Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11312 del 23/05/2011

Cassazione civile sez. III, 23/05/2011, (ud. 15/04/2011, dep. 23/05/2011), n.11312

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIFONE Francesco – Presidente –

Dott. FINOCCHIARO Mario – Consigliere –

Dott. AMATUCCI Alfonso – Consigliere –

Dott. D’ALESSANDRO Paolo – Consigliere –

Dott. DE STEFANO Franco – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

T.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CRESCENZIO

20, presso lo studio dell’avvocato MENICACCI STEFANO, che lo

rappresenta e difende giusta delega a margine del ricorso;

– ricorrenti –

contro

UNIPOL ASSIC SPA;

– intimato –

sul ricorso 2730-2007 proposto da:

UNIPOL ASSICURAZIONI SPA, (OMISSIS), in persona del suo

procuratore speciale Avv. D.M.C., elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA CRATILO D’ATENE 31, presso lo studio

dell’avvocato VIZZONE DOMENICO, rappresentato e difeso dall’avvocato

TROPIANO FABRIZIO MARIA giusta procura a margine del controricorso e

ricorso incidentale condizionato;

– ricorrenti –

e contro

T.G.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 17554/2006 del TRIBUNALE di ROMA, Quarta

sezione civile, emessa il 06/06/2006, depositata il 21/08/2006;

R.G.N. 69277/2004.

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

15/04/2011 dal Consigliere Dott. FRANCO DE STEFANO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SGROI Carmelo che ha concluso per il rigetto del ricorso principale

assorbito l’incidentale.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1.1. La Unipol spa si oppose, con atto di citazione a comparire dinanzi al giudice di pace di Roma, per quel che qui rileva al primo di due atti di precetto ad essa notificati in data 16 ed 11 dicembre 2002, ad istanza di T.G. e per Euro 2.553,21, lamentando:

la nullità dell’atto di precetto, perchè privo della procura al difensore sottoscrittore del medesimo; l’illegittimità della minacciata azione, per essere stato estinto il credito azionato con assegno di L. 3.279.248 e per non spettare voci per spese fino a quel momento non maturate; la violazione degli artt. 1227, 1197 e 1182 cod. civ., ritenendo estinto il debito; l’erroneità delle somme precettate ed il carattere pretestuoso dell’esecuzione per violazione dell’art. 4 del codice approvato dal C.N.F. il 17.4.97;

1.2. la T. contestò l’opposizione, lamentando la tardività della proposizione dei motivi di opposizione riconducibili all’art. 617 cod. proc. civ. e contestando nel merito quelli sussumibili entro il paradigma dell’art. 615 cod. proc. civ.;

1.3. l’adito giudice di pace accolse, con sentenza del 18.5.04, l’opposizione per uno dei motivi riconducibili all’art. 617 cod. proc. civ. (nullità del precetto per carenza di sottoscrizione da parte di persona munita di valido mandato) e dichiarò la nullità del precetto; ma la T. propose appello, che peraltro, resistendovi la Unipol, il tribunale di Roma dichiarò inammissibile compensando le spese del grado – con sentenza n. 17544/06, pubbl. il 21.8.06.

2. Avverso tale ultima sentenza la T. propone ricorso per cassazione, affidandosi ad un unico motivo, articolato su due quesiti; resiste con controricorso, che illustra con memoria depositata peraltro in data 11.4.11 e quindi fuori termine, la Unipol, il cui difensore compare all’udienza pubblica del 15.4.11.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

3. La ricorrente formula un unitario motivo, rubricato “violazione e falsa applicazione degli artt. 113 – 132 -339 e 617 cod. proc. civ. (in merito alla qualificazione giuridica della domanda); illogicità della motivazione; e conclude i relativi passaggi argomentativi coi seguenti quesiti: se la sentenza del giudice di pace comunque emessa in materia esecutiva prima dell’entrata in vigore della L. n. 80 del 2005, al di fuori dei casi di cui all’art. 339 cod. proc. civ., commi 2 e 3, per il principio dell’apparenza discendente dalla assoluta incompetenza funzionale di detto giudicante a decidere su controversie ex art. 617 cod. proc. civ., debba essere impugnata con l’appello o con il ricorso per cassazione, dovendosi presumere e ritenere necessariamente – in assenza di espressa altra qualificazione – emessa ai sensi dell’art. 615 cod. proc. civ. (pie di pag. 5 ed inizio di pag. 6 del ricorso); se, in assenza di espliciti riferimenti nella parte motiva e nel dispositivo della sentenza circa la natura giuridica dell’azione, possa valere quale valida qualificazione della domanda l’aver indicato il giudice del merito l’oggetto del giudizio, non essendo detta indicazione richiesta nè dall’art. 132 cod. proc. civ. nè da altra previsione normativa di fonte primaria (fine di pag. 7 del ricorso).

4. La controricorrente non si limita a confutare le avverse argomentazioni sull’ammissibilità dell’appello già dispiegato, ma, dolutasi dell’erroneità della qualificazione della domanda data dal giudice del gravame, dispiega a sua volta ricorso incidentale condizionato, articolato:

4.1. su di un primo motivo (di violazione degli artt. 125, 615, 617 e 480 cod. proc. civ. in relazione all’art. 360, n. 3 ed art. 360 cod. proc. civ., n. 5), all’esito del cui sviluppo l’intimata chiede di pronunciarsi sull’irritualità di un precetto sottoscritto da chi era in quel momento privo di mandato, nonchè sulla possibilità di sollevare la relativa doglianza a prescindere dai termini di cui all’art. 617 cod. proc. civ.;

4.2. su di un secondo motivo (di violazione degli artt. 1175, 1220 e 1227 cod. civ. in relazione all’art. 360, n. 3 ed art. 360 cod. proc. civ., n. 5), relativo all’effetto liberatorio di un pagamento a mezzo assegno;

4.3. su di un terzo (di violazione dell’art. 96 cod. proc. civ. in relazione all’art. 360, n. 3 ed art. 360 cod. proc. civ., n. 5), relativo alla mancata condanna di controparte per responsabilità aggravata.

5. I due ricorsi, siccome dispiegati entrambi contro la stessa sentenza, vanno riuniti ai sensi dell’art. 335 cod. proc. civ..

6. Ciò posto, il ricorso principale è infondato, in quanto:

6.1. in primo luogo, i quesiti formulati confondono in modo inammissibile i vizi di violazione di legge e di vizio di motivazione, contrariamente alla consolidata giurisprudenza di questa Corte (che esige la formulazione di due distinti quesiti: Cass. Sez. Un., 31 marzo 2009, n. 7770);

6.2. in secondo luogo, il primo profilo dell’unitario quesito, per quanto possa superare il vaglio di ammissibilità per la sua formulazione in termini alternativi (anch’essa ritenuta irrituale dalla giurisprudenza di questa Corte: Cass. 29 febbraio 2008, n. 5471), è infondato:

6.2.1. la sentenza del giudice di pace pronunciata su di un’opposizione ad atti esecutivi nonostante la sua incompetenza funzionale non cessa di essere una sentenza su controversia ai sensi dell’art. 617 cod. proc. civ. e, in quanto tale suscettibile di gravame, per il principio di specialità della disciplina dell’art. 618 cod. proc. civ. applicabile in ragione dell’oggetto della controversia, esclusivamente a mezzo di ricorso per cassazione;

6.2.2. infatti, per principio generale, l’individuazione /T/ del mezzo di gravame, anche agli effetti dei termini e dei modi in cui le relative sentenze possono essere impugnate, dipende dalla qualificazione della domanda (tra le più recenti, riferite al caso di espressa qualificazione da parte del giudice che ha reso il provvedimento impugnato: Cass. 30 novembre 2005, n. 26096; Cass. 17 maggio 2007, n. 11455; Cass. 14 dicembre 2007, n. 26294; Cass. 18 settembre 2008, n. 23847; Cass., ord. 1 febbraio 2010, n. 2261), o, in mancanza di questa (tra le altre, specificamente in caso di opposizioni esecutive: Cass. 8 marzo 2001, n. 3400; Cass. 22 ottobre 2003, n. 15831; Cass. 13 ottobre 2009, n. 21683), dalla specifica considerazione dell’effettiva natura giuridica della controversia;

6.2.3. pertanto e in altri termini, l’incompetenza a decidere su di un oggetto non tramuta la pronuncia come resa su di un oggetto per il quale la competenza sarebbe sussistita;

6.3. il secondo profilo dell’unitario motivo è inammissibile, visto che il quesito formulato non è pertinente rispetto alla fattispecie concreta (sulla necessità della pertinenza, v. per tutte: Cass., ord. 19 febbraio 2009, n. 4044; Cass. 25 marzo 2009, n. 7197; Cass. 4 gennaio 2011, n. 80): in quest’ultima, il giudice del gravame non ha affatto qualificato come opposizione agli atti esecutivi la domanda accolta dal giudice di pace sulla base dell’oggetto del giudizio (ciò che viene fatto oggetto del quesito) , come si evince dalla lettura della pag. 8 della sentenza gravata, ma soltanto, in difetto di espressa qualificazione del giudice di primo grado (ed in puntuale applicazione della giurisprudenza sopra richiamata al punto 6.2.2, in fine), dalla specifica considerazione della natura giuridica dell’opposizione (v. pag. 10), riferita chiaramente (v. ultimo rigo della pag. 6 e primo paragrafo della pag. 7) ad una “invalidità formale del precetto, in particolare la nullità del precetto perchè sottoscritto da persona sprovvista di mandato, proprio perchè si tratta di vizio che attiene alla validità processuale dell’atto”.

7. Quanto al ricorso incidentale condizionato, poi:

7.1. va ritenuto assorbito, perchè, in generale (per giurisprudenza ormai costante: Cass. 10 dicembre 2009, n. 25821; Cass. 25 maggio 2010, n. 12728), la parte concretamente vittoriosa nel giudizio di appello non ha l’onere di proporre ricorso incidentale per far valere domande o eccezioni non accolte dal giudice del inerito, rispetto alle quali siano pregiudiziali o preliminari o alternative le questioni sollevate col ricorso principale, poichè, in difetto di una norma che, per il giudizio di legittimità, fissi una regola analoga a quella di cui all’art. 346 cod. proc. civ., l’accoglimento di quest’ultimo ricorso, ancorchè in mancanza di quello incidentale, comporta la possibilità di riproposizione nel giudizio di rinvio di dette domande o eccezioni;

7.2. tale preliminare rilievo esime dal riscontro della carenza in quello, in violazione dell’art. 366 bis cod. proc. civ. (ancora applicabile in ragione dell’epoca di pubblicazione della qui gravata sentenza ed in dipendenza della disciplina transitoria – L. 18 giugno 2009, n. 69, art. 58), non solo di validi quesiti relativi al secondo ed al terzo motivo ma pure dei momenti di sintesi o riepilogo (di cui al capoverso della richiamata norma e coi rigorosi requisiti puntualizzati da Cass. 18 luglio 2007, ord. n. 16002, oppure da Cass. Sez. Un., 1 ottobre 2007, n. 20603, oppure, tra le ultime, da Cass. 30 dicembre 2009, ord. n. 27680: occorrendo la formulazione conclusiva e riassuntiva di uno specifico passaggio espositivo del ricorso, nel quale e comunque anche nel quale si indichi non solo il fatto controverso riguardo al quale si assuma omessa, contraddittoria od insufficiente la motivazione, ma anche — se non soprattutto – quali siano le ragioni per cui la motivazione è conseguentemente inidonea sorreggere la decisione) quanto ai profili di vizio di motivazione unitariamente prospettati per ognuno dei tre motivi. 8.

In definitiva, il ricorso principale va rigettato e quello incidentale condizionato va dichiarato assorbito: sicchè le spese del giudizio di legittimità, liquidate in rapporto alle attività in concreto espletate ma non affette da invalidità, vanno poste a carico della soccombente ricorrente principale.

P.Q.M.

La Corte: riunisce i ricorsi; rigetta il principale; dichiara assorbito l’incidentale condizionato; condanna T.G. al pagamento, in favore della Unipol ass.ni spa, in pers. del leg.

rappr.nte p.t., delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 800,00, di cui Euro 200,00 per esborsi.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 15 aprile 2011.

Depositato in Cancelleria il 23 maggio 2011

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