Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11316 del 29/04/2021

Cassazione civile sez. I, 29/04/2021, (ud. 22/12/2020, dep. 29/04/2021), n.11316

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ACIERNO Maria – Presidente –

Dott. DI STEFANO Pierluigi – rel. Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. SCORDAMAGLIA Irene – Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 11018/2019 proposto da:

S.M., elettivamente domiciliato in Napoli alla Via Toledo

n. 106, presso l’avv. Marco Esposito, che lo rappresenta e difende

(marcoesposito1.avvocatinapoli.legalmail.it);

– ricorrente –

contro

Ministero Dell’interno;

– intimato –

avverso il decreto del TRIBUNALE di MILANO, depositato il 15/02/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

22/12/2020 da Dott. PIERLUIGI DI STEFANO.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

S.M., cittadino del (OMISSIS), ricorre con un unico motivo avverso il decreto del Tribunale di Milano del 15 febbraio 2019 che rigettava il suo ricorso avverso il provvedimento del 25 luglio 2017 della Commissione territoriale di diniego del riconoscimento dello status di rifugiato, della protezione sussidiaria o del permesso di soggiorno per motivi umanitari.

il richiedente fondava la richiesta sulle seguenti circostanze:

– cresciuto nel Senegal, di religione musulmana, aveva avuto una relazione con una donna di religione cristiana, essendo nati due figli. Voleva sposare la ragazza ma i familiari del richiedente erano contrari. La ragazza, perciò, era andata in Gambia mentre lui, avendo avuto minacce dai propri familiari era scappato via.

Il Tribunale individuava nel Mali l’effettivo luogo di provenienza del S., non considerato quindi rilevanti le argomentazioni difensive quanto al rischio di rientro in Senegal.

Rilevava comunque degli elementi indicativi della presenza in Europa da periodo antecedente a quanto dichiarato, ciò smentendo i fatti narrati.

Sulla scorta di quanto acquisito, quindi, rilevava la contraddittorietà delle dichiarazioni rese, la non credibilità delle presunte persecuzioni, considerato che vi era incertezza persino sul nome della convivente. Peraltro, proprio il richiedente rileva che vi era stata una lunga convivenza senza alcun atto persecutorio.

Il Tribunale, oltre ad escludere lo status di rifugiato, escludeva anche le condizioni per la protezione sussidiaria in caso di rientro in patria che, nell’area della capitale, non presenta rischi di sicurezza. Infine, rilevava l’assenza di un effettivo radicamento, tale da non consentire la protezione umanitaria.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con l’unico motivo, che riporta più questioni, rileva la violazione o falsa applicazione D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35 bis, comma 11, D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c) e D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3, in relazione alla richiesta di protezione internazionale sussidiaria, del D.Lgs. n. 286 del 2008, art. 5, comma 6, art. 3, per la omessa valutazione delle condizioni della protezione umanitaria, nonchè il vizio di cui all’art. 360 c.p.c., n. 5, nell’applicazione delle medesime disposizioni:

– non è stata disposta la comparizione personale del ricorrente in mancanza di videoregistrazione del colloquio innanzi alla commissione;

– si contesta che il Mali sia luogo non meritevole della applicazione della normativa sulla protezione internazionale sussidiaria, riservandosi ulteriori motivi;

– rileva di aver indicato le ragioni che fondavano le condizioni di rischio;

– manca la valutazione comparativa tra le condizioni socioeconomiche raggiunte in Italia e quelle del paese di provenienza.

Tale motivo, non supera il vaglio di ammissibilità non essendo sviluppati motivi specifici che tengano conto del contenuto del provvedimento impugnato.

Per quanto riguarda il tema della partecipazione all’udienza, le disposizioni citate, diversamente da quanto ritenuto nel ricorso, sono state rispettate: il Tribunale, rilevata l’assenza della video registrazione del colloquio innanzi alla Commissione territoriale, in ottemperanza alla disposizioni di cui del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35 bis, commi 10 ed 11, virgola, ha disposto la comparizione personale. Non risulta indicata alcuna ragione che, invece, imponesse la audizione personale che diviene necessaria solo a fronte dell’allegazione di fatti nuovi (Sez. 1, Sentenza n. 21584 del 07/10/2020 Rv. 658982-01).

Per il resto, il ricorso presenta argomentazioni del tutto generiche prive di qualsiasi riferimento alla vicenda concreta, svolgendo argomenti meramente apparenti riferibili a qualsiasi procedimento dello stesso tipo. Non vi, quindi, alcun argomento da valutare.

In definitiva, va dichiarata la inammissibilità dell’impugnazione senza deliberare sulle spese in assenza di costituzione dell’intimato.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso. Nulla per spese.

Così deciso in Roma, il 22 dicembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 29 aprile 2021

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