Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11318 del 31/05/2016


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 11318 Anno 2016
Presidente: CAPPABIANCA AURELIO
Relatore: LUCIOTTI LUCIO

SENTENZA
sul ricorso 27556-2012 proposto da:
DURALAMP SPA, in persona del legale rappresentante pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA CAIO
MARIO N. 7 presso lo studio dell’avvocato MARIA TERESA
BARBANTINI, che lo rappresenta e difende unitamente
agli avvocati GIOVANNI MARONGIU, MAURIZIO GAMBARDELLA,
2016

ERNESTO MARINELLI, giusta delega a margine;
– ricorrente –

825

cantro

AGENZIA DELLE DOGANE, in DersOna del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI
PORTOGHESI

12

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO

Data pubblicazione: 31/05/2016

STATO, che lo rappresenta e difende;

controricorrente

avverso la sentenza n. 82/2012 della COMM.TRIB.REG. di
GENOVA, depositata il 12/07/2012;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 07/03/2016 dal Consigliere Dott. LUCIO

udito per il ricorrente l’Avvocato UGO MARINELLI per
delega ERNESTO MARINELLI, che si rimette alla Corte;
udito per il contraricorrente l’Avvocato GIANNA
GALLUZZO, che si rimette alla Carte;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. RITA SANLORENZO, che ha concluso per
l’inammissibilità del ricorse.

LUCIOTTI;

n. 27556/12 R.G.

RITENUTO IN FATTO
La

Duralamp

s.r.l.

propone

ricorso

per

cassazione, affidato a cinque motivi, avverso la
sentenza della CTR della Liguria n. 82 del 12.7.2012,
che, riformando la sentenza della CTP di La Spezia,
riconosceva la validità degli atti impositivi

si prescriveva in un termine superiore a quello
triennale previsto dall’art. 84 del d.P.R. n. 43 del
1973, qualora la mancata contabilizzazione fosse
dovuta ad un atto penalmente perseguibile, che la
notítia criminis fosse fondata su un’ipotesi di reato

e che fosse intervenuta entro tre anni
dall’operazione doganale. Condizioni tutte presenti
nel caso di specie. Riteneva, poi, insussistente la
violazione dell’art. 220, par. 2, lett. b), del
codice doganale comunitario di cui al Reg. Cee n.
2913 del 1992, dedotta dalla società appellata, non
ravvisandosi nella specie né la buona fede
dell’esportatore né un errore dell’autorità doganale
ed infine riteneva corretta l’applicazione del
predetto Regolamento relativamente a merci di cui era
stata provata la provenienza cinese. Infine riteneva
infondata anche l’eccezione sollevata dalla società
contribuente con riferimento alla violazione del
contraddittorio, sostenendo che era stato rispettato
il termine di cui all’art. 12, comma 7, 1. n. 212 del
2000.
2.Resiste l’Agenzia con controricorso.
3.

La parte privata ha depositato istanza

chiedendo che venga dichiarata cessata la materia del
contendere in conseguenza della transazione fiscale

affermando che l’azione di recupero dei dazi doganali

n. 27556/12 R.G.

conclusa, ai sensi dell’art. 182 ter R.D. n. 267 del
1942, con l’Agenzia delle dogane nell’ambito di un
accordo di ristrutturazione dei debiti ex art. 182
bis del medesimo R.D., omologato dal Tribunale di
Firenze.
4. All’udienza l’avvocatura erariale prestava

contribuente.
CONSIDERATO IN DIRITTO
l. In via preliminare va rilevato che tra le
parti è stata stipulata transazione fiscale ai
dell’art. 182

ter L. Fall. (R.D. n. 267 del 1942)

nell’ambito dell’accordo di ristrutturazione dei
debiti della Duralamp s.p.a. ai sensi dell’art. 182
bis della medesima legge, omologato dal Tribunale di
Firenze in data 5 novembre 2014, e che la parti hanno
concordato, per come risultante dal verbale di
udienza, circa la definizione in rito della
controversia con declaratoria di intervenuta
cessazione della materia del contendere.
2. Premesso quanto precede, osserva la Corte che
la cessazione della materia del contendere è formula
terminativa prevista espressamente dall’art. 182 ter,
comma 5, L. Fall. ma limitatamente all’ipotesi di
transazione fiscale conclusa nell’ambito “della
procedura di concordato ai sensi dell’articolo 181”.
Tale disposizione pertanto non è applicabile
all’ipotesi in cui la transazione venga conclusa
nell’ambito dell’accordo di ristrutturazione di cui
all’art. 182-bis L. Fall. giacché il comma 6 del
citato art. 182 ter – che ha esteso la possibilità
per il debitore di stipulare la transazione fiscale
2

adesione alla richiesta avanzata dalla società

n. 27556/12 R.G.

anche nell’ambito degli accordi di ristrutturazione
dei debiti, con le modifiche apportate dapprima con
il d.lgs. 12 settembre 2007, n. 169, art. 16, comma
5, e, successivamente, dal d.l. 31 maggio

2010,

n.

78, convertito, con modificazioni, nella legge 30
luglio 2010, n. 122, art. 29, comma 2 – non ripete la

richiamo. Lo stesso è a dirsi per il settimo ed
ultimo coma dell’art. 182 ter, che disciplina
soltanto la revoca di diritto della transazione
fiscale conclusa nell’ambito dell’accordo di
ristrutturazione.
3. Fatta questa doverosa precisazione, ritiene
questa Corte che l’intervenuta transazione comporti
comunque la dichiarazione di inammissibilità del
ricorso per sopravvenuta carenza di interesse delle
parti “ad una pronuncia sul merito dell’impugnazione”
(Cassazione civile sez. trib. 11 giugno 2004 n.
11176 ; n. 15081 del 2004; Sez. Un. n. 368/2000
nonché Cass. n.1205/2003).
A tale pronuncia consegue, per un verso, la
caducazione di tutte le sentenze emanate nei
precedenti gradi di giudizio e non passate in cosa
giudicata, per altro verso, la sua assoluta
inidoneità ad acquistare efficacia di giudicato
sostanziale sulla pretesa fatta valere, limitandosi
tale efficacia di giudicato al solo aspetto del venir
meno dell’interesse alla prosecuzione del processo in
corso (cfr. Cass. 4714/2006; 19160/2007; 12887/2009;
10553/2009; 7185/2010).
Alla stregua dei rilievi che precedono, pertanto,
va disposta l’indicata declaratoria.
3

disposizione di cui al comma 5, né contiene un suo

n. 27556/12 R.G.

4. Concorrono giusti motivi,

in assenza di

contrarie richieste delle parti in causa, per
dichiarare interamente compensate le spese di tutti i
gradi del giudizio.
P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso per

interamente compensate fra le parti le spese di tutti
i gradi del giudizio.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio
della Sezione Tributaria, il 7 marzo 2016.

sopravvenuta carenza di interesse. Dichiara

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