Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11316 del 12/06/2020

Cassazione civile sez. trib., 12/06/2020, (ud. 05/12/2019, dep. 12/06/2020), n.11316

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. DE MASI Oronzo – Consigliere –

Dott. BALSAMO Milena – Consigliere –

Dott. FASANO Anna Maria – rel. Consigliere –

Dott. LO SARDO Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 24401-2015 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

L.F., elettivamente domiciliato in ROMA VIA LAURA

MANTEGAZZA 24, presso lo studio dell’avvocato MARCO GARDIN,

rappresentato e difeso dall’avvocato FLAVIO LORUSSO;

– controricorrente –

e contro

EQUITALIA SUD SPA;

– intimata –

avverso la sentenza n. 610/015 della COMM.TRIB.REG. di BARI,

depositata il 17/03/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

05/12/2019 dal Consigliere Dott.ssa FASANO ANNA MARIA.

Fatto

RITENUTO

CHE:

L.F. impugnava, con distinti ricorsi, due avvisi di intimazione di pagamento relativi a tasse automobilistiche, anni

di imposta 1993, 1994 e 1996, riferiti a cartelle di pagamento notificate in data 8 novembre 2002. La parte ricorrente deduceva la mancata notifica degli atti presupposti e l’intervenuta prescrizione della pretesa. L’Ufficio, invece, evidenziava con riferimento agli anni 1993 e 1994 l’insussistenza della prescrizione, in quanto le tasse automobilistiche erano state oggetto di domanda di condono presentata dal contribuente in data 21 marzo 2003, rigettata dall’Amministrazione finanziaria ed oggetto di impugnazione innanzi al giudice tributario, mentre, con riguardo all’annualità 1996, il diritto alla riscossione non si era prescritto, atteso che la cartella era stata notificata in data 8.11.2002 e l’intimazione di pagamento in data 8.8.2012, entro il termine decennale di prescrizione del diritto. La Commissione Tributaria Provinciale di Bari, con sentenza n. 90/12/13, accoglieva il ricorso del contribuente, in ragione dell’avvenuta decorrenza del termine di prescrizione. L’Agenzia delle entrate proponeva appello, che veniva dichiarato inammissibile dalla Commissione Tributaria Regionale della Puglia, con sentenza n. 610/6/15. L’Agenzia delle entrate ricorre per la cassazione della sentenza, svolgendo due motivi. L.F. si è costituito con controricorso. Equitalia Sud S.p.A. non ha svolto difese.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

1.Con il primo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, in quanto il giudice di appello avrebbe erroneamente dichiarato inammissibile il gravame, perchè non sorretto da specifiche censure alla motivazione della decisione di primo grado. L’Ufficio ricorrente deduce che la contestazione alla sentenza di primo grado sarebbe evidente, avendo censurato con l’atto di appello la decisione di primo grado: sia nella parte in cui aveva ritenuto prescritto il diritto alla riscossione delle imposte riferite alle annualità 1993 e 1994 per mancanza di atti interruttivi successivi alla notifica della cartella di pagamento avvenuta nel 2001, atteso che parte avversa, proprio per dette annualità, aveva presentato domanda di condono nel 2003 (con ciò riconoscendo l’esistenza del debito ed interrompendo la prescrizione), sia nella parte riferita al recupero d’imposta per l’anno 1996.

2.Con il secondo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 2946 c.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, atteso che la Commissione Tributaria Regionale avrebbe ritenuto prescritto il diritto alla riscossione del credito erariale, fondato su una cartella di pagamento notificata l’8 novembre 2002, asserendo che il recupero doveva intervenire entro il quinquennio, trattandosi di restituzione di imposta (tassa automobilistica) da richiedersi con cadenza periodica. Nella fattispecie, invece, la tassa era stata già richiesta con cartella di pagamento, notificata l’8 novembre 2002, divenuta definitiva per omessa impugnazione, sorgendo così, sulla base di detto titolo, un credito di imposta soggetto all’ordinario termine decennale di prescrizione, con la conseguente tempestività dell’atto di intimazione di pagamento, notificato in data 8 agosto 2012.

3. Per ragione di priorità logica, va esaminato il secondo motivo di ricorso.

Le questioni all’esame della Corte sono due: a)La prima riguarda l’avvenuto decorso del termine di prescrizione della tassa automobilistica con riferimento agli anni 1993 e 1994, per mancanza di atti interruttivi successivi alla notifica della cartella di pagamento avvenuta nel 2001, che l’Ufficio esclude, assumendo che il contribuente per dette annualità aveva presentato domanda di condono nel 2003, idonea ad interrompere la prescrizione.

b) La seconda riguarda la asserita mancata contestazione della pretesa con riferimento all’anno 1996 da parte del contribuente, a seguito della notifica della cartella avvenuta in data 8.11.2002, divenuta definitiva per omessa impugnazione, sic-chè l’atto di intimazione di pagamento, notificato in data 8.8.2012, doveva ritenersi tempestivo.

3.1. Le censure sono infondate.

Il Collegio rileva che, ai sensi dell’art. 384 c.p.c., la motivazione resa dal giudizio di appello nella sentenza impugnata debba essere corretta nei termini di seguito enunciati. Il giudice dell’impugnazione, confermando la sentenza impugnata, può, senza violare il principio dispositivo, anche d’ufficio, correggerne, modificarne o integrarne la motivazione (Cass. n. 14127 del 2011; Cass. n. 3671 del 2001).

Va premesso che questa Corte, con indirizzo condiviso, ha sostenuto che la tassa automobilistica, ai sensi dell’art. 5, comma 51, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 53 del 1983 e modificato dal D.L. n. 2 del 1986, art. 3, convertito con modificazioni dalla L. n. 60 del 1986, si prescrive in tre anni. Tale termine decorre dal primo gennaio dell’anno successivo a quello previsto per il pagamento.

In tema di prescrizione, con ordinanza n. 20425 del 2016, la Corte ha ribadito l’orientamento sostenuto dalle Sezioni Unite Civili, n. 23397 del 2016, secondo cui la scadenza del termine perentorio fissato per opporsi o impugnare l’atto di riscossione mediante ruolo o comunque di riscossione coattiva produce soltanto l’effetto sostanziale dell’irretrattabilità del credito, ma non anche la c.d. conversione del termine di prescrizione breve eventualmente previsto in quello ordinario decennale, ai sensi dell’art. 2953 c.c.. Il principio trova applicazione con riguardo a tutti gli atti, in ogni modo denominati di riscossione mediante ruolo, di modo che, ove per i relativi crediti sia prevista una prescrizione più breve di quella decennale ordinaria, la sola scadenza del termine concesso al debitore per proporre l’opposizione non consente di fare applicazione dell’art. 2953 c.c., eccetto che in presenza di un titolo giudiziale divenuto definitivo.

3.2. Con riferimento alla validità degli atti interruttivi della prescrizione, che il contribuente contesta con controricorso, nella specie, con riferimento alle annualità 1993 e 1994, non si può, invero, ritenere che l’istanza di condono della L. n. 289 del 2002, ex art. 12, presentata nel 2003, possa assumere valore di riconoscimento del debito idoneo ad interrompere la decorrenza del termine di prescrizione.

L’istanza di condono si inserisce in una procedura di recupero delle somme già pretese dell’Amministrazione finanziaria con la cartella di pagamento, con riferimento alle quali, il contribuente chiede di usufruire di un trattamento agevolativo (Cass. n. 10715 del 2010 in tema di condono previdenziale), ma a tale richiesta non può essere attribuito il significato di riconoscimento di un debito (v. in tema di condono previdenziale Cass. n. 3320 del 2018).

Il condono della L. n. 289 del 2002, ex art. 12, peraltro, con riferimento alle tasse autonomobilistiche, è inapplicabile.

Questa Corte, con indirizzo condiviso, ha sostenuto che: “In tema di condono, la L. n. 289 del 2002, art. 12 è applicabile esclusivamente a cartelle esattoriali riferibili ad IRPEF, ILOR ed IRAP incluse nei ruoli emessi da uffici statali e affidati a concessionari del servizio nazionale della riscossione, sicchè non vi rientra la tassa automobilistica, da ritenersi tributo proprio derivato della Regione del D.Lgs. n. 504 del 1992, ex art. 23, comma 1, la cui definizione agevolata è condizionata all’emanazione di un provvedimento del legislatore regionale della L. n. 289 del 2002, ex art. 13 o comunque disciplinata dal D.L. n. 282 del 2002, art. 5 quinquies, convertito in L. n. 27 del 2003″(Cass.n. 6693 del 2017).

Nè risulta dagli atti di causa che la Regione Puglia abbia provveduto ad emanare un provvedimento legislativo L. n. 289 del 2002, ex art. 13 con riferimento agli anni oggetto di accertamento (1993-1994). Nel caso in esame, non è contestato che l’istanza di condono sia stata, infatti, rigettata dall’Agenzia delle entrate e che tale diniego sia stato oggetto di impugnazione (v. pag. 2 ricorso per cassazione).

3.3.Sulla natura interruttiva della istanza di condono, la Corte si è pronunciata, negandola, con riferimento ai crediti contributivi (Cass. n. 26820 del 2018, Cass. n. 3320 del 2018, Cass. n. 15850 del 2018).

L’istanza di condono, infatti, non può ritenersi assimilabile ad una manifestazione di volontà del debitore, esplicita od implicita, di riconoscimento della propria situazione debitoria, idonea ad interrompere la prescrizione del diritto del creditore.

L’indirizzo relativo al condono previdenziale, che si condivide, può ritenersi applicabile anche in tema di tasse automobilistiche, anche in ragione del fatto che l’istanza di condono non può configurare neppure una rinuncia tacita a fare valere la maturata prescrizione della pretesa, tenuto conto della ratio legis della disposizione di cui al D.L. n. 289 del 2002, art. 12, finalizzata ad aumentare il gettito fiscale e, quindi, la platea dei contribuenti, i quali possono versare una somma secondo criteri automatici più vantaggiosi, disallineati rispetto alla ricchezza effettiva, senza che abbia rilievo l’effettivo accertamento dell’imponibile.

La Corte Costituzionale (C. Cost., 13 luglio 1995,n. 321; C. Cost., 16 dicembre 2004, n. 433; C.Cost., 7 luglio 2005, n. 305; C.Cost. 13 luglio 2007, n. 270) ha precisato che: “l’istituto del condono costituisce una forma tipica di definizione del rapporto tributario, che prescinde da un’analisi delle varie componenti dei redditi ed esaurisce il rapporto stesso mediante definizione forfettaria ed immediata, nella prospettiva di recuperare risorse finaziarie e ridurre il contenzioso e non in quella dell’accertamento dell’imponibile”.

3.4.Infine, con riferimento all’anno 1996, tenuto conto dei principi espressi da questa Corte con sentenza SS.UU. n. 23397 del 2016 (sopra richiamata), la notifica della cartella di pagamento avvenuta incontestabilmente (v. pag. 2 ricorso dell’Agenzia delle entrate) in data 8.11.2002 non era, comunque, idonea a convertire il termine di prescrizione breve in quello ordinario decennale, ai sensi dell’art. 2953 c.c., con conseguente già decorso del termine di prescrizione al momento della notifica dell’intimazione di pagamento, che si assume avvenuta in data 8 agosto 2012 (la circostanza è confermata anche dal contribuente a pag. 7 del controricorso).

4. Con riferimento al primo motivo, pur dovendosi rilevare la fondatezza della censure- posto che dal contenuto dell’atto di appello (riportato in ricorso in ossequio al principio di autosufficienza) è consentito evincere la specificità delle doglianze, in ottemperanza al dovere di impugnazione imposto dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53 – esigenze di economia processuale impongono di evitare la cassazione della sentenza con rinvio, atteso che la pretesa sulla quale si riscontra la violazione di legge, e quindi l’omessa pronuncia, alla luce dei rilievi espressi, deve essere rigettata e decisa nel merito, senza necessità di ulteriori accertamenti in fatto (Cass. n. 21257 del 2014; Cass. n. 21968 del 2015).

5. In definitiva il ricorso va rigettato. Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la parte soccombente al rimborso delle spese di lite, che liquida in complessivi Euro 800,00, oltre spese forfetarie ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 5 dicembre 2019.

Depositato in cancelleria il 12 giugno 2020

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