Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11316 del 31/05/2016


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Sent. Sez. 5 Num. 11316 Anno 2016
Presidente: CAPPABIANCA AURELIO
Relatore: LUCIOTTI LUCIO

SENTENZA
sul ricorso 22967-2011 proposto da:
AGENZIA DELLE DOGANE, in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI
PORTOGHESI 12 presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che lo rappresenta e difende;
– ricorrente contro

2016
823

DURALAMP SPA;
– Intimato –

Nonché da:
DURALAMP SPA, in persona del legale rappresentante pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA CAIO

Data pubblicazione: 31/05/2016

MARIO 7 presso lo studio dell’avvocato MARIA TERESA
BARBANTINI, che lo rappresenta e difende unitamente
agli avvocati ERNESTO MARINELLI, GIOVANNI MARONGIU,
giusta delega a margine;
– controricorrente e ricorrente

incidentale –

AGENZIA DELLE DOGANE;
– intimato –

avverso la sentenza n. 69/2010 della COMM.TRIB.REG. di

GENOVA, depositata il 01/07/2010;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 07/03/2016 dal Consigliere Dott. LUCIO
LUCIOTTI;
udito per il ricorrente l’Avvocato GIANNA GALLUZZO,
che si rimette alla Corte;
udito per il controricorrente

l’Avvocato UGO MARINELLI

per delega ERNESTO MARINELLI, che si rimette alla
Corte;
udito il P.M. in persona

del

Sostituto Procuratore

Generale Dott. RITA SANLORENZO, che ha concluso per
l’inammissibilità del ricorso.

contro

n_ 22967/11 R.G.

RITENUTO IN FATTO
1.

L’Agenzia delle Dogane propone ricorso per

cassazione, affidato a quattro motivi, avverso la
sentenza della CTR della Liguria n. 69
dell’1.7.2010, che aveva confermato la

dalla Duralamp s.p.a. aveva
rettifica doganali

che su ricorso proposto
annullato gli avvisi di

emessi nei

confronti della

predetta società per recupero di dazi antidumping,
sul presupposto che questa aveva beneficiato di un
trattamento daziario agevolato per l’importazione di
lampade fluorescenti accompagnate da false
certificazioni di origine e provenienza (filippina
anziché cinese).
Sosteneva il giudice di appello:
– che gli atti impugnati erano stati emessi in
violazione della normativa comunitaria in materia di
importazione in quanto il dazio antidumping al tipo
di prodotto oggetto di importazione era stato
introdotto con Regolamento CE n. 866 del 2005,
quindi in epoca successiva a quella delle
importazioni oggetto di accertamento (anno 2004);
– che nella specie andava riconosciuta la buona
fede della società importatrice, ai sensi dell’art.
220, par. 2, lett b), del codice doganale
comunitario (reg. Cee n. 2913 del 1992), sia perché
le autorità doganali per lungo tempo e per numerose
importazioni non avevano sollevato obiezioni in
ordine alla classificazione delle merci importate,
sia perché le importazioni erano accompagnate da

1

della CT P di La Spezia,

sentenza

n. 22967/11 R.G.

certificati

di

emesse

origine

dalle

autorità

doganali filippine;
– che, in relazione alla comunicazione di notizia
di reato effettuata dalla G.d.F. a carico della
società contribuente, andava riaffermato il

tributario;
– che le lampade importate erano state trattate
come “prodotti simili” a quelli di fabbricazione
cinese, ai sensi dell’art. 1.2 del Reg. CE n. 384
del 1996, nonostante differenze di qualità, durata e
prezzo e l’assenza negli atti impositivi di adeguate
comparazioni ex art. 1.4. del citato Regolamento;
che era invece infondata l’eccezione di
violazione del contraddittorio, ex art. 12, comma 7,
1. n. 212 del 2000, riproposta dalla società
appellata, né era necessario il rinvio pregiudiziale
alla Corte di Giustizia CE in merito alla validità
dei regolamenti antidumping, pure da quella
richiesto.

2. Resiste la società contribuente che propone
anche ricorso incidentale affidato a due motivi.
3.

La parte privata ha depositato istanza

chiedendo che venga dichiarata cessata la materia
del contendere in conseguenza della transazione
fiscale conclusa, ai sensi dell’art. 182 ter R.D. n.
267 del 1942, con l’Agenzia delle dogane nell’ambito
di un accordo di ristrutturazione dei debiti ex art.
182 bis del medesimo R.D., omologato dal Tribunale
di Firenze.

2

principio dell’autonomia tra processo penale e

n. 22967/11 R.G.

4. All’udienza l’avvocatura erariale prestava
adesione alla richiesta avanzala dalla società
contribuente.
CONSIDERATO IN DIRITTO
l. In via preliminare va rilevato che tra le

dell’art. 182 ter L. Fall. (R.D. n. 267 del 1942)
nell’ambito dell’accordo di ristrutturazione dei
debiti della Duralamp s.p.a. ai sensi dell’art. 182
bis della medesima legge, omologato dal Tribunale di
Firenze in

data

5 novembre 2014, e che la parti

hanno concordato, per come risultante dal verbale di
udienza, circa la definizione in rito della
controversia con declaratoria di intervenuta
cessazione della materia del contendere.
2. Premesso quanto precede, osserva la Corte che
la cessazione della materia del contendere è formula
terminativa prevista espressamente dall’art. 182
ter, comma 5, L. Fall. ma limitatamente all’ipotesi
di transazione fiscale conclusa nell’ambito “della
procedura di concordato ai sensi dell’articolo 181”.
Tale disposizione pertanto non è applicabile
all’ipotesi in cui la transazione venga conclusa
nell’ambito dell’accordo di ristrutturazione di cui
all’art. 182-bis L. Fall. giacché il comma 6 del
citato art. 182 ter – che ha esteso la possibilità
per il debitore di stipulare la transazione fiscale
anche nell’ambito degli accordi di ristrutturazione
dei debiti, con le modifiche apportate dapprima con
il d.lgs. 12 settembre 2007, n. 169, art. 16, coma

3

parti è stata stipulata transazione fiscale ai

n. 22967/11 R.G.

5, e, successivamente, dal d.l. 31 maggio 2010, n.
78, convertito, con modificazioni, nella legge 30
luglio 2010, n. 122, art. 29, coma 2 – non ripete
la disposizione di cui al comma 5, né contiene un
suo richiamo. Lo stesso è a dirsi per il settimo ed

soltanto la revoca di diritto della transazione
fiscale conclusa nell’ambito dell’accordo di
ristrutturazione.
3. Fatta questa doverosa precisazione, ritiene
questa Corte che l’intervenuta transazione comporti
comunque la dichiarazione di inammissibilità del
ricorso per sopravvenuta carenza di interesse delle
parti “ad una pronuncia sul merito
dell’impugnazione” (Cassazione civile sez. trib. 11
giugno 2004 n. 11176 ; n. 15081 del 2004; Sez. Un.
n. 368/2000 nonché Cass. n.1205/2003).
A tale pronuncia consegue, per un verso, la
caducazione di tutte le sentenze emanate nei
precedenti gradi di giudizio e non passate in cosa
giudicata, per altro verso, la sua assoluta
inidoneità ad acquistare efficacia di giudicato
sostanziale sulla pretesa fatta valere, limitandosi
tale efficacia di giudicato al solo aspetto del
venir meno dell’interesse alla prosecuzione del
processo in corso (cfr. Cass.

4714/2006;

19160/2007;

12887/2009; 10553/2009; 7185/2010).
Alla stregua dei rilievi che precedono, pertanto,
va disposta l’indicata declaratoria.

4

ultimo comma dell’art. 182 ter, che disciplina

n. 22967/11 R.G.

4. Concorrono giusti motivi, in assenza di
contrarie richieste delle parti in causa, per
dichiarare interamente compensate le spese di tutti
i gradi del giudizio.
P.Q.M.

sopravvenuta carenza di interesse. Dichiara
interamente compensate fra le parti le spese di
tutti i gradi del giudizio.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio
della Sezione Tributaria, il 7 marzo 2016.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso per

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA