Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11312 del 29/04/2021

Cassazione civile sez. I, 29/04/2021, (ud. 18/11/2020, dep. 29/04/2021), n.11312

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MELONI Marina – Presidente –

Dott. ACIERNO Maria – Consigliere –

Dott. CASADONTE Annamaria – rel. Consigliere –

Dott. BALSAMO Milena – Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 17944/2019 proposto da:

T.S., elettivamente domiciliato in Roma, Via Tunisi 4,

presso lo studio dell’avvocato Giuseppe Bortone, rappresentato e

difeso dall’avvocato Carlo Covini;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, (OMISSIS);

– intimato –

avverso la sentenza n. 790/2019 della Corte d’appello di Venezia,

depositata il 05/03/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

18/11/2020 dal Consigliere Dott. Annamaria Casadonte.

 

Fatto

RILEVATO

che:

– T.S., cittadino del (OMISSIS), ricorre per cassazione avverso la sentenza della corte d’appello che ha rigettato il gravame proposto nei confronti dell’ordinanza del tribunale che aveva negato sia lo status di rifugiato che la protezione sussidiaria che la protezione umanitaria, subordinatamente richiesta;

– a sostegno della domanda il richiedente asilo, originario della regione di (OMISSIS), ha allegato di essersi trasferito nella capitale (OMISSIS) nell’anno 2009 a causa di un’alluvione che aveva distrutto la sua casa; ha poi riferito che nel 2013 a causa della guerra era stato costretto a fuggire in Libia da dove, nel 2015, avevano raggiunto l’Italia;

– la corte territoriale ha dato atto della valutazione di non credibilità delle dichiarazioni rese dal richiedente asilo formulata nell’ordinanza impugnata e ha escluso l’esistenza dei presupposti della protezione sussidiaria ai sensi del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), sia di quelli per il rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari;

– la cassazione della sentenza della corte d’appello è chiesta sulla base di due motivi;

– non ha svolto attività difensiva l’intimato Ministero.

Diritto

CONSIDERATO

che:

– con il primo motivo si censura, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 2, art. 8, comma 3 e art. 14, nonchè per omesso esame, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, di fonti informative aggiornate riguardanti la situazione socio-politica del Mali;

– in particolare il ricorrente assume che sulla scorta delle fonti indicate nell’atto d’appello, la situazione generale del Mali avrebbe potuto essere apprezzata sulla scorta di fonti più aggiornate che avrebbero evidenziato la violenza indiscriminata in situazione di conflitto riconducibile a quella di cui all’art. 14, lett. c) ed idonea al riconoscimento della protezione sussidiaria;

– la censura è inammissibile perchè non si confronta con la ratio decidendi della pronuncia impugnata che, diversamente da quanto sostenuto dal ricorrente, si fonda sulle notizie acquisite da plurime ed aggiornate fonti rispetto alle due citate nel ricorso a pag. 6;

– in realtà, la corte territoriale si è avvalsa delle risultanze di sette diversi report provenienti, alcuni, da fonti indiscutibilmente accreditate quali le Nazioni Unite ed il report del 2017 elaborato dalla loro agenzia refworld ((OMISSIS)) ovvero da UNHCR o da Human Rights Watch ed Amnesty International (cfr. pagine 9 e 10 della sentenza);

– ebbene, rispetto a tali report nessuna osservazione critica viene svolta nel motivo e, peraltro, i due report indicati dal ricorrente sono del 26/7/2017 e del 16/2/2017 e, dunque, senz’altro anteriori rispetto a quelli, rispettivamente, del 18 gennaio 2018 e del 30 ottobre 2017 di Human Watch e di Refworl, considerati dal giudice d’appello per accertare la situazione generale del sud. del Mali;

– con il secondo motivo si denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6 e dell’art. 132 c.p.c., comma 1, n. 4, oltre all’omesso esame circa un fatto decisivo per avere la corte negato la protezione umanitaria con motivazione omessa ed apparente, trascurando nell’ordine l’attuale situazione di instabilità del sud del Mali, la reclusione subita in Libia ed il livello di inclusione raggiunto dal richiedente asilo comparato con la situazione del sud del Mali;

– la censura è inammissibile perchè non attinge la ratio decidendi posta dalla corte territoriale a sostegno del diniego e cioè l’insussistenza di una condizione di vulnerabilità in capo al richiedente: ciò sia per la scarsa credibilità della vicenda narrata con riferimento alle condizioni esistenziali nel Paese di provenienza, sia per la situazione oggettiva del sud del Mali non connotata da violenza indiscriminata;

– inoltre, il generico riferimento fatto dal ricorrente alla documentazione comprovante il suo percorso di inclusione, il progetto di tirocinio retribuito nonchè le competenze linguistiche come pure la relazione della Azienda Agricola Juvenilia, restano mere allegazioni, non altrimenti dettagliate e sono, oltre che oggettivamente insufficienti ai fini di una eventuale valutazione comparativa, anche inidonee ad inficiare le argomentazioni del diniego del permesso umanitario come sopra richiamate;

– nulla va disposto sulle spese atteso il mancato svolgimento di attività difensiva da parte dell’intimato Ministero;

– ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile, il 18 novembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 29 aprile 2021

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA