Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11312 del 12/06/2020

Cassazione civile sez. trib., 12/06/2020, (ud. 17/10/2019, dep. 12/06/2020), n.11312

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PERRINO Angel – M. –

Dott. CATALLOZZI Paolo – Consigliere –

Dott. PUTATURO DONATI VISCIDO DI NOCERA M.G. – Consigliere –

Dott. Grasso Gianlu – rel. Consigliere –

Dott. DINAPOLI Marco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 23915/13 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro-tempore,

rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso

i cui uffici domicilia in Roma alla Via dei Portoghesi n. 12.

– ricorrente –

contro

COMMERCIALE RAGOZZINO S.R.L., in persona del suo legale

rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso in forza di

procura speciale rilasciata a margine del controricorso dall’Avv.

Antonio Sciaudone, elettivamente domiciliata presso lo studio

dell’Avv. Andrea Del Vecchio in Roma, Viale delle Milizie, 22.

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 30/34/13 della Commissione tributaria

regionale della Campania, depositata il 4 marzo 2013.

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

17 ottobre 2019 dal Consigliere Gianluca Grasso.

Fatto

RITENUTO

che:

– la Commerciale R. s.r.l. ha impugnato l’avviso di accertamento con il quale l’Agenzia delle entrate di (OMISSIS), sulla base del p.v.c. redatto dalla Guardia di Finanza di (OMISSIS) in data 19 luglio 2007, aveva rettificato la dichiarazione Mod. Unico Società di Capitali 2006 per il periodo di imposta 2005, recuperando a tassazione costi non inerenti, ricavi non dichiarati nonchè l’indebita detrazione d’Iva, accertando un reddito di impresa di Euro 1.017.321,00 ai fini delle imposte dirette, con conseguente determinazione di maggiori imposte Ires pari a Euro 268.419,00 e Irap pari a Euro 34.569,00 e ai fini Iva, con una maggiore imposta di Euro 18.229,00, oltre interessi e sanzioni;

– la Commissione tributaria provinciale di Caserta ha respinto il ricorso;

– la Commissione tributaria regionale della Campania ha accolto l’appello, ritenendo inerente il costo relativo alla fattura di conguaglio del canone di locazione dell’immobile nel quale era stata esercitata l’attività commerciale da parte della società contribuente e che era stato oggetto dell’attività di accertamento. Secondo l’Amministrazione, tale costo non era giustificato dal contratto di locazione originario, nè da un successivo accordo, che non risultava prodotto in sede di verifica. Al contrario, la Commissione tributaria regionale, alla luce della documentazione prodotta in atti (relazione giurata dell’Ing. N.M. sui lavori effettuati, sul costo di trasformazione e/o costruzione delle superfici realizzate, sulla congruità della maggiorazione del canone locativo di Euro 520.000,00, distribuito su sette annualità, in corrispondenza di un progressivo incremento della superficie utilizzabile dalla conduttrice; contratto di affitto di azienda stipulato tra la Cierre s.r.l. e la Mondoerre Società Cooperativa, con effetti dal luglio 2006) ha annullato l’avviso di accertamento, specificando che gli elementi individuati evidenziavano una correlazione tra il costo non riconosciuto e i ricavi conseguiti, correlazione necessaria e sufficiente per definire l’inerenza dell’onere sopportato;

– l’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione affidato a un unico motivo;

– la società contribuente resiste con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

che:

– con l’unico motivo di ricorso si contesta l’omessa motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5. L’Agenzia delle entrate, dopo aver riprodotto all’interno del ricorso per cassazione il testo dell’avviso impugnato, nonchè parte dell’atto di appello e delle controdeduzioni svolte in secondo grado, evidenzia come la Commissione tributaria regionale abbia annullato l’avviso limitandosi ad analizzare soltanto uno dei punti in contestazione il recupero relativo all’inerenza contestata della differenza di canone di Euro 520.000,00 -, tralasciando le altre questioni sollevate. Al contrario, si evidenzia che l’autorità finanziaria aveva specificato nell’avviso i motivi di rettifica, richiamando la mancanza di giustificazioni o documenti relativi agli importi recuperati, a fronte di osservazioni generiche formulate dalla controparte. Tali elementi farebbero emergere un vizio di motivazione, non avendo il giudice del merito proceduto a una approfondita e autonoma disamina dei rilievi in contestazione, tale da lasciar trasparire il percorso logico argomentativo seguito per giungere all’integrale annullamento dell’avviso;

– il motivo è fondato;

– il ricorso per cassazione, avendo ad oggetto censure espressamente e tassativamente previste dall’art. 360 c.p.c., comma 1, deve essere articolato in specifici motivi riconducibili in maniera immediata e inequivocabile a una delle cinque ragioni di impugnazione stabilite dalla citata disposizione, pur senza la necessaria adozione di formule sacramentali o l’esatta indicazione numerica di una delle predette ipotesi. Pertanto, nel caso in cui il ricorrente lamenti l’omessa pronuncia, da parte dell’impugnata sentenza, in ordine ad una delle domande o eccezioni proposte, non è indispensabile che faccia esplicita menzione della ravvisabilità della fattispecie di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, con riguardo all’art. 112 c.p.c., purchè il motivo rechi univoco riferimento alla nullità della decisione derivante dalla relativa omissione, dovendosi, invece, dichiarare inammissibile il gravame allorchè sostenga che la motivazione sia mancante o insufficiente o si limiti ad argomentare sulla violazione di legge (Cass. 7 maggio 2018, n. 10862; Cass. 31 ottobre 2013, n. 24553; Cass. 24 luglio 2013, n. 17931);

– nel caso di specie, al di là dei motivi riportati in rubrica, parte ricorrente contesta un’omessa pronuncia, essendosi la Commissione tributaria regionale limitata ad analizzare solo uno dei punti in contestazione contenuti nell’avviso di accertamento, articolato invece in una pluralità di costi non inerenti, di ricavi non dichiarati e di indebita detrazione di Iva, incorrendo, pertanto, nel vizio di omessa pronuncia;

– il ricorso va pertanto accolto;

– la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio alla Commissione tributaria regionale della Campania in diversa composizione anche per la regolazione delle spese di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione tributaria regionale della Campania in diversa composizione anche per la regolazione delle spese di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Quinta Sezione civile, il 17 ottobre 2019.

Depositato in Cancelleria il 12 giugno 2020

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