Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11317 del 29/04/2021

Cassazione civile sez. I, 29/04/2021, (ud. 22/12/2020, dep. 29/04/2021), n.11317

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ACIERNO Maria – Presidente –

Dott. DI STEFANO Pierluigi – rel. Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. SCORDAMAGLIA Irene – Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 14176/2019 proposto da:

M.X., elettivamente domiciliata in Torino Corso Brunelleschi

129, presso l’avv. Valentina Sassano, che lo rappresenta e lo

difende;

– ricorrente –

contro

Ministero Dell’interno, (OMISSIS);

– resistente –

avverso il decreto del TRIBUNALE di MILANO, depositato il 28/03/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

22/12/2020 da Dott. PIERLUIGI DI STEFANO.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

M.X., cittadina della (OMISSIS), ricorre con unico motivo avverso il decreto del Tribunale di Milano del 28 marzo 2019 che rigettava il suo ricorso avverso il provvedimento del 30 aprile 2018 della Commissione territoriale di diniego del riconoscimento dello status di rifugiata, della protezione sussidiaria o del permesso di soggiorno per motivi umanitari.

La ricorrente fondava la richiesta sul rischio di persecuzione nel paese di origine in relazione alla sua appartenenza alla fede cristiana. Il Tribunale aveva ritenuto la inattendibilità di tale vicenda, del tutto priva di riscontri.

Il Ministero intimato si è costituito al solo fine dell’eventuale partecipazione all’udienza di discussione della causa.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con l’unico motivo si deduce la violazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35 bis, comma 11, lett. a), in quanto il Tribunale, pur non essendo disponibile la videoregistrazione del colloquio personale innanzi alla commissione territoriale, ha deciso senza disporre nuova audizione.

Tale motivo è infondato.

Il Tribunale dà atto che era stata fissata l’udienza di comparizione ma non si era proceduto a nuova audizione non essendo stati allegati fatti nuovi nè ulteriori temi di indagine, risultando sufficienti gli elementi acquisiti per la decisione senza intervistare nuovamente la parte.

Non risulta, quindi, la violazione di legge invocata in quanto la lett. a) del comma 11 dell’articolo citato prevede che in caso di indisponibilità della videoregistrazione sia fissata l’udienza di comparizione ma non anche che sia obbligatoriamente disposta una nuova audizione, necessaria, come già affermato da questo giudice di legittimità (Sez. 1, Sentenza n. 21584 del 07/10/2020 (Rv. 658982-01) solo quando vi sia espressa e motivata richiesta della parte o, comunque, siano dedotti fatti nuovi a sostegno della domanda.

Nulla per le spese in assenza di attività difensiva del Ministero intimato.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso. Nulla per spese.

Così deciso in Roma, il 22 dicembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 29 aprile 2021

 

 

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