Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11308 del 23/05/2011

Cassazione civile sez. III, 23/05/2011, (ud. 12/04/2011, dep. 23/05/2011), n.11308

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETTI Giovanni Battista – Presidente –

Dott. UCCELLA Fulvio – Consigliere –

Dott. CARLUCCIO Giuseppa – Consigliere –

Dott. D’ALESSANDRO Paolo – Consigliere –

Dott. BARRECA Giuseppina Luciana – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

S.A. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA F. CORRIDONI 27, presso lo studio dell’avvocato VENDITTI

CARLO, rappresentato e difeso dall’avvocato COLUCCI MARIO giusta

delega a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

T.G. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA BELSIANA 71, presso lo studio dell’avvocato DELL’ERBA

GIUSEPPE, rappresentato e difeso dall’avvocato PREZIUSO RAFFAELE

giusta delega a margine del controricorso;

– controricorrente –

e contro

P7 SRL ;

– intimato –

avverso la sentenza n. 249/2006 del TRIBUNALE di LUCERA, emessa il

10/07/2006, depositata il 01/08/2006 R.G.N. 1165/2003;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

12/04/2011 dal Consigliere Dott. GIUSEPPINA LUCIANA BARRECA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SCARDACCIONE Eduardo Vittorio che ha concluso con il rigetto del

ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1.- T.G., terzo pignorato, propose opposizione agli atti esecutivi avverso l’ordinanza di assegnazione emessa dal giudice dell’esecuzione in favore del creditore procedente A. S., all’esito della procedura per pignoramento presso terzi iniziata da quest’ultimo nei confronti della sua debitrice Epi Sud s.r.l. (poi P 7 s.r.l.). Dedusse l’opponente che la sua dichiarazione si sarebbe dovuta intendere come negativa, e non come positiva secondo quanto ritenuto dal giudice dell’esecuzione; infatti, quale terzo pignorato, aveva fatto riferimento ad un rapporto di dare-avere con la Epi Sud s.r.l, per il quale risultava alfine creditore della somma di Euro 7.442,43 e non debitore della somma di Euro 4.198,17, che invece era stata assegnata allo S.. Quest’ultimo si costituì e chiese il rigetto dell’opposizione.

2.- Il Tribunale di Lucera, con sentenza pubblicata il 13 luglio 2006, ha accolto l’opposizione ed ha revocato l’ordinanza di assegnazione, condannando S.A. a restituire a G. T. la somma di Euro 4.198,17 assegnatagli con detta ordinanza, nonchè a rimborsare al T. le spese processuali.

3.- Avverso la sentenza del Tribunale di Lucera propone ricorso per cassazione S.A., a mezzo di due motivi, illustrati da memoria ex art. 378 c.p.c.. Resiste con controricorso G. T..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.- Preliminarmente va rigettata l’eccezione di “improponibilità del ricorso in cassazione per litispendenza” sollevata dal resistente con riferimento al fatto che l’odierno ricorrente ebbe a proporre appello avverso la sentenza oggetto del presente ricorso, notificato nelle date del 21 e del 24/28 agosto 2006, ma mai iscritto a ruolo.

1.1.- L’eccezione è infondata, così come proposta, perchè è da escludere la litispendenza. Peraltro, la situazione processuale denunciata dal controricorrente non da luogo nemmeno all’inammissibilità del presente ricorso per avvenuta consumazione del potere di impugnazione in capo allo S..

Questa Corte ha avuto modo di occuparsi della questione con riferimento alle ipotesi, diverse dalla presente, in cui risultava proposta per una seconda volta la medesima impugnazione, in ragione del fatto che ad un primo ricorso per cassazione ne fosse seguito un secondo ovvero che ad un primo atto d’appello fosse seguito un secondo, affermando principi analoghi nell’uno (cfr. Cass. n. 12898/2010, secondo cui: “nel caso in cui una sentenza sia stata impugnata con due successivi ricorsi per cassazione, il primo dei quali non sia stato depositato o lo sia stato tardivamente dal ricorrente, è ammissibile la proposizione del secondo, anche qualora contenga nuovi e diversi motivi di censura, purchè la notificazione dello stesso abbia avuto luogo nel rispetto del termine breve decorrente dalla notificazione del primo, e l’improcedibilità di quest’ultimo non sia stata ancora dichiarata, dal momento che la mera notificazione del primo ricorso non comporta la consumazione del potere d’impugnazione”) e nell’altro caso (cfr. Cass. n. 9265/10, secondo cui:”il principio di consumazione dell’impugnazione non esclude che, fino a quando non intervenga una declaratoria di inammissibilità, possa essere proposto un secondo atto di appello, immune dai vizi del precedente e destinato a sostituirlo, sempre che la seconda impugnazione risulti tempestiva, dovendo la tempestività valutarsi, anche in caso di mancata notificazione della sentenza, non in relazione al termine annuale, bensì in relazione al termine breve decorrente dalla data di proposizione della prima impugnazione, equivalendo essa alla conoscenza legale della sentenza da parte dell’impugnante”, nonchè, nello stesso senso, Cass. n. 9058/10).

Si ritiene che un principio di diritto analogo possa essere espresso anche con riguardo alla fattispecie in esame in cui, dopo la notificazione dell’atto di appello, è stato proposto il ricorso per cassazione entro il termine di sessanta giorni (20 ottobre 2006) dalla proposizione dell’appello (21 agosto 2006), senza che rilevi il termine lungo ex art. 327 c.p.c., malgrado non sia stata notificata la sentenza oggetto delle impugnazioni (depositata il 13 luglio 2006).

In particolare, l’atto di appello è da reputarsi, in sè, inammissibile, poichè proposto avverso una sentenza conclusiva di un giudizio di opposizione agli atti esecutivi (così qualificato anche dal giudice a quo), definita “non impugnabile” dall’art. 618 c.p.c..

Esso è divenuto inoltre improcedibile poichè alla notificazione dell’atto di citazione in appello non è seguita la costituzione dell’appellante ai sensi dell’art. 348 c.p.c..

Ancora, non vi è stata alcuna statuizione di inammissibilità o di improcedibilità dell’appello prima della notificazione del ricorso per cassazione, e nemmeno successivamente.

E’ perciò da escludere che S.A., odierno ricorrente, abbia consumato il proprio potere di impugnazione avverso la sentenza del Tribunale di Lucera, proponendo l’appello; è quindi ammissibile il ricorso straordinario per cassazione, tempestivamente proposto nei termini di cui sopra, avverso la stessa sentenza.

In proposito, va affermato il principio di diritto per il quale: “Il principio di consumazione del potere d’impugnazione non esclude che, fino a quando non intervenga una declaratoria di inammissibilità di un atto d’appello preventivamente proposto, possa essere proposto un ricorso per cassazione avverso una sentenza non impugnabile contro la quale questo sia ammesso per violazione di legge, sempre che la seconda impugnazione risulti tempestiva, dovendo la tempestività valutarsi, anche in caso di mancata notificazione della sentenza, non in relazione al termine annuale, bensì in relazione al termine breve decorrente dalla data di proposizione della prima impugnazione, equivalendo essa alla conoscenza legale della sentenza da parte dell’impugnante”.

2.- Col primo motivo di ricorso, il ricorrente, pur denunciando la violazione e la falsa applicazione dell’art. 82 delle disp. att. c.p.c. e dell’art. 101 c.p.c., nonchè degli artt. 24 e 111 Cost., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, chiede la declaratoria di nullità della sentenza e degli atti del processo, assumendo che, fissata dal giudice dell’esecuzione la prima udienza di comparizione dinanzi a sè in data 20 novembre 2003, tale udienza non si sarebbe tenuta ed, invece, il giudizio di merito sarebbe proseguito alla diversa udienza del 26 novembre 2003, tenuta da altro giudice istruttore; tutto ciò, senza che lo S. fosse stato destinatario della notificazione o della comunicazione di atto o provvedimento alcuno. Sostiene il ricorrente la nullità dell’intero procedimento, svoltosi in sua assenza, e quindi della relativa sentenza sia perchè non gli sarebbe stata comunicata la sostituzione del giudice sia perchè l’udienza non tenuta il 20 novembre 2003 non sarebbe stata rinviata d’ufficio alla prima udienza immediatamente successiva ai sensi dell’art. 82 disp. att. c.p.c..

2.1.- La censura, così come illustrata ed anche come sintetizzata nel quesito di diritto formulato ai sensi dell’art. 366 bis c.p.c. (applicabile ratione temporis), va ricondotta alla previsione dell’art. 360 c.p.c., n. 4,, piuttosto che al vizio di violazione di legge indicato dal ricorrente, poichè è denunciato un errore di procedura che avrebbe comportato la nullità del processo, al quale l’opposto non sarebbe stato messo in grado di partecipare (in violazione pertanto del principio del contraddittorio di cui all’art. 111 Costi.).

Detto quanto sopra, il motivo è da reputarsi inammissibile perchè il ricorso manca di autosufficienza e quindi non consente a questa Corte di effettuare, senza compiere generali verifiche degli atti, il controllo demandatogli del corretto svolgersi dell’iter processuale.

Più in particolare, esso si limita ad enunciare le norme processuali violate e ad indicare genericamente le ragioni della violazione, secondo l’interpretazione prospettata dal ricorrente, ma non specifica puntualmente i singoli passaggi dello sviluppo processuale nel corso del quale è stato commesso l’errore che si adduce; in particolare, non risulta riportato in ricorso nè il testo del provvedimento del giudice dell’esecuzione che aveva fissato la prima udienza di comparizione nè il testo del provvedimento – del quale peraltro si ignora anche il soggetto processuale che ebbe ad adottarlo ed il momento della sua adozione – a seguito del quale si sarebbe avuto il rinvio della cui illegittimità si lamenta il ricorrente.

Soltanto con la memoria depositata ai sensi dell’art. 378 c.p.c., parte ricorrente da conto delle vicende per le quali si sarebbe avuto detto rinvio e del provvedimento che l’avrebbe determinato. Tuttavia, la memoria è destinata ad illustrare le ragioni svolte nel ricorso non certo a colmare le lacune di questo; vale a dire che l’inammissibilità originaria del ricorso per violazione dell’art. 366 c.p.c. non può essere “sanata” o comunque impedita depositando una memoria che contenga gli elementi richiesti a pena di inammissibilità del ricorso e che in questo mancavano ab origine (cfr. Cass. n. 7237/06, secondo cui “il vizio di genericità ed indeterminatezza dei motivi del ricorso per cassazione, che lo rende inammissibile, non può essere sanato da integrazioni, aggiunte o chiarimenti contenuti nella memoria di cui all’art. 378 cod. proc. civ., la cui funzione è quella di illustrare e chiarire le ragioni giustificatrici dei motivi già debitamente enunciati nel ricorso e non già di integrare quelli originariamente generici e, quindi, inammissibili”, nonchè Cass. n. 7260/05 ed altre).

Nel caso di specie, va fatta applicazione della giurisprudenza di questa Corte, che qui si ribadisce, per la quale “il ricorrente che denunzi un “error in procedendo” è tenuto – in ossequio al principio di specificità ed autosufficienza del ricorso che deve consentire al giudice di legittimità di effettuare, senza compiere generali verifiche degli atti, il controllo demandatogli del corretto svolgersi dell’iter processuale -non solo ad enunciare le norme processuali violate, ma anche a specificare le ragioni della violazione, in coerenza a quanto prescritto dal dettato normativo, secondo l’interpretazione da lui prospettata e, soprattutto, è tenuto a specificare puntualmente i singoli passaggi dello sviluppo processuale nel corso del quale è stato commesso l’errore che si adduce indicando, ai fini di un controllo mirato, i luoghi del processo ove rinvenire gli atti, le pronunzie o le omissioni che si pongano in contrasto con la norma” (così Cass. n. 5148/03; ma cfr., nello stesso senso, anche Cass. n. 20139/05, n. 2140/06, n. 4840/06, n. 13046/06, n. 653/07).

3.- Col secondo motivo di ricorso il ricorrente denuncia un error in iudicando, per violazione degli artt. 2914, 2704 e 2709 c.c., nonchè vizio di motivazione. Il motivo è infondato sotto entrambi gli aspetti.

3.1.- Per quanto concerne il vizio di violazione di legge, sostiene il ricorrente che il T. avrebbe opposto in compensazione un presunto credito privo di data certa, quale è invece quella prescritta dal richiamato art. 2704 c.c., laddove invece potrebbe essere opposto in compensazione soltanto un contro-credito sorto prima del pignoramento.

L’assunto è infondato, poichè, fatto salvo quanto si dirà a proposito della motivazione, il principio di diritto a cui si è attenuto il giudice del merito è esattamente quello richiamato dal ricorrente (anche se la norma di riferimento è data dall’art. 2917 c.c., non certo dall’art. 2914 c.c., indicata in ricorso). Infatti, la decisione impugnata si fonda sull’applicazione della norma dell’art. 2917 c.c., che, in sè, non risulta violata, avendo il Tribunale argomentato proprio in merito alla sussistenza dei crediti opposti in compensazione da parte del T., terzo pignorato, già prima della notificazione dell’atto di pignoramento, ed avendo ritenuto presupposto indefettibile per l’applicazione di detta norma la coesistenza di debiti-crediti anteriore al pignoramento (come da giurisprudenza di legittimità pure richiamata in sentenza).

3.2. – Per quanto concerne il vizio di motivazione, sostiene il ricorrente che il giudice di merito avrebbe fondato il proprio convincimento sulle scritture contabili e sulla prova testimoniale, malgrado le prime non fossero le scritture contabili del terzo pignorato bensì quelle della società esecutata e malgrado le seconde consistessero in “vaghe e generiche affermazioni” di due testimoni, dei quali uno fratello della parte opponente.

Al riguardo, è sufficiente fare applicazione del principio più volte espresso da questa Corte per il quale “l’esame dei documenti esibiti e delle deposizioni dei testimoni, nonchè la valutazione dei documenti e delle risultanze della prova testimoniale, il giudizio sull’attendibilità dei testi e sulla credibilità di alcuni invece che di altri, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice del merito, il quale, nel porre a fondamento della propria decisione una fonte di prova con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive, dovendo ritenersi implicitamente disattesi tutti i rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata.” (così da ultimo, Cass. 21 luglio 2010 n. 17097).

La sentenza impugnata ampiamente argomenta in merito alle ragioni per le quali ha ritenuto particolarmente attendibile il teste Viola, nonchè in merito alle ragioni per le quali ha ritenuto altresì utilizzabile, al fine di ricostruire i rapporti tra il T. e la P 7 s.r.l., la documentazione in atti, tra cui anche quella proveniente dalla allora Epi Sud s.r.l.: si tratta di apprezzamenti di fatto che, in quanto immuni da incongruità giuridiche e contraddizioni logiche, non possono essere assoggettati al sindacato di legittimità invocato dal ricorrente.

Quanto all’ulteriore assunto di quest’ultimo, secondo cui le dette risultanze probatorie si troverebbero in contrasto con la stessa dichiarazione resa dal terzo pignorato all’udienza dinanzi al giudice dell’esecuzione del 19 settembre 2002, esso è ampiamente smentito dalla sentenza impugnata, che motiva sia in merito all’interpretazione della dichiarazione del terzo (rilevando come questa ben possa essere interpretata nel senso che il dichiarante, prospettando l’attualità del suo debito nei confronti della P 7 s.r.l. e del suo credito verso la stessa società, finì in sostanza per dichiarare di nulla dovere alla società esecutata), sia in merito alla coerenza tra la dichiarazione e le risultanze delle fatture: anche tale interpretazione è riservata al giudice del merito ed avendo questo adeguatamente spiegato le ragioni di essa, senza che tali ragioni risultino in alcun modo confutate col secondo motivo di ricorso, non può che concludersi nel senso del rigetto di questo.

4.- Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida, in favore di T.G., nella somma complessiva di Euro 1.000,00, di cui Euro 200,00 per spese, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge.

Così deciso in Roma, il 12 aprile 2011.

Depositato in Cancelleria il 23 maggio 2011

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