Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11308 del 10/05/2010

Cassazione civile sez. I, 10/05/2010, (ud. 23/03/2010, dep. 10/05/2010), n.11308

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUCCIOLI Maria Gabriella – Presidente –

Dott. CECCHERINI Aldo – rel. Consigliere –

Dott. NAPPI Aniello – Consigliere –

Dott. BERNABAI Renato – Consigliere –

Dott. DOGLIOTTI Massimo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 19752/2008 proposto da:

P.D. (c.f. (OMISSIS)), PE.DA. (c.f.

(OMISSIS)), nella qualità di eredi di C.I.,

elettivamente domiciliati in ROMA, VIALE DELLE MILIZIE 38, presso

l’avvocato MANCINI Andrea, che li rappresenta e difende unitamente

all’avvocato DE FILIPPI CLAUDIO, giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrenti –

contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore,

domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA

GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;

– controricorrente –

avverso il decreto della CORTE D’APPELLO di TORINO depositato il

04/03/2008, n. 668/07 R.G.V.G.;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

23/03/2010 dal Consigliere Dott. ALDO CECCHERINI;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

RUSSO Libertino Alberto, che ha concluso per l’inammissibilità del

ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con separati ricorsi alla Corte di appello di Torino in data 17 luglio 2007, i Signori Da. e P.D. chiesero che il Ministero della Giustizia fosse condannato a corrispondere l’equa riparazione prevista dalla L. n. 89 del 2001, per la violazione dell’art. 6, sul “Diritto ad un processo equo”, della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, ratificata e resa esecutiva con la L. 4 agosto 1955, n. 848, in relazione all’eccessiva durata di un procedimento di esecuzione immobiliare cominciato in danno della loro dante causa C. I., e proseguito dopo il decesso di questa.

Con decreto del 4 marzo 2008, la Corte di appello, esclusa l’esistenza di qualsiasi danno, respinse i ricorsi e condannò i ricorrenti al pagamento delle spese del giudizio.

Avverso questo decreto, non notificato, i Signori P. hanno proposto ricorso per Cassazione con un unico motivo d’impugnazione.

L’amministrazione resiste con controricorso notificato il 16 ottobre 2008.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il ricorso si denuncia la violazione degli art. 6, par. 1 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, e della L. 24 marzo 2001, n. 89, art. 2, nonchè l’esistenza di vizi di motivazione nel decreto impugnato in ordine ad un punto decisivo della controversia, laddove il giudice di merito, disconoscendo l’intervenuta violazione del diritto alla ragionevole durata del procedimento, non ha liquidato il relativo indennizzo in conformità della normativa convenzionale, così come interpretata dalla Corte europea dei diritti dell’uomo. Si pone il quesito se il giudice nazionale, nell’accertare la violazione delle norme indicate, debba considerare discrezionalmente la tempistica ritenuta congrua, ovvero debba uniformarsi alla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo, e conformemente a quest’ultima attribuire rilievo al complessivo periodo di tempo necessario affinchè il diritto di credito azionato dal ricorrente trovi concreta attuazione.

Il quesito è formulato in termini generici e privi di qualsiasi riferimento al problema posto dalla fattispecie o al criterio della decisione censurata, ed è pertanto inammissibile.

Al rigetto del ricorso segue la condanna al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara il ricorso inammissibile, e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 800.00, oltre alle spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima della Corte Suprema di Cassazione, il 23 marzo 2010.

Depositato in Cancelleria il 10 maggio 2010

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