamente l’attività si era svolta presso l’ufficio postale di Sarzana dove in concreto sussisteva una esigenza sostitutiva che pertanto, in tale quadro, caratterizzato dalla definizione di un criterio elastico che si riflette sulla relatività della verifica dell’esigenza sostitutiva in concreto, per la legittimità della apposizione del termine è sufficiente l’accertamento della congruità del rapporto tra le assenze del personale stabile e il numero dei contratti a termine conclusi per tale esigenza e che tale disciplina non viola la clausola della direttiva n. 8.3., che vieta una riduzione del livello generale di tutela già goduto dai lavoratori (C.G.U.E. sentenza del 24 giugno 2010, in causa C-98/09).

che nel caso di specie la Corte di merito, in violazione di tali principi, ha ritenuto insussistente la causa giustificatrice l’apposizione del termine e pertanto la sentenza deve essere cassata e decisa nel merito, non essendo necessario alcun accertamento in fatto ulteriore e non risultando alcuna altra domanda o eccezione ritenuta assorbita dalla Corte territoriale, con il rigetto dell’originaria domanda restando evidentemente assorbito l’esame delle due censure formulate nel secondo ed il terzo motivo relative alle conseguenze giuridiche ed economiche della nullità del termine che atteso l’esito complessivo della controversia si ritiene di confermare la statuizione sulle spese del giudizio di merito e porre a carico della parte soccombente le spese del giudizio di legittimità, liquidate in dispositivo.

PQM

La Corte, accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti gli altri.

Cassa la sentenza in relazione al motivo accolto e decidendo nel merito rigetta l’originaria domanda.

Compensa tra le parti le spese dei gradi di merito. Condanna la parte soccombente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che si liquidano in Euro 4000,00 per compensi professionali, e 200,00 per esborsi oltre accessori dovuti per legge.

Così deciso in Roma, nella Adunanza Camerale, il 21 febbraio 2017.

Depositato in Cancelleria il 9 maggio 2017

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA