Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11315 del 31/05/2016


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 11315 Anno 2016
Presidente: CAPPABIANCA AURELIO
Relatore: DI IASI CAMILLA

SENTENZA
sul ricorso 13484-2009 proposto da:

NODALE RITA, elettivamente domiciliata in ROMA
PIAZZALE CLODIO 12, presso lo studio dell’avvocato
ANTONIO MAZZETTA, rappresentata e difesa
dall’avvocato DOMENICO OROPALLO giusta delega in
calce;
– ricorrente 2016
723

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliato

in ROMA VIA

DEI

PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che lo rappresenta e difende;

Data pubblicazione: 31/05/2016

- controricorrente –

avverso la sentenza n. 28/2008 della COMM.TRIB.REG.
di ROMA, depositata il 14/04/2008;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 26/02/2016 dal Consigliere Dott. CAMILLA

udito per il controricorrente l’Avvocato CAPOLUPO che
si riporta agli atti;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. LUIGI CUOMO che ha concluso per il
rigetto del ricorso.

DI IASI;

RGN 13484/2009
SENTENZA

Rita Nodale ricorre nei confronti dell’Agenzia delle Entrate (che resiste con
controricorso) per la cassazione della sentenza n. 28/9/08 con la quale, in
controversia concernente impugnazione di cartella di pagamento per Irpef e Ilor
relative al’anno 1995, la CTR del Lazio, in parziale modifica della decisione di primo
grado che aveva accolto il ricorso della contribuente, confermava la cartella opposta
ad eccezione delle sanzioni pecuniarie dalla medesima recate.
In particolare i giudici d’appello, rilevato che legittimamente l’Ufficio aveva
reclamato le maggiori imposte contestate al marito anche alla Nodale, coniuge
codichiarante, la quale non aveva impugnato il prodromico avviso di accertamento,
fatto che aveva determinato l’iscrizione a ruolo delle imposte con esso reclamate,
evidenziavano tuttavia che, non avendo la Nodale commesso né concorso a
commettere le violazioni addebitate al marito, non rispondeva delle relative sanzioni,
in virtù del sopraggiunto d.lgs. n. 472 del 1997, applicabile anche alle violazioni non
ancora contestate ed alle sanzioni ancora non irrogate alla data della sua entrata in
vigore.
Considerato in diritto
Con un unico motivo, deducendo violazione e falsa applicazione dell’art. 17 1. n. 115
del 1977, la ricorrente si duole del fatto che valutazione unitaria della dichiarazione
congiunta e degli obblighi che ne derivano non sia stata estesa alla fase
dell’accertamento con l’intervento di entrambi i dichiaranti posto che nella specie il
procedimento di verifica che aveva portato all’adozione dell’atto impositivo si era
svolto soltanto nei confronti del coniuge.
La censura è inammissibile per assoluta inadeguatezza del quesito di diritto che
conclude il motivo in esame. Invero parte ricorrente, a conclusione del ricorso,
individua come “questo di diritto” quello che non è in realtà un quesito, ma una serie
di affermazioni (o se si vuole di principi in diritto) generiche e completamente avulse
dal caso concreto. Il cd. quesito risulta pertanto astratto e teorico, perciò inadeguato a
svolgere la sua funzione, che, secondo la giurisprudenza di questo giudice, è quella di
far comprendere alla Corte di legittimità, dalla lettura del solo quesito, inteso come
sintesi logico-giuridica della questione, quale sia l’errore di diritto asseritamente
compiuto dal giudice di merito e quale, secondo la prospettazione del ricorrente, la

Ritenuto in fatto

regula iuris da applicare al caso concreto, in quanto assolutamente privo di ogni
specificità in relazione alla corrispondente “ratio decidendi” della sentenza impugnata
nonché formulato in maniera del tutto inadeguata ad esprimere la rilevanza ai fini
della decisione della risposta al quesito siccome formulato (v. tra molte altre cass. n.
7197 del 2009 e n. 8463 del 2009, nonché SU mi. 7257 del 2007 e 7433 del 2009).

PQM
La Corte respinge il ricorso e condanna la ricorrente alle spese del presente giudizio
di legittimità che liquida in € 6.000,00 oltre spese prenotate a debito.
Roma 26.02.2016
L’Estensore

Il Presidente

Il ricorso deve essere pertanto respinto. Le spese, liquidate come in dispositivo,
seguono la soccombenza.

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