Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11313 del 23/05/2011

Cassazione civile sez. III, 23/05/2011, (ud. 15/04/2011, dep. 23/05/2011), n.11313

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIFONE Francesco – Presidente –

Dott. FINOCCHIARO Mario – Consigliere –

Dott. AMATUCCI Alfonso – rel. Consigliere –

Dott. D’ALESSANDRO Paolo – Consigliere –

Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

C.M. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIALE F. CIVININI 12, presso lo studio dell’avvocato MASSIMO

CASSIANO, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato FIORIO

VALENTINO giusta delega a margine del ricorso;

– ricorrenti –

contro

CONDOMINIO VIA (OMISSIS) (OMISSIS);

– intimati –

Nonchè da:

CONDOMINIO VIA (OMISSIS) (OMISSIS), elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA UMBERTO TUPINI 133, presso lo studio

dell’avvocato BRAGAGLIA ROBERTO, rappresentato e difeso dall’avvocato

ARMENTANO MARCO giusta procura a margine del controricorso con

ricorso incidentale condizionato;

– ricorrenti incidentali –

e contro

C.M. (OMISSIS);

– intimati –

avverso la sentenza n. 1381/2008 della CORTE D’APPELLO di TORINO,

Sezione 3^ Civile, emessa il 19/03/2008, depositata il 07/10/2008;

R.G.N. 560/2007.

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

15/04/2011 dal Consigliere Dott. ALFONSO AMATUCCI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SGROI Carmelo che ha concluso con il rigetto del ricorso principale,

inammissibilità del ricorso incidentale.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1.- Con sentenza del 6.2.2007 il tribunale di Torino ha rigettato la domanda proposta nel 2002 da C.M. nei confronti del Condominio di via (OMISSIS), volta al risarcimento dei danni dal medesimo subiti a seguito dell’incendio sviluppatosi il 12.12.2001 nell’appartamento del condomino G., soprastante il proprio (e che provocò, dapprima, il crollo del solaio sovrastante l’appartamento del G. e poi, quale conseguenza, quello sovrastante l’appartamento dell’attore).

Anche al G. era indirizzata la vocatio in ius, ma alla relativa domanda l’attore rinunciò, essendo risultato che il G. era deceduto e che alcuni degli eredi avevano rinunciato all’eredità.

Il Condominio aveva resistito e chiamato in garanzia le due compagnie assicuratrici con le quali era assicurato per i rischi di incendio e per la responsabilità verso terzi; le domande di garanzia erano state peraltro abbandonate in seguito al versamento da parte delle chiamate della somma complessiva di Euro 140.000.

2.- Con sentenza n. 1381 del 2008 la corte d’appello di Torino ha accolto il gravame del C. solo in punto di condanna del condominio a provvedere all’immediato ripristino del tetto dell’edificio, compensando le spese del doppio grado (in primo grado il C. era stato condannato a pagarle nella misura di Euro 16.413,31, oltre accessori).

Ha invece rigettato quella risarcitoria sui sostanziali rilievi che non v’era responsabilità del condominio ex art. 2051 c.c., per essersi l’incendio sviluppato dall’appartamento di un condomino e non da una parte comune dell’edificio e che le polizze assicurative non coprivano i danni subiti dai condomini alle loro proprietà individuali.

3.- Avverso la sentenza ricorre per cassazione il C., affidandosi a tre motivi, illustrati anche da memoria.

Resiste con controricorso il Condominio, che propone anche ricorso incidentale (un motivo del quale è condizionato all’accoglimento del primo motivo del ricorso principale mentre altri due motivi sono proposti in via autonoma).

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.- I ricorsi vanno riuniti in quanto proposti avverso la tessa sentenza.

Il ricorso principale di C.M..

2.- La sentenza è censurata:

a) col primo motivo, alternativamente, per ogni possibile vizio della motivazione, sul fatto che le polizze “globale fabbricati” coprissero unicamente i danni alle parti comuni, e a quelle individuali solo in caso di responsabilità del condominio, in relazione al contenuto dei contratti di assicurazione, alla causa petendi, alle risultanze della c.t.u., a due deliberazioni assembleari del 2003 e del 2006, alla ritenuta risarcibilità del danno da crollo del solaio tra gli appartamenti C. e G.; nonchè per violazione degli artt. 1125, 1710 e 2697 c.c., artt. 163 e 164 c.p.c.;

b) col secondo motivo, congiuntamente, per “omessa, insufficiente, contraddittoria motivazione circa la responsabilità extracontrattuale del Condominio” in relazione alla nozione di fortuito, all’abnorme caricamento del sottotetto, alla mancata tempestiva copertura del tetto; nonchè per violazione dei principi relativi alla domanda e degli artt. 2051 e 2053 c.c.;

c) col terzo motivo, congiuntamente, per omessa, insufficiente, contraddittoria motivazione e per violazione degli artt. 2051 e 2053 c.c. “avuto riguardo all’inerzia del condominio, fonte di danni, nell’effettuare i debiti ripristini dei danni provocati dall’incendio de quo”; nonchè per “violazione oli norme processuali (art. 342 c.p.c., comma 1, e norme collegate – art. 360 c.p.c., n. 4) avendo la Corte d’Appello di Torino ritenuto assorbita la fonte dei danni conseguenti al mancato godimento dell’alloggio nelle altre valutazioni di danni connessi con il ripristino dell’unità immobiliare”.

2.1 – Tutti e tre i motivi – che possono congiuntamente esaminarsi per la connessione che li connota – sono infondati.

All’affermazione della corte d’appello (“non risulta quindi scalfita la validità dell’affermazione del primo giudice secondo cui oggetto della polizza assicurativa erano solo le parti comuni dell’edificio, ed il singolo condomino aveva titolo per ottenere il risarcimento dei danni nei confronti del condominio solo se ed in quanto avesse provato la responsabilità di quest’ultimo”) il ricorrente apoditticamente oppone che così non era e che egli non era stato in condizione di produrre le polizze (già versate in atti dalle società assicuratrici chiamate in causa ed inerite nei fascicoli di parte poi ritirati in esito all’accordo raggiunto col condominio).

L’ordinamento processuale appresta infatti vari rimedi per ovviare alla non disponibilità del documento rilevante da parte di chi abbia interesse a provare quanto esso attesti (richiesta di ordine di esibizione; richiesta di rilascio di copia del documento contenuto nel fascicolo altrui; interrogatorio formale; richiesta di prova testimoniale).

Anche in memoria il ricorrente insiste nell’affermare che “è pacifico che in una polizza globale fabbricati oggetto di garanzia sono non solo il tetto o le scale ma anche le proprietà dei singoli condomini” (a pag. 3, sub 1. 3 a). Ma i giudici di entrambi i gradi hanno ritenuto che così non era ed il ricorrente non ha provato che così invece fosse, non valendo comunque a dimostrare il suo assunto sul contenuto della copertura assicurativa (ed in ipotesi ad estenderla) il complesso sviluppo che la vicenda ha avuto negli accertamenti tecnici, nello sviluppo del processo e nelle deliberazioni condominiali.

Che, poi, l’incendio possa essere stato “aggravato” dalla presenza di suppellettili nel sottotetto condominiale è circostanza che la corte d’appello (a pag. 25 della sentenza impugnata) ha correttamente ritenuto prospettata tardivamente solo con la comparsa conclusionale di primo grado: l’essere la circostanza emersa solo nel corso degli accertamenti tecnici svolti in corso di causa non avrebbe precluso, infatti, che essa fosse tempestivamente allegata, al più tardi in sede di precisazione delle conclsusioni. Tanto più che, a fronte della generica allegazione di responsabilità del condominio sulla base degli artt. 2043, 2051 e 2053 c.c. (per un incendio sviluppatosi in una porzione di piano di proprietà esclusiva), non era affatto univoca la conclusione che presenza di suppellettili e mancanza di estintori fossero correlati alla prospettazione di responsabilità del condominio ex art. 2051 c.c., anzichè ex art. 2043 c.c..

E’ , infine, del tutto congruo che, una volta esclusa la responsabilità a qualsiasi titolo del condominio, siano stati esclusi tutti i danni che solo dalla configurazione di una responsabilità sarebbero potuti derivare.

Il ricorso incidentale del condominio.

3.- Il ricorrente assume in memoria che il ricorso incidentale sia inammissibile perchè tardivo, in quanto notificato in data 1.6.2009, mentre il termine di 40 giorni (20+20) veniva a scadenza il 30.5.2009 e l’art. 155 c.p.c., comma 5, (che ha equiparato il sabato ad un giorno festivo anche ai fini della proroga della scadenza del termine per il compimento di atti processuali fuori dell’udienza) come introdotto dalla L. 28 dicembre 2005, n. 263, si applica solo ai procedimenti instaurati dopo l’1.1.2006.

Premesso che l’infondatezza dell’eccezione deriva dall’assorbente considerazione che l’atto è stato consegnato per la notifica a mezzo posta il 28.5.2009 (data alla quale occorre avere riguardo ai fini del rispetto del termine da parte del notificante), erroneo è anche l’assunto sulla non applicabilità nella specie dell’art. 155 cod. proc. civ., comma 4, volta che la L. n. 263 del 2005 ha disposto con norma transitoria che “le disposizioni di cui ai commi quinto e sesto dell’art. 155 del codice di procedura civile si applicano anche ai procedimenti pendenti alla data dell’10 marzo 2006”.

4.- Il primo motivo del ricorso incidentale (illustrato a pag. 26 del controricorso, col quale si afferma che, in ogni caso, quand’anche il C. avesse potuto in ipotesi vantare un diritto in base alle polizze ma non avesse avuto la legittimazione per esercitarlo, allora avrebbe potuto surrogarsi al condominio), in quanto condizionato all’accoglimento del primo motivo del ricorso principale, è assorbito.

Col secondo e col terzo motivo (illustrati alle pagine da 38 a 45 del controricorso) la sentenza è censurata in punto di pronunciata condanna del condominio a provvedere all’immediato ripristino del tetto, deducendosi: a) col secondo, violazione e falsa applicazione degli artt. 112 e 342 c.p.c. per avere il C. impugnato la relativa decisione di rigetto del tribunale solo nella parte in cui la domanda era stata respinta per avere il condominio deliberato di provvedere agli interventi più urgenti sul tetto comune a seguito del pagamento dell’indennizzo da parte delle compagnie assicurative;

non anche nella parte in cui, con autonoma ratio decidendi, il tribunale aveva affermato che “l’attore non poteva pretendere di sottrarsi agli obblighi derivanti dalle sopra citate delibere, che non risultano essere state impugnate ed annullate e ispetto alle quali ha a suo tempo espresso il suo pacifico voto favorevole”;

b) col terzo, subordinatamente, per violazione o falsa applicazione dell’art. 1137 c.c. per non avere la corte d’appello considerato che con la delibera del 10.4.2006, approvata anche dal C., si era stabilito che la somma corrisposta dalle società di assicurazione sarebbe stata “destinata, in prima, al pagamento del debito maturato per il rifacimento del tetto”, sicchè non era configurabile alcuna inerzia del condominio, che non aveva mai deliberato il detto rifacimento.

4.1.- Entrambi i motivi (secondo e terzo) sono infondati. Il primo dei due poichè non si ravvisa la duplice ratio decidendi indicata dal ricorrente (che tra l’altro non chiarisce in qual senso il C. pretendesse di “sottrarsi agli obblighi” derivanti dalle deliberazioni condominiali) e poichè, dalle conclusioni assunte dal C. in appello (e riportate nella sentenza appellata), inequivocamente risulta che egli aveva domandato l’immediato ripristino delle parti comuni danneggiate dall’incendio e non ancora ripristinate per l’aggravamento dei danni che la mancata esecuzione comportava. Il secondo poichè la corte d’appello ha dato atto che il C. aveva rappresentato che la copertura provvisoria permetteva ulteriori infiltrazioni; che aveva chiesto che i lavori fossero eseguiti sin dall’atto introduttivo; che il Condominio s’era difeso affermando che per la ricostruzione delle parti comuni danneggiate occorresse attendere la corresponsione delle indennità assicurative;

che dall’avuto pagamento erano ormai decorsi circa due anni. Sulla scorta di tali rilievi ha ritenuto che la prolungata, mancata, definitiva sistemazione del tetto potesse determinare un pregiudizio per l’immobile del C. stesso.

La condanna al facere deve allora ritenersi pronunciata nell’esercizio dei poteri che competono al giudice a mente dell’art. 1172 c.c., essendo stata adottata per elidere il pericolo del danno temuto da parte del C. e non sussistendo ragioni ostative all’adozione del provvedimento, anche con sentenza ed anche nei confronti del condominio, su istanza di un singolo condomino (ovviamente tenuto a concorrere alle relative spese).

Conclusioni:

5.- I ricorsi vanno conclusivamente respinti. Le spese del giudizio di cassazione seguono la prevalente soccombenza del C., che ha insistito nelle originarie richieste benchè fosse assolutamente chiaro – come spiegato dalle due sentenze di merito e ritenuto anche dai giudici che avevano statuito sulle sue richieste cautelari – che unico possibile destinatario delle proprie pretese risarcitorie fosse il proprietario dell’immobile soprastante e che le polizze assicurative stipulate dal Condominio non coprivano i danni subiti dagli appartamenti di proprietà esclusiva dei condomini.

P.Q.M.

Riunisce i ricorsi, li rigetta e condanna C.M. alle spese del giudizio di cassazione, che liquida in Euro 3.700, di cui 3.500 per onorari, oltre alle spese generali ed agli accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 15 aprile 2011.

Depositato in Cancelleria il 23 maggio 2011

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