Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11318 del 09/05/2017


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Cassazione civile, sez. lav., 09/05/2017, (ud. 21/02/2017, dep.09/05/2017),  n. 11318

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI CERBO Vincenzo – Presidente –

Dott. CURCIO Laura – Consigliere –

Dott. MANNA Antonio – Consigliere –

Dott. BALESTRIERI Federico – Consigliere –

Dott. GARRI Fabrizia – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 497-2011 proposto da:

POSTE ITALIANE S.P.A. C.F. (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA,

PIAZZA MAZZINI 27, presso lo studio dell’ avvocato TRIFIRO’

SALVATORE, che la rappresenta e difende, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

B.S. C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

AGRI 1, presso lo studio dell’avvocato PASQUALE NAPPI, che la

rappresenta e difende unitamente all’avvocato PIERLUIGI BOIOCCHI,

giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 566/2009 della CORTE D’APPELLO di BRESCIA,

depositata il 22/12/2009 R.G.N. 476/2008.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che con sentenza in data 22 dicembre 2009 la Corte di Appello di Brescia, decidendo sul gravame proposto da Poste Italiane s.p.a. avverso la sentenza del Tribunale di Bergamo – che aveva accertato la nullità del termine apposto al contratto intercorso con Silvia B. ordinando la ricostituzione del rapporto e condannando la società al risarcimento del danni pari alle retribuzioni non percepite dalla costituzione in mora al ripristino detratto l’aliunde perceptum – ha dichiarato cessata la materia del contendere con riguardo alla riammissione in servizio della lavoratrice prendendo atto della rinuncia da questa manifestata; ha confermato la statuizione sul risarcimento limitandola fino al 14 febbraio 2008 (data della dichiarazione di rinuncia alla riammissione); ha rigettato tutte le censure formulate nel gravame.

che avverso tale sentenza Poste Italiane s.p.a. ha proposto ricorso affidato a quattro motivi, al quale ha opposto difese B.S. con controricorso.

che sono state depositate memorie da Poste Italiane s.p.a..

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

Che Poste Italiane s.p.a. censura la sentenza per i seguenti motivi:

1. violazione e falsa applicazione dell’art. 1372 c.c., comma 2, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per avere erroneamente la Corte territoriale disatteso l’eccezione di risoluzione per mutuo consenso del rapporto sebbene al momento della notifica del ricorso giudiziario fossero trascorsi circa quattro anni dalla scadenza del termine e la lavoratrice avesse intrattenuto altri rapporti di lavoro e rifiutato la ricostituzione del rapporto.

2. violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c., art. 115 e 116 c.p.c., ed omessa contraddittoria e insufficiente motivazione in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, per avere la Corte di appello omesso di prendere in considerazione gli accordi che prevedevano il ricorso ai contratti a termine per fare fronte alle esigenze del servizio recapito e sportelleria durante i procedimenti di mobilità per la ridistribuzione del personale da servizi con esuberi così incorrendo nelle denunciate violazioni.

3. violazione e falsa applicazione del D.Lgs. 6 settembre 2001, n. 368, art. 1, dell’art. 2697 c.c. e dell’art. 437 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, dolendosi del mancato esercizio dei poteri officiosi da parte del giudice di appello.

4. violazione e falsa applicazione del D.Lgs. 6 settembre 2001, n. 368, art. 1, e degli artt. 1418 e 1419 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per aver escluso che l’essenzialità del termine apposto al contratto travolgesse il contratto stesso.

Da ultimo, in via subordinata, la società ha chiesto l’applicazione della L. 4 novembre 2010, n. 183, art. 32, e la conseguente rideterminazione delle conseguenze economiche della non creduta illegittima apposizione del termine.

che il primo motivo di ricorso deve essere rigettato poichè la Corte territoriale nel vagliare l’eccezione di risoluzione per mutuo consenso del rapporto si è attenuta alle indicazioni offerte dalla giurisprudenza di questa Corte ed ha motivato adeguatamente le ragioni del rigetto dell’eccezione dando conto del fatto che nel tempo trascorso tra la conclusione del rapporto e la proposizione del ricorso, era stata contestata la nullità del termine ed intrattenuto un altro rapporto a termine con la stessa società.

Che il secondo motivo di ricorso deve essere accolto alla luce della giurisprudenza di questa Corte secondo la quale (Cass. n. 27052 del 2011, n. 1577 e n. 1576 dei 2010) a seguito dell’entrata in vigore del D.Lgs. n. 368 del 2001, caratterizzato dall’abbandono del sistema rigido previsto dalla L. n. 230 del 1962 e dall’introduzione di un sistema articolato per clausole generali in cui l’apposizione del termine è consentita a fronte di ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo, il datore di lavoro è tenuto ad adottare l’atto scritto ed a specificare in esso le ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo adottate così perimetrando la facoltà riconosciuta al datore di lavoro di far ricorso al contratto di lavoro a tempo determinato per soddisfare una vasta gamma di esigenze aziendali a prescindere da fattispecie predeterminate ed evitando un uso indiscriminato dell’istituto per fini solo nominalmente riconducibili alle esigenze riconosciute dalla legge ed imponendo la riconoscibilità e la verificabilità della motivazione addotta già nel momento della stipula del contratto. Tale concetto di specificità risente di un certo grado di elasticità che, in sede di controllo giudiziale, deve essere valutato dal giudice secondo criteri di congruità e ragionevolezza collegato a situazioni aziendali non più standardizzate ma obiettive, con riferimento alle realtà specifiche in cui il contratto viene ad essere calato.

che inoltre è stato ripetutamente affermato, con riferimento a fattispecie nelle quali erano state adoperate clausole giustificatrici di contenuto analogo a quello utilizzato nel caso in esame, (cfr. Cass. 06/07/2016 n. 13777 ed anche Cass. 25/05/2012 n. 8286, Cass. 27/04/ 2010 n. 10033), che l’indicazione delle ragioni oggettive del termine finale, vale a dire l’indicazione sufficientemente dettagliata della causale nelle sue componenti identificative essenziali, sia quanto al contenuto, che con riguardo alla sua portata spazio-temporale e più in generale circostanziale, perseguendo in tal modo la finalità di assicurare la trasparenza e la veridicità di tali ragioni nonchè l’immodificabilità delle stesse nei corso del rapporto può risultare anche indirettamente nel contratto di lavoro attraverso il riferimento per relationem ad altri testi scritti accessibili alle parti. (Nella specie, sostanzialmente analoga a quella in esame, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza di merito, la quale – in controversia promossa da taluni lavoratori assunti dalle Poste Italiane S.p.A. con contratto a termine – non aveva adeguatamente valutato, al fine di verificare la sussistenza delle “specificate ragioni” dell’assunzione, la rilevanza degli accordi collettivi richiamati dallo stesso contratto individuale).

Che la sentenza impugnata non ha fatto corretta applicazione dei suddetti principi, avendo ritenuto la mancanza di specificità della clausola senza aver previamente esaminato l’intero contenuto degli accordi, ai quali la clausola stessa faceva riferimento, in applicazione dei principi sopra enunciati occorre infatti uno specifico esame di tutti gli accordi citati nel contratto individuale per verificare se in concreto il requisito della specificità possa essere considerato sussistente o meno. In relazione alle suddette conclusioni devono poi considerarsi assorbite le censure di cui al terzo ed al quarto motivo di ricorso.

Che pertanto la sentenza deve essere cassata in relazione alla censura accolta, con conseguente rimessione della causa alla Corte di appello di Brescia in diversa composizione, la quale provvederà sulla base dei sopra indicati principi di diritto, oltre che sulle spese del giudizio di legittimità.

PQM

La Corte accoglie il secondo motivo di ricorso, rigettato il primo ed assorbiti gli altri.

Cassa la sentenza in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte di appello di Brescia in diversa composizione che provvederà anche alla regolazione delle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Adunanza Camerale, il 21 febbraio 2017.

Depositato in Cancelleria il 9 maggio 2017

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