Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11308 del 31/05/2016


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 11308 Anno 2016
Presidente: VIRGILIO BIAGIO
Relatore: GRECO ANTONIO

del 2002

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
in persona del

Direttore pro tempore,

rappresentato e difeso dall’Avvocatura

generale dello Stato,

AGENZIA DELLE ENTRATE,

presso la quale è domiciliata in Roma alla via dei Portoghesi n.
12;
– ricorrente

LCIZEILE Glalls~ MARIA AZIA;

– intimata –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale
della Sicilia n. 95/18/07, depositata il 19 giugno 2007;
Udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 15 maggio 2015 dal Relatore Cons. Antonio Greco;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. Maurizio Velardi, che ha concluSo per
raccoglimento del ricorso.
SVOIMENTO DEM PROCESSO

L’Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione,
affidato a due motivi, nei confronti della sentenza della

Data pubblicazione: 31/05/2016

Commissione tributaria regionale della Sicilia che, rigettandone
l’appello, nel giudizio introdotto da Giovanna Maria Grazia
Lonobile con l’impugnazione della cartella di pagamento recante
IRPEF, IRAP e

rsm

per l’anno 1999, ha confermato la dichiarazione

di estinzione del giudizio a seguito della presentazione di
istanza di definizione dei tardivi o omessi versamenti ai sensi
dell’art. 9 bis della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e ciò
nonostante la contribuente avesse versato la sola prima rata.

mancato pagamento delle rate successive alla prima non fa venir
meno la validità della richiesta di condono, potendo provvedere
l’ufficio alla riscossione “del tributo rateizzato ai sensi della
detta legge n. 289 del 2002 e non integralmente corrisposto dal
contribuente- .
La contribuente non ha svolto attività difensiva nella
presente sede.
NETIVI DELTA DECUSICNE

Con il primo motivo l’amministrazione ricorrente denuncia
l’omessa pronuncia sulla deduzione, svolta in appello, secondo
cui il pagamento della prima rata non era idoneo, per il condono
ai sensi dell’art. 9 bis, a perfezionare la definizione, non
essendo questa prevista dalla norma.
Con il secondo motivo denuncia la violazione dell’art. 9
bis della legge n. 289 del 2002, per aver ritenuto perfezionata
la definizione per omessi versamenti di cui alla disposizione in
rubrica con l’effettuazione del solo primo versamento, pur non
essendo dalla stessa legge previsto il perfezionamento del
beneficio col versamento della prima rata.
Il secondo motivo è fondato.
Secondo il fermo orientamento di questa Corte, infatti, “il

condono previsto dall’art. 9 bis della legge 27 dicembre 2012, n.
289, relativo alla possibilità di definire gli omessi e tardivi
versamenti delle imposte e delle ritenute emergenti dalle
dichiarazioni presentate, mediante il solo pagamento dell’imposta

e degli interessi od,

in caso di

mero ritardo, dei soli

interessi, senza aggravi e sanzioni, costituisce una forma di
condono clemenziale e non premiale come, invece, deve ritenersi
per le fattispecie regolate dagli artt. 7, 8, 9, 15 e 16 della

2

Il giudice d’appello ha infatti ritenuto che l’eventuale

ESENTE DA REGISTRAZIONE
AI SENSI DEL D.P.R. 26/411986
N.131 TAB. ALL. B N. 5
TrIAT RAU TRIBUTARIA
legge n. 289 del 2002, le quali attribuiscono al contribuente il
diritto potestativo di chiedere un accertanento straordinario, da
effettuarsi con regole peculiari rispetto a quello ordinario, con
la conseguenza che, nell’ipotesi di cui all’art. 9 bis, non
essendo necessaria alcuna attività di liquidazione ex art. 36 bis
del d.P.R. n. 600 del 1973 in ordine alla determinazione del
“quantum”, esattamente indicato nell’importo specificato nella
dichiarazione integrativa presentata ai sensi del terzo corna,

dall’integrale pagamento di quanto dovuto ed il pagamento rateale
determina la definizione della lite pendente solo quando tale
condizione venga rispettata, essendo insufficiente il solo
pagamento della prima rata cui non segua l’adempimento delle
successive” (Cass. n. 10650 del 2013, n. 25238 del 2013).
11 secondo motivo va ‘Pertanto accolto, assorbito l’esame
del primo motivo, la sentenza impugnata va cassata e, non essendo
necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa pu0 essere
decisa nel aerito con il rigetto del ricorso introduttivo della
contribuente.
Le spese processuali vanno dichiarate integralmente
conpensate fra le parti, considerata l’epoca di formazione
dell’orientamento giurisprudenziale di riferimento.

La Corte accoglie il secondo motivo del ricorso, cassa la
sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso
introduttivo della contribuente.
Dichiara compensate fra le parti le dpese dell’intero
giudizio.
Così deciso in Rcan il 15 maggio 2015.

con gli interessi di cui all’art. 4, il condono è condizionato

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