Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11311 del 09/05/2017


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Cassazione civile, sez. lav., 09/05/2017, (ud. 30/01/2017, dep.09/05/2017),  n. 11311

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ANTONIO Enrica – Presidente –

Dott. BERRINO Umberto – rel. Consigliere –

Dott. DORONZO Adriana – Consigliere –

Dott. RIVERSO Roberto – Consigliere –

Dott. CALAFIORE Daniela – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 10984/2011 proposto da:

I.N.A.I.L. – ISTITUTO NAZIONALE PER L’ASSICURAZIONE CONTRO GLI

INFORTUNI SUL LAVORO, C.F. (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

IV NOVEMBRE 144, presso lo studio degli avvocati RITA RASPANTI,

ANDREA ROSSI, che lo rappresentano e difendono giusta delega in

atti;

– ricorrente –

contro

S.G.P., domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la

CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e

difeso dall’avvocato LUIGI BURCHI, giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 740/2010 della CORTE D’APPELLO SEZ.DIST. DI

SASSARI, depositata il 15/12/2010 r.g.n. 215/2010;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

30/01/2017 dal Consigliere Dott. UMBERTO BERRINO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FINOCCHI GHERSI Renato, che ha concluso per il rigetto del ricorso;

udito l’Avvocato LETIZIA CRIPPA per delega verbale Avvocato ANDREA

ROSSI;

udito l’Avvocato LUIGI BURCHI.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Si controverte della fondatezza o meno dell’azione di regresso svolta dell’Inail nei confronti di S.G.P. quale committente dei lavori eseguiti nella sua proprietà in occasione dei quali perdeva la vita a causa di infortunio sul lavoro P.B., il quale era caduto da un ponteggio di proprietà della ditta appaltatrice Piras.

La Corte d’appello di Cagliari ha accolto l’impugnazione del S. avverso la sentenza del Tribunale di Nuoro, che l’aveva condannato al pagamento della somma di Euro 145.000 in favore dell’Inail, e, per l’effetto, ha rigettato la domanda dell’Istituto, dopo aver accertato che non vi era stata alcuna ingerenza dell’appellante nell’espletamento del lavoro in cui aveva perso la vita il P., tanto meno per quel che riguardava l’adozione di misure di sicurezza o di vigilanza. Inoltre, la stessa Corte ha rilevato che il S. non era stato nemmeno rinviato a giudizio in sede di accertamento delle responsabilità penali.

Per la cassazione della sentenza ricorre l’Inail con due motivi, illustrati da memoria ai sensi dell’art. 378 c.p.c..

Resiste con controricorso S.G.P..

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Col primo motivo l’Inail deduce la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 1124 del 1965, artt. 10 e 11, del D.Lgs. n. 626 del 1994, art. 7 e del D.Lgs. n. 494 del 1996, ponendo il seguente quesito di diritto: “Premesso che la Corte di appello di Cagliari, Sezione distaccata di Sassari, ha rigettato l’azione di regresso esercitata dall’Inail nei confronti del committente di lavori edili, sulla semplice scorta che quest’ultimo non è responsabile del decesso di un lavoratore caduto da un’impalcatura fatiscente, di altezza superiore ai tre metri, se non sia reso garante della vigilanza e in assenza di poteri tecnico organizzativi dell’opera da eseguire, dica codesta Suprema Corte se, al contrario, il committente conservi una posizione di garanzia soprattutto in presenza di violazioni palesi della disciplina in materia di sicurezza sul lavoro e di affidamento dei lavori a lavoratori o imprese prive delle competenze necessarie”.

In pratica, il ricorrente contesta la decisione della Corte d’appello che ha respinto l’azione di regresso dell’Inail, reputando che in caso di lavori in economia affidati dal proprietario committente, quest’ultimo diviene responsabile per eventuali incidenti che si dovessero verificare nel cantiere solo qualora si sia reso garante della vigilanza relativa alle misure da adottare in concreto, riservandosi i poteri tecnico-organizzativi dell’opera da eseguire.

2. Col secondo motivo, dedotto per violazione del D.P.R. n. 1124 del 1965, artt. 10 e 11 il ricorrente pone il seguente quesito di diritto: “Premesso che la Corte di Appello di Cagliari, Sezione distaccata di Sassari, ha rigettato l’azione di regresso esercitata dall’Inail nei confronti del committente di lavori edili, ritenendo che quest’ultimo non sarebbe un destinatario dell’azione di rivalsa, non essendo datore di lavoro in senso formale del P., dica codesta Suprema Corte se, al contrario, il committente, rivestendo una posizione di garanzia nei confronti del lavoratore deceduto, sia destinatario dell’azione di regresso, soprattutto in presenza di violazioni palesi della disciplina in materia di sicurezza sul lavoro e di affidamento dei lavori a imprese prive delle competenze necessarie”.

Si contesta, cioè, la parte della motivazione da cui traspare il convincimento del giudicante sul fatto che l’azione di regresso dell’Inail, esercitata in conseguenza di indennizzo liquidato per infortunio sul lavoro, sia esperibile solo nei confronti del datore di lavoro o dei suoi ausiliari.

3. Osserva la Corte che i due motivi, che per ragioni di connessione possono essere trattati congiuntamente, sono infondati.

Invero, come questa Corte ha già avuto occasione di statuire (Cass. sez. lav. n. 22818 del 28.10.2009), “in materia di appalto, la responsabilità per la violazione dell’obbligo di adottare le misure necessarie a tutelare l’integrità fisica dei prestatori di lavoro si estende al committente ove lo stesso si sia reso garante della vigilanza relativa alla misura da adottare in concreto e si sia riservato i poteri tecnico organizzativi dell’opera da eseguire”.

Si è, altresì, ribadito (Cass. sez. lav. n. 17092 dell’8.10.2012) che “l’art. 2087 cod. civ., che, integrando le disposizioni in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro previste da leggi speciali, impone all’imprenditore l’adozione di misure necessarie a tutelare l’integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro, è applicabile anche nei confronti del committente, tenuto al dovere di provvedere alle misure di sicurezza dei lavoratori anche se non dipendenti da lui, ove egli stesso si sia reso garante della vigilanza relativa alle misure da adottare in concreto, riservandosi i poteri tecnico – organizzativi dell’opera da eseguire”.

4. Orbene, la Corte di merito si è sostanzialmente attenuta a tali principi allorquando ha affermato che dagli atti del procedimento non era risultata alcuna ingerenza del committente S. nell’espletamento del lavoro nel corso del quale si registrò l’infortunio del P., tanto meno in misura di sicurezza o di vigilanza. La stessa Corte ha aggiunto che nè a diverse conclusioni portava l’assoluzione in sede penale del Piras, per non avere questi commesso il fatto, poichè non era stata dimostrata neppure in quel procedimento la qualità di Piras, e che il S. non era stato neanche rinviato a giudizio. Inoltre, secondo i giudici d’appello, le incertezze sulla individuazione del soggetto tenuto nella fattispecie all’osservanza delle norme di prevenzione degli infortuni erano dipese anche dal fatto che la figlia e la moglie del lavoratore deceduto avevano indicato nominativi diversi di datori di lavoro, mentre dalle informazioni risultava che P., lavoratore in proprio, veniva chiamato dagli imprenditori della zona, ma che nel caso in esame non esisteva un contratto di sorta e sia il Piras che il S. avevano negato qualunque rapporto di dipendenza.

Quindi, secondo la Corte territoriale, non poteva affermarsi che il S. fosse stato responsabile, ai fini dell’azione esercitata dall’Inail, della inosservanza di cautele doverose concernenti il ponteggio che era risultato di proprietà del Piras, ponteggio rispetto al quale non era risultato sussistere un collegamento con la posizione dell’appellante, per cui quest’ultimo non poteva rispondere civilmente dell’infortunio occorso al P..

5. In definitiva, il ricorso va rigettato.

Le spese di lite del presente giudizio seguono la soccombenza del ricorrente e vanno liquidate come da dispositivo.

PQM

La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio nella misura di Euro 4200,00, di cui Euro 4000,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15% ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 30 gennaio 2017.

Depositato in Cancelleria il 9 maggio 2017

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