Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11313 del 29/04/2021
Cassazione civile sez. I, 29/04/2021, (ud. 22/12/2020, dep. 29/04/2021), n.11313
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ACIERNO Maria – Presidente –
Dott. DI STEFANO Pierluigi – rel. Consigliere –
Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –
Dott. SCORDAMAGLIA Irene – Consigliere –
Dott. SOLAINI Luca – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 15151/2018 proposto da:
B.S., elettivamente domiciliato in Milano, Viale Monte Nero
n. 70, francesca.varone.milano.pecavvocati.it, presso lo studio
dell’Avv. Francesca Varone, che lo rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
Commissione Territoriale Prefettura Utg Milano, Ministero
Dell’interno;
– intimato –
avverso il decreto del TRIBUNALE di MILANO, depositato il 06/04/2018;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del
22/12/2020 da Dott. PIERLUIGI DI STEFANO.
Fatto
FATTI DI CAUSA
B.S., cittadino del (OMISSIS), ricorre con quattro motivi avverso il decreto del Tribunale di Milano del 28 marzo 2018 che rigettava il suo ricorso avverso il provvedimento del 15 settembre 2017 della Commissione territoriale di diniego del riconoscimento del suo status di rifugiato o, in subordine, della protezione sussidiaria o del permesso di soggiorno per motivi umanitari.
Il richiedente a sostegno della domanda affermava di essere fuggito dal suo paese poichè aveva subito minacce in quanto non riusciva a pagare i debiti contratti per ristrutturare il ristorante della sua famiglia dopo che era stato incendiato nel contesto di gravi aggressioni per motivi di lotta politica.
Il Tribunale, pur in assenza di videoregistrazione dell’esame di B. da parte della C.t., procedeva senza disporre una nuova audizione del richiedente, ritenendo che il presunto fatto nuovo da lui allegato, la notizia della fuga anche di sua madre per le medesime ragioni, rappresentasse un elemento secondario, non avendo comunque dubbio sulla correttezza dei fatti riferiti dal difensore per conto del ricorrente.
Quindi, decideva in termini negativi sul riconoscimento della condizione di rifugiato: il richiedente non era attendibile lì dove riferiva della presunte vicende collegate all’attività politica del padre, riportate in modo del tutto generiche, così come erano generici i riferimenti alla responsabilità dell’organizzazione politica avversaria per l’incendio del ristorante e la uccisione del fratello.
Escludeva, inoltre, sia le condizioni per la protezione sussidiaria, in ragione delle soddisfacenti condizioni generali del Bangladesh e all’assenza di significativi rischi individuali, che le condizioni per la protezione umanitaria, in ragione delle adeguate condizioni socioeconomiche del ricorrente nel paese di origine e della assenza di un suo significativo radicamento in Italia.
Diritto
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo deduce l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti e la violazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35 bis e D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 14, comma 1, per avere il giudice di primo grado omesso, in assenza della videoregistrazione del colloquio svoltosi dinanzi alla Commissione territoriale, di fissare l’udienza di comparizione/audizione del ricorrente pur se la difesa aveva formulato una motivata richiesta di audizione per il fatto nuovo rappresentato dalla scomparsa della madre del richiedente perchè perseguitata dagli usurai.
Con il secondo motivo deduce la nullità della sentenza e del procedimento nonchè la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35 bis, D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8 e D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, per la mancata messa a disposizione della documentazione, per non essere stata fissata nuova audizione per l’emergenza di fatti nuovi e per avere il Tribunale escluso la illegittimità del provvedimento per mancata videoregistrazione.
I due motivi sono fondati per essere stato violato l’obbligo di fissare l’udienza di comparizione in assenza della videoregistrazione del colloquio svoltosi dinanzi alla Commissione territoriale, come richiesto espressamente del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35 bis, comma 11. Inoltre si rendeva anche necessaria la nuova audizione personale essendo stati dedotti fatti nuovi a sostegno della domanda, sufficientemente distinti da quelli allegati nella fase amministrativa, circostanziati e rilevanti (Cass. I, Sentenza n. 21584 del 07/10/2020 Rv. 658982-01).
In ragione dell’accoglimento per tali motivi restano assorbiti gli altri due, che deducevano la violazione dei parametri normativi relativi alla credibilità delle dichiarazioni del richiedente ed il diniego della protezione umanitaria senza una autonoma verifica delle condizioni rilevanti. Il Tribunale deciderà anche in ordine alle spese.
P.Q.M.
Accoglie i primi due motivi, assorbiti gli altri, cassa e rinvia al Tribunale di Milano in diversa composizione cui rimette le statuizioni sulle spese di lite.
Così deciso in Roma, il 22 dicembre 2020.
Depositato in Cancelleria il 29 aprile 2021