Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11314 del 23/05/2011

Cassazione civile sez. III, 23/05/2011, (ud. 21/04/2011, dep. 23/05/2011), n.11314

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIFONE Francesco – Presidente –

Dott. FILADORO Camillo – rel. Consigliere –

Dott. MASSERA Maurizio – Consigliere –

Dott. SPAGNA MUSSO Bruno – Consigliere –

Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

D.A. (OMISSIS), C.A.P.

(OMISSIS), M.C. (OMISSIS), C.

C. (OMISSIS), C.M.G.

(OMISSIS), M.M.C.R. (OMISSIS),

C.C. (OMISSIS), M.G.G.

(OMISSIS), C.A. (OMISSIS), R.

A. (OMISSIS), G.G. (OMISSIS),

C.G. (OMISSIS), CA.AN.

(OMISSIS), selettivamente domiciliati in ROMA, VIA SISTINA

121, presso lo studio dell’avvocato PANUCCIO ALBERTO, che li

rappresenta e difende unitamente all’avvocato QUERO GIULIO giusta

delega a margine del ricorso;

– ricorrenti –

contro

B.P.A. (OMISSIS), B.C.

(OMISSIS), B.D. (OMISSIS), B.C.

(OMISSIS), elettivamente domiciliati in ROMA, VIA CICERONE 49,

presso lo studio dell’avvocato BERNARDINI SVEVA, rappresentati e

difesi dagli avvocati ATTINA’ SALVATORE, ATTINA’ ARMANDO giusta

mandato a margine del controricorso;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 18/2006 della CORTE D’APPELLO di REGGIO

CALABRIA, emessa il 29/12/2005, depositata il 27/01/2006; R.G. AC N.

35/2000.

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

21/04/2011 dal Consigliere Dott. CAMILLO FILADORO;

udito l’Avvocato RODA CARMEN (per delega Avvocato PANUCCIO Alberto);

udito l’Avvocato ATTINA’ ARMANDO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CARESTIA Antonietta che ha concluso per rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza 29 dicembre 2005-27 gennaio 2006 la Corte d’appello di Reggio Calabria confermava la decisione del locale Tribunale del 22 gennaio 1999 n. 8, che aveva rigettato la domanda di M.S. P. intesa ad ottenere dagli eredi di M.C. M. (figlia di una sorella della attrice) la restituzione di alcuni preziosi dall’attrice concessi alla M. in custodia nonchè quella di altri beni, di minor valore, dati in comodato a questa ultima (oggetti come: coperte, pezzi di vasellame e posate).

Il primo giudice aveva rigettato la domanda, rilevando che la P. non aveva fornito la prova delle circostanze di fatto indicate nell’atto di citazione, relativamente alla consegna degli oggetti.

La Corte territoriale, confermando tale decisione, rilevava che la controversia doveva essere risolta sulla scorta dei principi generali, che regolano il processo civile, e, più precisamente, di quelli relativi all’onere della prova. Nell’atto introduttivo del giudizio – sottolineano i giudici di appello – era stata ipotizzata la esistenza di due distinti contratti:

il primo, inquadrabile come contratto di deposito, consistito nell’affidamento di alcuni gioielli alla M., perchè li custodisse in una cassetta di sicurezza;

il secondo, consistente in un comodato, che aveva riguardato l’affidamento di alcuni pezzi di vasellame e posate, consegnati in occasione di una festa celebrata nella casa della defunta M..

Ha osservato ancora la Corte territoriale che la P., istituendo eredi i ricorrenti, aveva espressamente stabilito che essi dovessero continuare il giudizio proposto contro gli eredi della nipote – avente ad oggetto la restituzione di alcuni preziosi e di altri oggetti -“sino all’ultimo grado” sotto pena di decadenza dall’eredità.

Il primo giudice, in considerazione dei rapporti affettivi esistenti tra le parti e della natura del contratto, aveva consentito che venisse espletata la prova per testi. Nessuno dei testi escussi aveva, tuttavia, dichiarato di avere assistito alla consegna dei beni nelle mani della M. e nessuno, in ogni caso, era stato in grado di descrivere tali beni.

Le dichiarazioni rese dal teste Z. erano prive di qualsiasi rilevanza, poichè egli si era limitato a stendere un elenco su dettatura della stessa P., che ricalcava fedelmente quello contenuto nell’atto introduttivo del giudizio.

Un contributo decisivo alla decisione sarebbe potuto derivare dall’esame del contenuto della cassetta di sicurezza, risultante dal verbale redatto in forma pubblica.

Ma sia la decisione di primo grado che il ricorso in appello nulla dicevano al riguardo.

Infatti, il verbale di apertura della cassetta si limitava ad un elenco di una serie di gioielli, non meglio identificati, che non consentiva la loro riferibilità all’elenco della P., nè come numero nè come descrizione.

Avverso tale decisione hanno proposto ricorso per cassazione gli eredi di P..

Resistono gli eredi di M. con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con l’unico motivo i ricorrenti deducono vizi della motivazione, rilevando che l’elenco degli oggetti preziosi dati dalla P. alla nipote (perchè li custodisse nella cassetta di sicurezza) coincideva, in tutto e per tutto, con la descrizione degli oggetti rinvenuti nella cassetta stessa.

Il teste Z. aveva riferito di aver redatto un elenco dettagliato dei gioielli consegnati alla M., su dettatura della P.: trattandosi di dichiarazioni raccolte prima della apertura della cassetta, doveva ritenersi definitivamente confermato che i preziosi affidati alla M. fossero proprio quelli rinvenuti al momento della apertura della cassetta.

La Corte territoriale, concludono i ricorrenti, era incorsa nel vizio di motivazione denunciato omettendo di effettuare il confronto tra la indicazione dei gioielli contenuta nell’atto di citazione e quella risultante dal verbale notarile.

Osserva il Collegio:

Le questioni sollevate con l’unico motivo di ricorso sono state esaminate dalla Corte territoriale che ha escluso la corrispondenza tra l’elenco redatto in sede di apertura della cassetta di sicurezza e descrizione dei gioielli riportata nell’atto introduttivo e nella dichiarazione del teste Z..

Tutte le censure formulate dai ricorrenti si infrangono contro tali, motivate, conclusioni.

Il ricorso deve pertanto essere rigettato,, con la condanna dei ricorrenti in solido al pagamento delle spese processuali, liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

Condanna i ricorrenti, in solido, al pagamento delle spese che liquida in Euro 2.600,00 (duemilaseicento/00) di cui Euro 2.400,00 (duemilaquattrocento/00) per onorari di avvocato, oltre spese generali ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 21 aprile 2011.

Depositato in Cancelleria il 23 maggio 2011

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