Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11317 del 09/05/2017


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Cassazione civile, sez. lav., 09/05/2017, (ud. 21/02/2017, dep.09/05/2017),  n. 11317

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI CERBO Vincenzo – Presidente –

Dott. CURCIO Laura – Consigliere –

Dott. MANNA Antonio – Consigliere –

Dott. BALESTRIERI Federico – Consigliere –

Dott. GARRI Fabrizia – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 29663-2010 proposto da:

POSTE ITALIANE S.P.A. C.F. (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE

MAZZINI 134, presso lo studio dell’avvocato LUIGI FIORILLO, che la

rappresenta e difende, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

E.P. C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in ROMA,

VIA RENO 21, presso lo studio dell’avvocato ROBERTO RIZZO, che la

rappresenta e difende, giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 4300/2009 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 07/12/2009 R.G.N. 1967/2006.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che con sentenza in data 7 dicembre 2009 la Corte di Appello di Roma ha riformato la sentenza del Tribunale di Roma ed ha accertato la nullità del termine apposto al contratto intercorso tra E.P. e la società Poste Italiane nel periodo 17 luglio – 16 settembre 2000 ai sensi del C.C.N.L. del 1994, art. 8, per “necessità di espletamento del servizio di sportelleria in concomitanza di assenze per ferie”.

che avverso tale sentenza la società Poste Italiane ha proposto ricorso affidato a due motivi chiedendo comunque l’applicazione della L. 4 novembre 2010, n. 183, art. 32, medio tempore sopravvenuta. che la E. ha resistito con controricorso.

che il P.G. in data non ha formulato richieste.

che sono state depositate memorie da parte della E..

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

Che con il ricorso è denunciata:

1. l’omessa motivazione in relazione ad un fatto decisivo per il giudizio in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 per avere la Corte di merito omesso di considerare che a ridosso della scadenza naturale del contratto collettivo del 1994 e anche successivamente sono intervenuti accordi integrativi nei quali viene richiamata la disciplina pattizia formalmente scaduta. Inoltre il comportamento concludente delle parti sarebbe espressione della volontà delle parti di proseguire nell’applicazione delle disposizioni collettive in attesa del loro rinnovo avvenuto con il C.C.N.L. del 11.1.2001 che all’art. 25 ha reiterato tra le causali autorizzative dell’apposizione di termini al contratto la necessità di espletamento del servizio in concomitanza di assenze per ferie nel periodo giugno settembre.

2. la violazione ed erronea applicazione degli artt. 1206, 1207, 1217, 1218, 1219, 1223, 2094, 2099 e 2697 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, si sostiene che le retribuzioni non potevano che decorrere dal momento in cui era stata offerta la prestazione e che con riguardo all’aliunde perceptum era onere di controparte provare di non aver intrattenuto altri e successivi rapporti di lavoro e di non aver percepito somme a titolo retributivo.

3. chiede poi, nell’ipotesi di rigetto delle superiori censure, l’applicazione della sopravvenuta disciplina in tema di risarcimento introdotta dalla L. n. 183 del 2010, art. 32.

che il primo motivo di ricorso è fondato alla luce della costante giurisprudenza di questa Corte in base alla quale in tema di contratto a termine dei dipendenti postali, l’assunzione per “necessità di espletamento del servizio in concomitanza di assenze per ferie nel periodo giugno-settembre” costituisce un’ipotesi di assunzione a termine prevista dall’art. 8 del c.c.n.l. del 26 novembre 1994 – in esecuzione della “delega in bianco”, a favore dei sindacati, di cui alla L. 28 febbraio 1987, n. 56, art. 23, – per la quale non è necessario nè indicare nominativamente i lavoratori sostituiti nè allegare e provare che altri lavoratori siano stati in concreto collocati in ferie. Per tali assunzioni deve essere escluso il limite temporale del 30 aprile 1998 previsto dalla contrattazione collettiva per la diversa causale di assunzione “per esigenze eccezionali, conseguenti alla fase di ristrutturazione e rimodulazione degli assetti occupazionali in corso, in ragione della graduale introduzione di nuovi processi produttivi, di sperimentazione di nuovi servizi e in attesa dell’attuazione del progressivo e completo equilibrio sul territorio delle risorse umane”, sicchè esse hanno continuato ad essere legittimamente effettuate sino all’entrata in vigore del D.Lgs. 6 settembre 2001, n. 368. (cfr. tra le tante Cass. Sez. 6 – L, 17/03/2014 n. 6097 e Cass. 12/07/2010 n. 16302) che la Corte territoriale non si è attenuta ai principi sopra enunciati e perciò la sentenza deve essere cassata e rinviata alla stessa Corte, in diversa composizione per l’esame delle altre questioni prospettate nel ricorso, restando assorbito l’esame del secondo motivo di ricorso per cassazione.

che alla Corte del rinvio è demandata la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.

PQM

La Corte, accoglie il primo motivo di ricorso assorbito il secondo. Cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte di appello di Roma, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Adunanza Camerale, il 21 febbraio 2017.

Depositato in Cancelleria il 9 maggio 2017

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