Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11310 del 29/04/2021

Cassazione civile sez. I, 29/04/2021, (ud. 18/11/2020, dep. 29/04/2021), n.11310

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MELONI Marina – Presidente –

Dott. ACIERNO Maria – Consigliere –

Dott. CASADONTE Annamaria – rel. Consigliere –

Dott. BALSAMO Milena – Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 16143/2019 proposto da:

K.K., elettivamente domiciliato in Roma, P.le Clodio, 14,

presso lo studio dell’avvocato Andrea Graziani, rappresentato e

difeso dall’avvocato Simone Veronese;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, ope legis domiciliato in Roma, Via dei

Portoghesi 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che lo

rappresenta e difende;

– resistente –

avverso la sentenza n. 3291/2018 della Corte d’appello di Venezia,

depositata il 28/11/2018;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

18/11/2020 dal Consigliere Dott. Annamaria Casadonte.

 

Fatto

RILEVATO

che:

– K.K., cittadino del (OMISSIS), ricorre per cassazione avverso la sentenza della corte d’appello di Venezia che ha rigettato il di lui gravame proposto nei confronti della ordinanza del tribunale di Venezia di diniego della protezione internazionale e della protezione umanitaria;

– a sostegno della richiesta di protezione egli ha allegato di avere svolto attività politica all’interno del comitato giovanile del partito della madre ((OMISSIS)) e che in quel contesto i giovani avevano espresso insoddisfazione per essere mandati al lavoro nei campi senza alcuna contropartita; ha aggiunto che nell’ambito di tale protesta egli era stato individuato come fomentatore e, conseguentemente, era stato costretto a lasciare il suo paese nel 2010 vagando per anni negli Stati vicini fino a stabilirsi in Libia, dove era stato imprigionato, liberato e sfruttato, dopodichè nel 2015 con l’aiuto della figlia del suo datore di lavoro riusciva a scappare e raggiungere l’Italia;

– la corte d’appello veneziana ha ritenuto le dichiarazioni del ricorrente poco verosimili e coerenti e comunque non inquadrabili in alcuna specie di protezione internazionale nè ha ritenuto ravvisabile l’allegazione di una specifica condizione di vulnerabilità; la carcerazione e lo sfruttamento patito dal ricorrente in Libia non sono state considerate apprezzabili perchè non relative al Paese di rimpatrio nè attestanti di per sè una soggettiva vulnerabilità;

– la cassazione della sentenza impugnata è chiesta sulla base di tre motivi cui resiste con controricorso l’intimato ministero.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

– con il primo motivo il ricorrente denuncia la violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 2, comma 1, lett. e) e artt. 3,5,6,7,8 e 11 e del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 2, comma 1, lett. d), per non avere la corte territoriale valutato il timore del richiedente di essere perseguitato per motivi politici, ai fini del riconoscimento dello status di rifugiato;

– il ricorrente si duole cioè della statuizione secondo la quale nella vicenda narrata non erano configurabili gli estremi della persecuzione;

– la censura è infondata perchè la corte territoriale ha esplicitato le considerazioni in forza delle quali l’asserita persecuzione per l’intervento svolto nell’ambito della manifestazione dei giovani del comitato non è stata ritenuta attuale e rilevante ai fini del riconoscimento dello status di rifugiato;

– la corte ha infatti evidenziato come il richiedente abbia riferito di un solo episodio di aggressione e come a fronte di una protesta collettiva, egli abbia riferito di un unico caso di dissidente incarcerato;

– in altri termini la corte ha argomentato il rigetto dello status sulla scorta delle dichiarazioni rese dal ricorrente, dichiarazioni non smentite o diversamente circostanziate con il presente ricorso;

– con il secondo motivo si denuncia la violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 2, comma 1, lett. g) e art. 14, per avere la corte territoriale erroneamente trascurato il fondato motivo del richiedente di essere, in caso di rimpatrio forzato, perseguitato per le sue idee politiche e sottoposto a carcerazione e torture;

– la censura è infondata perchè la corte ha escluso la sussistenza di una situazione di violenza indiscriminata alla luce dei report sulla situazione generale del Paese di provenienza specificamente indicati e il rischio di torture o altro trattamento inumano e degradante non è confortato dall’indicazione di report informativi COI che confermino la attualità del rischio (cfr. Cass. 21392/2020; 22769/2020);

– con il terzo motivo si denuncia la violazione del D.Lgs. n. 86 del 1998, art. 5, comma 6 e art. 19, commi 1 e 1-bis ed D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 2, comma 1, lett. h-bis ed art. 8, comma 3, per non avere ravvisato la condizione di vulnerabilità soggettiva ai fini del riconoscimento delle condizioni per il rilascio del permesso di soggiorno per seri motivi umanitari;

– la censura è infondata poichè il ricorrente non allega quale specifica condizione di vulnerabilità non era stata valorizzata dalla corte territoriale;

– al contrario la corte veneziana ha considerato l’allegata condizione vissuta dal ricorrente in Libia quale paese di transito, escludendo, tuttavia, che ciò costituisca di per sè dimostrazione di una specifica vulnerabilità rilevante ai fini del rilascio del permesso per ragioni umanitarie;

– atteso l’esito sfavorevole di tutti i motivi il ricorso va quindi respinto;

– in applicazione del principio della soccombenza, il ricorrente è condannato alla rifusione delle spese di lite a favore del controricorrente nella misura liquidata in dispositivo;

– ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

PQM

La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente alla rifusione delle spese di lite a favore del resistente e liquidate in Euro 2100,00 per compensi oltre spese prenotate a debito.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile, il 18 novembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 29 aprile 2021

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