Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1131 del 20/01/2020

Cassazione civile sez. VI, 20/01/2020, (ud. 28/11/2019, dep. 20/01/2020), n.1131

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MOCCI Mauro – Presidente –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – rel. Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –

Dott. RAGONESI Vittorio – Consigliere –

Dott. CAPOZZI Raffaele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 30221-2018 proposto da:

L.R., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA DEL

RISORGIMENTO, 14, presso lo studio dell’avvocato ROSSETTO EMILIANO,

che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

e contro

AGENZIA DELLE ENTRATE (C.F. (OMISSIS)), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– resistente –

avverso la sentenza n. 1671/7/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE del LAZIO, depositata il 15/03/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 28/11/2019 dal Consigliere Relatore Dott. CONTI

ROBERTO GIOVANNI.

Fatto

FATTI E RAGIONI DELLA DECISIONE

L.R. ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi, contro la sentenza resa dalla CTR Lazio indicata in epigrafe che ha rigettato l’appello della parte contribuente, confermando la decisione di primo grado che aveva ritenuto legittimo il preavviso di fermo impugnato. Secondo la CTR dall’esame della documentazione prodotta in fase di appello era emersa la circostanza che in seguito all’atto di accertamento che si assumeva non notificato ritualmente, il contribuente avesse ricevuto l’atto di intimazione emesso da Equitalia e l’atto di autotutela parziale, non impugnati con l’eccezione di mancata conoscenza del primo accertamento.

Le parti intimate non si sono costituite. La ricorrente ha depositato memoria.

Con il primo motivo si prospetta la nullità della sentenza per violazione dell’art. 116 c.p.c. in relazione all’art. 2719 c.c.. La CTR avrebbe tralasciato di considerare che l’atto in autotutela parziale era stato notificato in epoca successiva al preavviso di fermo, circostanza sfuggita al giudice di appello che aveva invece dato per provata la notifica dello stesso atto in epoca anteriore al preavviso.

Con il secondo motivo si deduce poi la violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 19, in quanto l’atto emesso in sede di autotutela non era autonomamente impugnabile, sicchè erroneamente la CTR avrebbe valorizzato la mancata impugnazione dell’atto stesso da parte del contribuente per ritenere la legittimità del preavviso.

Il primo motivo è inammissibile.

Ed invero, il giudice di appello, nel ritenere che con il preavviso di fermo amministrativo impugnato la parte contribuente aveva contestato l’atto impositivo prodromico già indicato in due atti fiscali precedentemente notificati alla stessa e divenuto quindi irretrattabile, ha fatto esplicito riferimento alla conoscenza, da parte del contribuente, di due distinti atti al medesimo notificati e segnatamente all’atto di autotutela parziale, ma anche l’avviso di intimazione, specificando che “nessuno di questi due atti è stato impugnato con l’eccezione di mancata conoscenza dell’atto impositivo prodromico” Da ciò consegue che avendo la CTR fondato la propria decisione sulla circostanza che anche l’avviso di intimazione non era stato impugnato prospettando l’eccezione di mancata conoscenza dell’atto impositivo prodromico, la consegue l’assenza di interesse della parte ricorrente a verificare le vicende relative alla notifica dell’atto in autotutela, fondandosi Is decisione sulla duplicità di atti previamente notificati alla contribuente, rendendo dunque ininfluente rispetto all’esito del giudizio formulato dalla CTR le questioni relative alla data di notifica dell’atto in autotutela, avendo così ritenuto provata la conoscenza dell’atto prodromico in epoca anteriore alla notifica del preavviso di fermo e, conseguentemente, l’inammissibilità della censura formulata contro l’atto originario con l’impugnazione del detto preavviso.

Il secondo motivo di ricorso è anch’esso inammissibile.

La parte ricorrente si duole del fatto che la CTR avrebbe dato rilievo alla circostanza che non era stato impugnato l’atto di autoannullamento con l’eccezione della mancata conoscenza dell’atto impositivo prodromico. E tuttavia, la censura è inammissibile, poichè non coglie in pieno la ratio decidendi della decisione che si è riferita non solo alla mancata impugnazione dell’atto reso in sede di autoannullamento, ma anche alla mancata impugnazione dell’avviso di intimazione senza che il contribuente avesse posto in discussione la mancata conoscenza dell’atto impositivo prodromico. In tal modo, la CTR ha quindi escluso di potere considerare l’illegittimità del preavviso di fermo in ragione della mancata notifica dell’atto di accertamento ormai divenuto definitivo dopo che l’avviso di intimazione non era stato impugnato deducendo la mancata conoscenza dell’atto presupposto.

Sulla base di tali considerazioni il ricorso va rigettato.

Nulla sulle spese, dando atto ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente principale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso. Nulla sulle spese.

Dà atto ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente principale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, il 28 novembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 20 gennaio 2020

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