Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11310 del 09/05/2017


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Cassazione civile, sez. lav., 09/05/2017, (ud. 26/01/2017, dep.09/05/2017),  n. 11310

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAPOLETANO Giuseppe – Presidente –

Dott. TORRICE Amelia – Consigliere –

Dott. BLASUTTO Daniela – rel. Consigliere –

Dott. DI PAOLANTONIO Annalisa – Consigliere –

Dott. TRICOMI Irene – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 22150-2011 proposto da:

G.M., C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in ROMA,

VIALE PARIOLI 160, presso lo studio dell’avvocato DOMENICO CROCCO,

rappresentata e difesa dall’avvocato GERARDO MARINO, giusta delega

in atti;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA, C.F.

(OMISSIS), in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in ROMA,

VIA DEI PORTOGHESI 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che

lo rappresenta e difende ope legis;

– controricorrente –

e contro

C.S.A. CENTRO SERVIZI AMMINISTRATIVI;

– intimato –

avverso la sentenza n. 196/2011 della CORTE D’APPELLO di SALERNO,

depositata il 18/05/2011 r.g.n. 673/2009;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

26/01/2017 dal Consigliere Dott. DANIELA BLASUTTO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CELESTE Alberto, che ha concluso che ha concluso per

l’inammissibilità o in subordine rigetto.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. La Corte di appello di Salerno, con sentenza n. 196/2011, ha confermato la pronuncia di primo grado con cui il locale Tribunale aveva respinto la domanda formulata da G.M. nei confronti del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca e del Centro servizi amministrativi di Salerno, volta ad ottenere il risarcimento del danno derivante da omessa attribuzione del punteggio aggiuntivo relativo ai titoli ulteriori per l’iscrizione nella graduatoria permanente di scuola materna con conseguente assegnazione di incarichi per sole dodici ore settimanali in luogo di venticinque ore settimanali, corrispondenti all’intera cattedra, negli anni scolastici 2002/2003 e 2003/2004. La ricorrente aveva evidenziato di avere tempestivamente proposto reclamo in sede amministrativa avverso la mancata attribuzione del punteggio aggiuntivo e che tale circostanza avrebbe dovuto indurre l’Amministrazione a procedere ad un attento esame della richiesta di chiarimenti.

2. Nel rigettare l’appello, la Corte di merito ha osservato che:

– a fronte di un’azione risarcitoria proposta ex art. 2043 c.c. per illegittimo esercizio della funzione pubblica, occorreva accertare sotto il profilo causale se l’evento dannoso fosse dipeso da un comportamento colpevole imputabile all’Amministrazione;

– nel caso in esame, la mancata attribuzione punteggio aggiuntivo (e il conseguente conferimento alla G. dell’incarico di insegnamento di sole dodici ore settimanali) non era ascrivibile ad una condotta colpevole dei funzionari pubblici, essendo piuttosto riconducibile all’erronea formulazione, da parte dell’interessata, della domanda di inserimento nella graduatoria per gli anni 2002/2003 e 2003/2004;

– difatti, dalla documentazione versata in atti era possibile evincere che la G., nel predisporre la domanda di iscrizione, ebbe a dichiarare di essere in possesso del diploma di maturità magistrale e del diploma di maturità scientifica, mentre nessuna indicazione fornì in ordine al possesso del titolo di scuola magistrale (del tutto autonomo rispetto a quello di maturità magistrale), che pure avrebbe potuto essere valutato ai fini dell’accesso alla graduatoria;

– di conseguenza, i funzionari del Centro Servizi Amministrativi di Salerno correttamente riportarono il diploma di maturità magistrale quale unico titolo valido per l’accesso all’insegnamento cui si riferiva la graduatoria e valutarono altresì, quale titolo ulteriore posseduto dalla G., unicamente il diploma di maturità scientifica.

3. Per la cassazione di tale sentenza G.M. propone ricorso affidato ad un unico motivo, cui resiste l’Amministrazione con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con unico motivo di ricorso si denuncia nullità della sentenza per omessa pronuncia (art. 112 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4), nonchè violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. (art. 360 c.p.c., n. 3) per mancata/erronea interpretazione e valutazione dei fatti di causa e delle prove documentali, nonchè vizio di motivazione (art. 360 c.p.c., n. 5). Si sostiene che la richiesta di risarcimento era motivata dall’avere i funzionari dell’Amministrazione scolastica deliberatamente ignorato il reclamo proposto dalla ricorrente avverso l’erronea pubblicazione della graduatoria provvisoria. Se tale reclamo fosse stato preso in considerazione, l’Amministrazione si sarebbe avveduta dell’erronea omissione del punteggio. La Corte di appello di Salerno aveva anch’essa ignorato il proposto reclamo, di cui non vi è menzione nella sentenza impugnata, pur costituendo prova determinante del ricorso giudiziario che l’insegnante aveva proposto.

2. Il ricorso è inammissibile.

3. Innanzitutto, esso risulta formulato mediante la sovrapposizione di mezzi d’impugnazione eterogenei, facenti riferimento alle diverse ipotesi contemplate dall’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3, 4 e 5, senza un’adeguata specificazione che consenta, nel contesto dell’illustrazione del motivo, di disarticolare l’unitarietà onde ricondurre specifiche questioni all’uno o all’altro profilo. In particolare, il ricorso prospetta la violazione di norme di diritto sostanziale, di diritto processuale e vizi di motivazione mediante un’esposizione che mira a rimettere al giudice di legittimità il compito di isolare le singole censure teoricamente proponibili, onde ricondurle ad uno dei mezzi d’impugnazione enunciati dall’art. 360 c.p.c. per poi ricercare quale o quali disposizioni sarebbero utilizzabili allo scopo, così attribuendo, inammissibilmente, al giudice di legittimità il compito di dare forma e contenuto giuridici alle doglianze della ricorrente, al fine di decidere successivamente su di esse.

4 Se è vero il fatto che un singolo motivo sia articolato in più profili di doglianza, ciascuno dei quali avrebbe potuto essere prospettato come un autonomo motivo, non costituisce, di per sè, ragione d’inammissibilità dell’impugnazione, ove la sua formulazione permetta di cogliere con chiarezza le censure prospettate onde consentirne, se necessario, l’esame separato esattamente negli stessi termini in cui lo si sarebbe potuto fare se esse fossero state articolate in motivi diversi, singolarmente numerati (Sezioni Unite, sent. n. 9100 del 6 maggio 2015), nel caso in esame tali condizioni non ricorrono in quanto il ricorso per cassazione, oltre a presentare congiuntamente in rubrica più profili di censura, non disarticola con sufficiente specificità i vizi che si imputano alla sentenza impugnata relativi all’interpretazione o alla applicazione della o delle norme menzionate.

5. Va pure osservato che la contemporanea prospettazione dell’omesso esame di un motivo di appello (art. 360 c.p.c., n. 4 in relazione all’art. 112 c.p.c.) e di un’omessa o insufficiente motivazione (art. 360 c.p.c., n. 5) sullo stesso fatto costituisce sovrapposizione di mezzi d’impugnazione tra loro incompatibili: l’omessa pronuncia suppone non esaminato il motivo di appello; il vizio di motivazione suppone che tale esame sia avvenuto, censurandone invece il relativo accertamento per avere il giudice di merito insufficientemente o erroneamente motivato l’apprezzamento dei fatti rilevanti.

6. Inoltre, quanto alla violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., giova ribadire che trattasi di censura apprezzabile, in sede di ricorso per cassazione, nei limiti del vizio di motivazione di cui all’art. 360 c.p.c., n. 5, e deve emergere direttamente dalla lettura della sentenza, non già dal riesame degli atti di causa, inammissibile in sede di legittimità (Cass. n. 14267 del 2006; cfr. pure Cass. 12 febbraio 2004 n. 2707). Il ricorso tende sostanzialmente ad una rivalutazione della vicenda e ad ottenere un nuovo accertamento di merito, inammissibile nella presente sede, in quanto incentrato su censure relative alla scelta e all’apprezzamento delle prove, di competenza del giudice di merito.

7. Infine, giova ribadire che l’art. 360 c.p.c., n. 5 non conferisce alla Corte di legittimità il potere di riesaminare e valutare il merito della causa, ma solo quello di controllare, sotto il profilo logico-formale e della correttezza giuridica, l’esame e la valutazione fatta dal giudice del merito al quale soltanto spetta di individuare le fonti del proprio convincimento e, a tale scopo, valutare le prove, controllarne l’attendibilità e la concludenza, e scegliere tra le risultanze probatorie quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione (v., ex plurimis, Cass. n. 6288 del 18/03/2011).

8. Il ricorso va dunque dichiarato inammissibile, con condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate nella misura indicata in dispositivo.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, che liquida in Euro 2.700,00 per compensi professionali, oltre spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 26 gennaio 2017.

Depositato in Cancelleria il 9 maggio 2017

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