Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11315 del 29/04/2021
Cassazione civile sez. I, 29/04/2021, (ud. 22/12/2020, dep. 29/04/2021), n.11315
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ACIERNO Maria – Presidente –
Dott. DI STEFANO Pierluigi – rel. Consigliere –
Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –
Dott. SCORDAMAGLIA Irene – Consigliere –
Dott. SOLAINI Luca – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 17258/2018 proposto da:
I.M., elettivamente domiciliato in Prato, via Q. Baldinucci
n. 71, presso e nello studio dell’Avv. Massimo Goti, che lo
rappresenta e difende (massimogoti.pec.avvocati.prato.it);
– ricorrente –
contro
Ministero dell’Interno;
– intimato –
avverso il decreto del TRIBUNALE di MILANO, depositato il 01/02/2018;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del
22/12/2020 da Dott. PIERLUIGI DI STEFANO.
Fatto
FATTI DI CAUSA
I.M., cittadino del (OMISSIS), ricorre con due motivi avverso il decreto del Tribunale di Milano del 1 febbraio 2018 che rigettava il suo ricorso avverso il provvedimento del 25 luglio 2017 della Commissione territoriale di diniego del riconoscimento dello status di rifugiato, della protezione sussidiaria o del permesso di soggiorno per motivi umanitari.
Il richiedente fondava la domanda sulle seguenti circostanze:
– In Pakistan risiedeva nel distretto di (OMISSIS). A causa di un litigio sorto per la proprietà di un terreno, si era scatenata una grande rissa che aveva visto coinvolte numerose persone appartenenti alle caste contrapposte dei (OMISSIS) e dei (OMISSIS). Nella rissa aveva perso la vita una persona appartenente alla casta dei (OMISSIS) per cui era stata denunciata tutta la famiglia del richiedente; egli, quindi, era stato costretto a fuggire per timore delle conseguenze della denuncia e di nuovi attacchi dei (OMISSIS).
Il Tribunale rigettava la domanda in quanto:
– pur essendo la vicenda narrata del tutto credibile, si tratta di una questione meramente privata relativa alla proprietà di un terreno, non essendovi alcun atto persecutorio che comporti una condizione di rifugiato;
– non vi sono le condizioni per la protezione sussidiaria attesa la situazione attuale del Pakistan quanto alla sicurezza; in particolare non risulta che il Punjab, pur a fronte delle condizioni di instabilità, possa ritenersi zona caratterizzata da un conflitto armato interno;
– il ricorrente lavora in Italia irregolarmente come rivenditore di fiori mentre moglie e figli si trovano in Pakistan. Quindi, non ricorrono nè le condizioni di parziale vulnerabilità nè il radicamento in Italia che giustifichino la protezione umanitaria.
Diritto
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo deduce la violazione o falsa applicazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8 e del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 3 e 14, nonchè l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio in relazione alla mancata valutazione della situazione esistente in Pakistan e all’omessa attività istruttoria. Sostanzialmente, rileva la inadeguata valutazione della gravità della situazione di ordine pubblico in Pakistan.
Il motivo non supera il vaglio di ammissibilità per assoluta assenza di specificità limitandosi a vaghe affermazioni, non ricollegabili alla vicenda concreta, quanto al livello di istruzione del ricorrente e all’ordine pubblico e alla presunta corruzione generalizzata in Pakistan.
Con il secondo motivo deduce la violazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 19 e del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32, in relazione alla omessa motivazione per quanto riguarda il riconoscimento di un permesso di soggiorno per motivi umanitari. Rileva la sussistenza delle condizioni di integrazione e di difficoltà in caso di ritorno nel territorio di provenienza.
Anche questo motivo è inammissibile per assoluta genericità, asserendo le condizioni per la protezione umanitaria con espressione apodittiche non riferibili al caso concreto.
In definitiva, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile senza provvedimenti sulle spese poichè il Ministero intimato non ha svolto difese.
PQM
Dichiara inammissibile il ricorso. Nulla per spese.
Così deciso in Roma, il 22 dicembre 2020.
Depositato in Cancelleria il 29 aprile 2021