Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11307 del 09/05/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 09/05/2017, (ud. 10/03/2017, dep.09/05/2017),  n. 11307

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Presidente –

Dott. CRISTIANO Magda – rel. Consigliere –

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Consigliere –

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 7666-2014 proposto da:

B.O., B.R., elettivamente domiciliati in

ROMA, PIAZZALE CLODIO 12, presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPE

AGOSTA che li rappresenta e difende giusta procura in calce al

ricorso;

– ricorrenti –

contro

FALLIMENTO (OMISSIS);

– intimata –

e contro

CREDITORI del FALLIMENTO (OMISSIS);

– intimati –

avverso il provvedimento della CORTE D’APPELLO di FIRENZE, depositato

l’11/02/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 10/03/2017 dal Consigliere D.ssa MAGDA CRISTIANO.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

CHE:

1) R. ed B.O., falliti per ripercussione, ai sensi della L.Fall., art. 147, comma 1, quali soci illimitatamente responsabili della s.n.c. (OMISSIS) – il cui fallimento, dichiarato il 27.10.04 dal Tribunale di Pistoia, era stato chiuso con Decreto del 5.12.2011- hanno impugnato con ricorso per cassazione il Decreto dell’11.2.014 con il quale la Corte d’appello di Firenze ha respinto il reclamo da essi proposto contro il decreto del tribunale fallimentare che aveva, a sua volta, respinto l’istanza di esdebitazione da loro avanzata ex art. 142 c.p.c..

2) Il collegio, con ordinanza interlocutoria del 20.6.016, rilevato che il ricorso era stato notificato unicamente al cessato curatore del Fallimento, ma non anche ai creditori concorsuali non interamente soddisfatti, litisconsorti necessari nel giudizio, ha disposto l’integrazione del contraddittorio nei confronti di questi ultimi, autorizzando la notifica ai sensi dell’art. 150 c.p.c., tenuto conto dell’elevato numero dei creditori concorrenti e delle difficoltà connesse al loro reperimento a distanza di oltre dieci anni dalla chiusura dello stato passivo.

3) I ricorrenti hanno provveduto alla notificazione, sicchè il contraddittorio risulta ritualmente integrato.

4) Nessuna delle parti intimate ha svolto attività difensiva.

5) I B. hanno ricevuto tempestiva comunicazione della proposta di definizione e del decreto di fissazione dell’udienza camerale di cui all’art. 380 bis c.p.c..

6) Con l’unico motivo i ricorrenti denunciano violazione della L.Fall., artt. 142 e 143, in quanto la corte del merito ha respinto il reclamo limitandosi a rilevare che la percentuale di soddisfacimento dei creditori chirografari era inferiore al 10%, nonostante l’assenza di previsioni normative che subordinino la concessione del beneficio dell’esdebitazione al raggiungimento di una misura minima di soddisfazione dei creditori concorsuali.

7) Il motivo è manifestamente fondato.

La L.Fall., art. 142, si limita infatti a prevedere, al comma 2, che l’esdebitazione non può essere concessa qualora i creditori concorsuali non siano stati soddisfatti neppure in parte.

Questa Corte ha inoltre chiarito che la condizione del soddisfacimento parziale deve intendersi realizzata anche quando taluni creditori non abbiano ricevuto alcunchè in sede di riparto, essendo invece sufficiente che con i riparti, almeno per una parte dei debiti esistenti, oggettivamente intesi, sia consentita al giudice del merito una valutazione comparativa di tale consistenza rispetto a quanto complessivamente dovuto (Cass. S.U. n. 24214/011).

Nella specie, invece, il giudice del reclamo non ha compiuto tale valutazione, nè ha tenuto conto che i creditori privilegiati erano stati soddisfatti nella misura del 58,25%.

Il decreto impugnato deve pertanto essere cassato, con conseguente rinvio del procedimento, per un nuovo esame della domanda di esdebitazione, alla Corte d’appello di Firenze, in diversa composizione, che regolerà anche le spese di questo giudizio di legittimità.

PQM

La Corte accoglie il ricorso, cassa il decreto impugnato e rinvia alla Corte d’appello di Firenze in diversa composizione anche per le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 10 marzo 2017.

Depositato in Cancelleria il 9 maggio 2017

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