Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11308 del 09/05/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 09/05/2017, (ud. 10/03/2017, dep.09/05/2017),  n. 11308

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Presidente –

Dott. CRISTIANO Magda – rel. Consigliere –

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Consigliere –

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 8125-2014 proposto da:

UNICREDIT S.P.A. – C.F. e P.I. (OMISSIS), elettivamente domiciliata

in ROMA, VIA CRISTOFORO COLOMBO 177, presso lo studio dell’avvocato

MICHELE MANCHINO, che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

(OMISSIS) S.P.A.;

– intimato –

avverso il decreto del TRIBUNALE di ROMA, depositato il 09/05/2013;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 10/03/2017 dal Consigliere D.ssa. CRISTIANO MAGDA.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

CHE:

1) Unicredit s.p.a. ha impugnato con ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo, il Decreto 9.5.013 del Tribunale di Roma, che ha respinto la sua opposizione L.Fall., ex art. 98, allo stato passivo di (OMISSIS) s.p.a. accertando l’inidoneità dei documenti da essa prodotti (contratti di c/c, copie estratti conto ex D.Lgs. n. 385 del 1993, art. 50, estratto notarile) a fondare la prova dell’esistenza e dell’ammontare del credito in contestazione, vantato a titolo di saldo debitore dei rapporti di conto corrente intrattenuti con la società poi fallita.

2) Il Fallimento intimato non ha svolto attività difensiva.

3) La ricorrente ha ricevuto tempestiva notificazione della proposta di definizione e del decreto di fissazione dell’udienza camerale di cui all’art. 380 bili c.p.c..

4) Con l’unico motivo di ricorso Unicredit lamenta che il tribunale non abbia tenuto conto che, unitamente all’atto di opposizione, essa aveva prodotto gli estratti integrali dei conti, sufficienti a provare la sussistenza e l’ammontare del credito. Rileva, inoltre, che, atteso il principio di non contestazione e stante la contumacia del Fallimento, il credito avrebbe dovuto essere ammesso anche sulla base del solo estratto certificato del conto.

5) La prima censura nella quale si articola il motivo è inammissibile.

Il giudice del merito ha infatti elencato specificamente i documenti prodotti da Unicredit a fondamento della domanda, escludendo che fra questi fossero inclusi gli estratti integrali del conto: l’eventuale errore commesso dal tribunale, consistente nel non aver rilevato l’esistenza di tali estratti – che secondo la banca sarebbero invece stati tempestivamente allegati agli atti- avrebbe pertanto dovuto essere fatto valere non attraverso il ricorso per cassazione, ma richiedendo la revocazione del decreto ai sensi dell’art. 395 c.p.c., n. 4.

Va aggiunto che, ai sensi dell’attuale testo dell’art. 360 c.p.c. n. 5, comma 1, applicabile ratione temporis, la ricorrente non poteva limitarsi a denunciare l’omesso esame di una prova documentale, ma avrebbe dovuto indicare quale fosse il fatto, oggetto di contraddittorio, da essa risultante, che, ove esaminato dal giudice, avrebbe condotto all’accoglimento del ricorso.

5.1) La seconda censura è invece manifestamente infondata, atteso che il credito – non ammesso allo stato passivo- era stato evidentemente contestato dal curatore e che, in ogni caso, il principio di non contestazione non può applicarsi nei confronti della parte rimasta contumace.

Il ricorso va pertanto respinto.

Poichè il Fallimento non ha svolto attività difensiva, non v’è luogo alla liquidazione delle spese.

PQM

La Corte rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.

Così deciso in Roma, il 10 marzo 2017.

Depositato in Cancelleria il 9 maggio 2017

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