Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11309 del 29/04/2021
Cassazione civile sez. I, 29/04/2021, (ud. 18/11/2020, dep. 29/04/2021), n.11309
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MELONI Marina – Presidente –
Dott. ACIERNO Maria – Consigliere –
Dott. CASADONTE Annamaria – rel. Consigliere –
Dott. BALSAMO Milena – Consigliere –
Dott. SOLAINI Luca – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 15847/2019 proposto da:
I.D., rappresentato e difeso dall’Avvocato Vincenzo Maradei,
del Foro di Cosenza;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELL’INTERNO, elettivamente domiciliato in Roma, Via dei
Portoghesi 12, presso Avvocatura Generale dello Stato, che lo
rappresenta e difende;
– resistente –
avverso la sentenza n. 807/2019 della Corte d’appello di Venezia,
depositata il 05/03/2019;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del
18/11/2020 dal Consigliere Dott. Annamaria Casadonte.
Fatto
RILEVATO
che:
– I.D., cittadino (OMISSIS), ricorre per cassazione avverso la sentenza della corte d’appello di Venezia che ha respinto la sua domanda di protezione internazionale nonchè di protezione umanitaria;
– il ricorrente ha allegato di essere nato in Nigeria nel villaggio di (OMISSIS) e di essere fuggito per il timore di essere ucciso dai proprietari di alcuni beni andati distrutti a seguito di un sinistro stradale;
– la corte d’appello ritenendo il suo racconto privo di credibilità reputava insussistenti i presupposti c.d. invididualizzanti della protezione internazionale così come quelli per il rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari; la corte escludeva, inoltre, sulla base delle fonti specificamente indicate, la ravvisabilità dei presupposti per la protezione sussidiaria ai sensi del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c);
-la cassazione della sentenza è chiesta sulla base di tre motivi;
– l’intimato Ministero dell’interno si è costituito al limitato fine della partecipazione all’eventuale discussione orale della causa ai sensi dell’art. 370 c.p.c., comma 1.
Diritto
CONSIDERATO
che:
– con il primo motivo si denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, la violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14 e l’erronea valutazione delle prove allegate dalle parti e l’omesso esame di un fatto decisivo della domanda giudiziale ed il vizio di motivazione per non avere adeguatamente valutato il rischio di persecuzione cui il richiedente asilo è esposto nel suo Paese senza procedere all’acquisizione delle fonti informative ad esso relative;
– con il secondo motivo si denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e falsa applicazione delle norme in materia di protezione dello straniero per non avere riconosciuto lo status di rifugiato al richiedente asilo D.Lgs. n. 251 del 2007, ex artt. 7 e 8;
– con il terzo motivo si denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e falsa applicazione delle norme in materia di protezione sotto il profilo del riconoscimento della protezione sussidiaria del D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 2, comma 1, lett. g) e h) e della violazione del principio del non refoulment di cui all’art. 3 della CEDU;
– i tre motivi possano essere esaminati congiuntamente e sono tutti inammissibili per la insuperabile genericità che li contraddistingue;
– nessuno di essi si confronta, infatti, con le rationes decidendi su cui la corte territoriale ha fondato le distinte statuizioni adottate in merito alle possibili forme di protezione internazionale riconoscibili in presenza dei relativi presupposti e sinteticamente sopra richiamate;
– le censure non attingono, cioè, nè la ritenuta inattendibilità del racconto, nè le considerazioni svolte dalla corte territoriale, alla luce di copiose e dettagliate fonti informative, con riguardo alla protezione sussidiaria ex lett. c), nè il riferimento tanto all’inattendibilità che alla situazione della Nigeria su cui è argomentato il diniego dei c.d. seri motivi di carattere umanitario;
– l’inammissibilità di tutti i motivi comporta dunque l’inammissibilità del ricorso;
– nulla va disposto sulle spese di lite atteso il mancato svolgimento di effettiva attività difensiva da parte del resistente Ministero;
– ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.
PQM
La Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile, il 18 novembre 2020.
Depositato in Cancelleria il 29 aprile 2021