Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11308 del 29/04/2021

Cassazione civile sez. I, 29/04/2021, (ud. 18/11/2020, dep. 29/04/2021), n.11308

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MELONI Marina – Presidente –

Dott. ACIERNO Maria – Consigliere –

Dott. CASADONTE Annamaria – rel. Consigliere –

Dott. BALSAMO Milena – Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 15543/2019 proposto da:

C.M., rappresentato ed assistito dall’Avvocato Davide

Verlato, del Foro di Vicenza;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, (OMISSIS);

– intimato –

avverso la sentenza n. 3115/2018 della Corte d’appello di Venezia,

depositata il 15/11/2018;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

18/11/2020 dal Consigliere Dott. Annamaria Casadonte.

 

Fatto

RILEVATO

che:

– C.M., cittadino del (OMISSIS) , ricorre per cassazione avverso la sentenza della corte d’appello di Venezia che ha respinto il di lui gravame proposto avverso il diniego della protezione sussidiaria e di quella umanitaria;

– a sostegno delle domande di protezione egli ha allegato di aver abbandonato il paese di origine perchè coinvolto in un contrasto tra la sua famiglia, che dopo la morte del padre era stata aiutata da un militare di nome L.J., ed altre persone che nel 2007 avevano accusato detto L. di complotto contro il governo; successivamente alla morte di questo militare nel (OMISSIS) egli era stato coinvolto in una lite con persone, legate al presidente in carica che avevano esultato per la morte del L. e veniva arrestato; ha aggiunto che grazie all’intervento di un amico della madre veniva liberato dopodichè aveva deciso di espatriare perchè sottoposto alla misura della presentazione alla polizia, temeva di essere processato quale oppositore del governo e di rimanere a lungo in prigione;

– la corte territoriale considerando il racconto del richiedente poco credibile e non verificabile, escludeva che nella vicenda narrata fossero configurabili i presupposti per il riconoscimento della protezione internazionale ovvero di quella umanitaria e, pertanto, confermava il diniego deciso nelle precedenti fasi del procedimento;

– la cassazione della sentenza impugnata è chiesta sulla base di due motivi;

– non ha svolto attività difensiva l’intimato Ministero.

Diritto

CONSIDERATO

che:

-con il primo motivo di ricorso si denuncia la errata applicazione da parte della corte territoriale dei principi elaborati dalla giurisprudenza in materia istruttoria ai sensi del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8 ed D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, relativi all’esame del richiedente asilo ed alla valutazione del materiale probatorio allegato;

– in particolare, il ricorrente denuncia la mancata acquisizione attraverso le fonti indicate nel richiamato del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3, di informazioni aggiornate sulla situazione generale dello Stato del richiedente al fine di valutare il grave danno a cui lo stesso è esposto in caso di rimpatrio forzato;

– la censura appare inammissibile perchè la corte veneziana, diversamente da quanto lamentato dal ricorrente, ha acquisito le fonti informative specificamente indicate a pagina cinque della sentenza e ha ritenuto, alla luce di quanto in esse documentato, l’insussistenza nella zona di (OMISSIS), dove il richiedente è nato ed ha sempre vissuto, di una situazione di violenza generalizzata o di conflitto armato o infine di anarchia senza il controllo delle autorità;

– nè il ricorrente ha indicato eventuali ulteriori fonti informative rilevanti che se esaminate avrebbero condotto all’accoglimento della domanda di protezione (cfr. Cass. 21392/2020; id. 22769/2020) sicchè la censura si risolve in un’inammissibile censura della valutazione del giudice di merito;

– con il secondo motivo si denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, l’omesso esame di un fatto decisivo sia relativo al riconoscimento della protezione sussidiaria che al riconoscimento delle condizioni per il rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari;

– assume il ricorrente che, con specifico riguardo alla protezione sussidiaria la corte territoriale avrebbe violato gli artt. 115 e 116 c.p.c., nonchè il D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, con riferimento al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), ritenendo prevalente la mancata allegazione rispetto al dovere di cooperazione ufficiosa;

– la censura è inammissibile perchè come già osservato riguardo al primo motivo, il ricorrente non ha indicato quale report o COI avrebbe potuto condurre a una diversa pronuncia sulla protezione sussidiaria;

– con riferimento alla protezione c.d. umanitaria la censura è pure inammissibile;

– la documentazione prodotta ed attestante l’esistenza di un contratto di lavoro a tempo determinato stipulato nel mese di novembre 2018 per la durata di cinque mesi e successivamente prorogato, a conferma della buona integrazione del richiedente nella società italiana, costituisce un fatto verificatosi successivamente alla deliberazione della corte d’appello intervenuta nella Camera di consiglio del 11 giugno 2018 e, pertanto, non producibile avanti alla corte veneziana ed inammissibile in questa sede ai sensi dell’art. 372 c.p.c.;

– l’inammissibilità di tutte le doglianze giustifica l’inammissibilità del ricorso;

– nulla va disposto sulle spese, atteso il mancato svolgimento di attività difensiva da parte dell’intimato Ministero;

– ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile, il 18 novembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 29 aprile 2021

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