Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1131 del 18/01/2018


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Ord. Sez. 5 Num. 1131 Anno 2018
Presidente: VIRGILIO BIAGIO
Relatore: LA TORRE MARIA ENZA

ORDINANZA
sul ricorso 22749-2010 proposto da:
EN

COLORI

SRL

IN

LIQUIDAZIONE,

elettivamente

domiciliatq in ROMA VIALE V. TUPINI 133, presso lo
studio dell’avvocato AGOSTINO DE ZORDO, che lq
rappresenta e difende unitamente all’avvocato VITO
ANTONIO MARTIELLI;
– ricorrente contro
EQUITALIA ETR SPA, elettivamente domiciliata in ROMA
VIA NOMENTANA 403 B/2, presso lo studio dell’avvocato
ANTONELLA FIORINI, rappresentata e difesa
dall’avvocato IVANA CARSO;
AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE CENTRALE in persona
del Direttore pro tempore,

elettivamente

domiciliatq

Data pubblicazione: 18/01/2018

in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA
GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;
– controricorrenti nonchè contro

AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE DI BARI;

avverso la sentenza n. 26/2009 della COMM.TRIB.REG. di. \kl..
?UGLAA
LBARI3dep05itata il 22/06/2009;
(

udita la relazione della causa svolta nella camera di
consiglio del 28/09/2017 dal Consigliere Dott. MARIA
ENZA LA TORRE.

– intimata –

R.G. 22749/10 FN Colori s.r.l. in liquidazione c/ Agenzia entrate + 1

Ritenuto che:
FN Colori s.r.l. in liquidazione, in persona del liquidatore e legale
z Tre
c, tra
ricorreper
la
cassazione
della
rappresentante pro tempore,
sentenza della C.T.R. della Puglia, n. 26/4/2009 dep. 22.6.2009,

degli artt. 36 bis d.P.R. 600/73 e 54 bis d.P.R. 633/72, per
l’anno 2003, ha rigettato l’appello della contribuente,
confermando la statuizione del giudice di primo grado.
In particolare, la C.T.R. ha ritenuto: a) tempestiva la notifica
della cartella (in applicazione del dl. n. 106/2005), relativa a
dichiarazione dei redditi presentata nell’anno 2004 (per i redditi
anno 2003), notificata il 14 febbraio 2007 e quindi entro il terzo
anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione; b)
ininfluente l’omessa sottoscrizione dell’agente per la riscossione,
data la conformità della cartella al modello ministeriale, che non
prevedeva — per l’anno in contestazione- la sottoscrizione
dell’esattore; c) infondata l’eccezione sulla mancata notifica della
comunicazione di irregolarità, avendo la società appellante
dimostrato, con l’atto di annullamento in autotutela allegato al
ricorso introduttivo, di avere ricevuto la comunicazione
anzidetta, relativa peraltro a tributi non versati;

d)

sufficientemente motivata la cartella impugnata.
L’Agenzia delle entrate ed Equitalia E.T.R. s.p.a., Agente della
riscossione della provincia di Bari / si costituiscono con
controricorso.
Considerato che:
1. Col primo motivo del ricorso FN Colori s.r.l. deduce violazione di
legge (art. 11 preleggi; art. 3 I. 212/2000, con riferimento all’art.
1 comma 5 bis della I. 156/2005 e al combinato disposto dell’art.

R.G. 22749/10 FN Colori s.r.l. in liquidazione c/ Agenzia entrate

che su ricorso avverso cartella di pagamento, notificata ai sensi

36 bis. d.P.R. 60073 e dell’art. 17 del d.P.R. 602/73, vigenti
ratione temporis), avendo la C.T.R. erroneamente applicato i
termini di decadenza per la notifica della cartella esattoriale di
cui alla I. n. 156/2005, intervenuta dopo la scadenza dei termini
per la liquidazione delle dichiarazioni dei redditi relative all’anno
2003.

Premessa

l’ammissibilità

del

quesito

di

diritto,

che

contrariamente a quanto eccepito dall’Agenzia delle entrate,
risponde ai requisiti previsti dall’art. 366

bis c.p.c., come

interpretati da questa Corte (v., ex multis, S.U. nn. 14385/2007;
22640/2007, 3519/2008, 11535/2008, 26020/2008), va sul
punto data continuità alla giurisprudenza secondo cui, in tema di
riscossione delle imposte sui redditi, l’art. 1 comma 5 bis del d.l.
17 giugno 2005, n. 106, convertito nella legge 31 luglio 2005, n.
156, ha fissato i termini di decadenza per la notifica delle cartelle
di pagamento relative alla pretesa tributaria derivante dalla
liquidazione delle dichiarazioni dei redditi ex art. 36 bis del d.P.R.
29 settembre 1973, n. 600, stabilendo che per le somme dovute
a seguito dell’attività di liquidazione, la cartella di pagamento
debba essere notificata, a pena di decadenza, entro i termini
fissati dalla norma stessa in base all’anno di presentazione della
dichiarazione (Cass.

n.

23474

del

18/11/2016): fer le

dichiarazioni relative, come nel caso, all’anno d’imposta 2003,
presentata nel 2004, entro il 31 dicembre del terzo anno
successivo a quello di presentazione della dichiarazione.
La norma, che ha un inequivoco valore transitorio, trova
applicazione non solo alle situazioni tributarie anteriori alla sua
entrata in vigore, ma anche a quelle non ancora definite con
sentenza passata in giudicato, operando retroattivamente. Ciò,
sia perché introdotto per eliminare una lacuna normativa
verificatasi per effetto di pronuncia costituzionale e per garantire
2
R. G. 22749/10 FN Colori s.r.l. in liquidazione ci Agenzia entrate

2. Il motivo è infondato e va respinto.

- oltre che l’interesse del contribuente – l’interesse dell’erario ad
evitare un termine decadenziale talmente ristretto da
pregiudicare la riscossione dei tributi; sia in considerazione del
tenore testuale dell’esordio dei commi 5 bis e 5 ter (Cass. n.
16990 del 05/10/2012; v. in tema di IVA Cass. n. 24767 del
04/12/2015).

effettuata il 14 febbraio 2007 per l’anno d’imposta 2003, è
pertanto tempestiva, e non sussiste l’eccepita decadenza.
3. Col secondo motivo si deduce violazione di legge, ex art. 25
d.P.R. 602/73 e art. 7, comma 2 lett. a) I. 212/2000, in relazione
all’omessa sottoscrizione del responsabile del procedimento per
ruolo emesso prima del 1 giugno 2008.
A parte i profili d’inammissibilità del motivo, del quale non sono
riportati – in ossequio al principio di autosufficienza del ricorso
per cassazione – gli atti di causa, al fine di verificare la sua
proposizione nei precedenti gradi di merito, esso è comunque
infondato.
Va sul punto dato seguito alla giurisprudenza di questa Corte in
ordine al principio secondo il quale, in tema di riscossione delle
imposte, la mancanza della sottoscrizione della cartella di
pagamento da parte del funzionario competente non comporta
l’invalidità dell’atto, quando non è in dubbio la riferibilità di
questo all’autorità da cui pronnana, giacché l’autografia della
sottoscrizione è elemento essenziale dell’atto amministrativo nei
soli casi in cui sia prevista dalla legge, mentre, ai sensi dell’art.
25 del d.P.R. n. 602 del 1973, la cartella va predisposta secondo
il modello approvato con decreto del Ministero competente, che
non prevede la sottoscrizione dell’esattore, ma solo la sua
intestazione (Cass. n. 26053 del 30/12/2015; n. 25773 del
05/12/2014).

3

R.G. 22749/10 FN Colori s.r.l. in liquidazione c/ Agenzia entrate

La notifica della cartella impugnata alla società ricorrente,

Nel caso di specie la C.T.R. ha dato atto della conformità della
cartella al modello ministeriale, contenente l’intestazione, al fine
di verificarne la provenienza, nonché gli elementi necessari per
l’individuazione del tributo da pagare.
4. Col terzo motivo si deduce violazione di legge, art. 36 bis d.P.R.
600/73, in relazione alla mancata notifica della comunicazione di

dichiarazione.
Anche questo motivo è infondato e va respinto.
La C.T.R. ha infatti affermato che la comunicazione di irregolarità
è stata inviata (tanto che il contribuente ha proposto istanza in
autotutela), ma in ogni caso manca, nella sentenza impugnata,
un’argomentata dimostrazione che nel caso di specie
«sussistessero incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione»,
tali da imporre la comunicazione del detto invito bonario (Cass. n.
19861/2016; v. anche Cass. n. 1306/2015).
5. In conclusione il ricorso va rigettato.
6. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in
dispositivo in favore della sola Equitalia, poichè il controricorso
dell’Agenzia (notificato nell’aprile 2011) è tardivo e quindi
inammissibile.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Condanna la società ricorrente al pagamento
delle spese a favore di Equitalia E.T.R. s.p.a., Agente della
riscossione della provincia di Bari, liquidate in C. 2.000,00, oltre
spese forfetarie e accessori di legge.
Roma, 28/09/2017
Il Presidente

irregolarità, sussistendo incertezze su aspetti rilevanti della

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA