Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11314 del 29/04/2021
Cassazione civile sez. I, 29/04/2021, (ud. 22/12/2020, dep. 29/04/2021), n.11314
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ACIERNO Maria – Presidente –
Dott. DI STEFANO Pierluigi – rel. Consigliere –
Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –
Dott. SCORDAMAGLIA Irene – Consigliere –
Dott. SOLAINI Luca – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 16809/2018 proposto da:
S.D., elettivamente domiciliato in Napoli alla Via Toledo n.
106, presso l’avv. Marco Esposito, che lo rappresenta e difende
(marcoesposito1.avvocatinapoli.legalmail.it);
– ricorrente –
contro
Ministero Dell’interno, Procuratore Repubblica Tribunale Milano;
– intimato –
avverso il decreto del TRIBUNALE di MILANO, depositato il 17/04/2018;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del
22/12/2020 da Dott. PIERLUIGI DI STEFANO.
Fatto
FATTI DI CAUSA
S.D., cittadino della (OMISSIS), ricorre con un unico motivo avverso il decreto del Tribunale di Milano del 28 marzo 2018 che rigettava il suo ricorso avverso il provvedimento del 15 settembre 2017 della Commissione territoriale di diniego del riconoscimento della protezione sussidiaria o del permesso di soggiorno per motivi umanitari.
Il Tribunale esponeva che il richiedente:
– proviene dalla Guinea, è di religione musulmana, era espatriato per timore della matrigna che lo aveva minacciato di morte per impedirgli di prendere possesso dei beni ereditati del padre e per il timore di essere ingiustamente imprigionato per un furto nella miniera in cui lavorava;
– non intende tornare in Guinea ove è privo di beni e di un nucleo familiare e rischia la persecuzione per i fatti precedenti.
Il Tribunale rilevava la inutilità della nuova audizione richiesta dall’interessato a fronte della chiarezza della sua posizione espressa dinanzi alla Commissione e decideva in senso negativo sulle richieste in quanto:
– le vicende personali narrate non sono credibili per la estrema genericità e la scarsa plausibilità delle circostanze relative alla presunta accusa di furto;
– le notizie sulla attuale condizione del paese di provenienza sono rassicuranti, non sussistendo le condizioni per la protezione sussidiaria;
– le deduzioni in ordine alla formazione professionale, alla partecipazione a progetti di volontariato e corsi di apprendimento della lingua italiana non sono sufficienti a giustificare la protezione umanitaria.
L’intimato si è costituito al di fuori dei termini previsti dall’art. 370 c.p.c., al solo fine dell’eventuale partecipazione all’udienza di discussione della causa.
Diritto
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il motivo formalmente unico deduce:
– violazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35 bis, per l’omesso ordine di comparizione personale in udienza del ricorrente, come richiesto espressamente dal suo difensore non essendo disponibile la videoregistrazione dell’audizione;
– violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), ed D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3, in relazione alla richiesta di “protezione internazionale ed internazionale sussidiaria” per avere il Tribunale ritenuto erroneamente che soltanto alcune zone dalla Guinea siano insicure;
– violazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3 e D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3, per non aver valutato l’esistenza dei gravi motivi individuali di vulnerabilità, in relazione alla richiesta subordinata di “protezione umanitaria”;
– manifesta illogicità e mancanza della motivazione, che si è concretizzata nell’omesso esame di un fatto decisivo ai fini del giudizio, in relazione alla mancata motivazione in merito al diniego della “protezione umanitaria”.
Il motivo è fondato per la questione, assorbente rispetto alle altre, della mancata fissazione dell’udienza di comparizione che del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35 bis, commi 10 e 11, prevedono obbligatoriamente quando non sia disponibile la videoregistrazione del colloquio di cui all’art. 14 del medesimo D.Lgs.. Va quindi disposto l’annullamento con rinvio al Tribunale che deciderà anche in ordine alle spese.
PQM
Accoglie il primo motivo per quanto di ragione, cassa e rinvia al Tribunale di Milano in diversa composizione cui rimette le statuizioni sulle spese di lite.
Così deciso in Roma, il 22 dicembre 2020.
Depositato in Cancelleria il 29 aprile 2021