Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11306 del 31/05/2016


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 11306 Anno 2016
Presidente: CAPPABIANCA AURELIO
Relatore: GRECO ANTONIO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
AGENZIA DELLE ENMPATE,

in persona del Direttore

pTo

tempore,

rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato,
presso la quale è damiciliata in Roma in via dei Portoghesi n.
12;
– ricorrente contro
ITALTRADE gpa, rappresentata e difesa dall’avv. Antonio Lovisolo

e dall’avv. Francesco D’Ayala Valva, presso il quale è
elettivamente domiciliata in Roma al viale Parioli n. 43;
– centroricorrente —

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale
della Liguria, sezione 12, n. 65, depositata il 5 giugno 2009;
Udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 13 maggio 2015 dal Relatore Cons. Antonio Greco;
udito l’avvocato dello Stato Alessia Urbani Neri per la
ricorrente;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. Paola Mastroberardino, che ha concluso per
raccoglimento del ricorso.

Data pubblicazione: 31/05/2016

Reddito d’immeesa
operazioni
commerciali
con
Paesi black list

SVCLORMENTO DEL PRIME=

L’Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione,
affidato a tre motivi, nei confronti della sentenza della
Commissione tributaria regionale della Liguria Che, rigettandone
l’appello, ha confermato l’annullamento dell’avviso di
accertamento emesso a carico della Italtrade spa ai fini
la deducibilità del costo da questa sostenuto per l’acquisto di
beni presso un fornitore con sede nella Malaysia, Paese inserito
nella od. black list di cui al d.m. 24 aprile 2002, per non
essere stato separatamente indicato nella dichiarazione l’importo
complessivo delle importazioni da Paesi a fiscalità privilegiata,
come prescritto dall’art. 110, comma

11,

del t.u.i.r., con

conseguente rideterminazione dell’imponibile ed applicazione
delle sanzioni.
i

Infatti, ‘la CTR di Genova, esaminati attentamente

ricorsi presentati dalle parti, nonché il ricorso principale
dell’Ufficio, i documenti prodotti, la sentenza impugnata con
relative motivazioni, ritiene Che il presente appello principale
non possa meritare accoglimento.

Osserva – poter condividere

pienamente la CTP di Genova e LE MALITICHE 1901TIV2ZIONI TUTTE
PORTATE IN SENTENZA sia dal punto di vista di legittimità che di
merito. In particolare osserva:

1)

la SPA ha trasmesso,

regolarmente la dichiarazione integrativa della dichiarazione
originariamente presentata portante gli elementi correttivi;

2)

la dichiarazione integrativa è l’unica ffedalita per correggere la
dichiarazione dei redditi nei termini”.
Quindi il giudice d’appello,

ritenuta equa “la

compensazione delle spese per la difficoltà della questione”, PQM
ha rigettato l’appello e confermata la decisione di primo grado.
La contribuente resiste con controricorso illustrato con
successiva memoria.

mant

CELIA DECISICNE

Con il primo motivo l’amministrazione ricorrente denuncia
la nullità della sentenza per violazione dell’art. 36, numeri 2,
3 e 4 del d.lgs. n. 546 del 1992, in relazione all’art. 360, n.

2

dell’IRPEG e dell’IRAP per il 2003, con il quale era stata negata

4, cod. proc. civ., per essere stato omesso ogni riferimento allo
svolgimento del processo, alle richieste delle parti, ed alle
ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Con il secondo motivo denuncia omessa pronuncia ai sensi
dell’art. 112 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, n. 4,
cod. prue. civ., in ordine alla mancata prova ad onere della
contribuente, lamentata con l’appello, dei presupposti di fatto
prescritti dallo lus superveniens, costituito dall’art. 1, coma
della deducibilità dei costi relativi ad operazioni intercorse
domiciliati nei detti in Paesi a

con operatori
privilegiata.

E

fiscalità

si duole che la Commissione regionale abbia

rigettato l’appello sull’esclusivo rilievo che la società avrebbe
sanato, a mezzo della dichiarazione integrativa, l’omessa
indicazione separata di quei costi.
Con il terzo motivo, denunciando la violazione degli artt.
110, coma 11, l, corni 310-303 della legge n. 296 del 2006, e 8,
coma 3 del d.lgs. n. 471 del 1997, si duole che il giudice abbia
tout court annullato l’avviso senza applicare le sanzioni
previste dalla nuova normativa.
Il primo motivo del ricorso, che va preliminarmente
scrutinato, è fondato.
La sentenza impugnata incorre infatti nel vizio ad essa
addebitato, in guanto lo “svolgimento del processo” contiene salo
l’indicazione delle parti e degli estremi dell’atto impositivo
impugnato, senza alcun riferimento al suo contenuto ed alle
ragioni del ricorso introduttivo e dell’appello; i “motivi della
decisione”, s4pra trascritti, si risolvono in una motivazione
apparente, atteso che non solo non contengono l’esposizione dei
motivi in fatto ed in diritto, ma, in radice, neppure fanno alcun

riferimento all’oggetto della controversia, sicché l’accenno
finale alla trasmissione di una “dichiarazione integrativa della
dichiarazione originariamente presentata”, costituente “l’unica
modalità per correggere la dichiarazione dei redditi nei
termini”, priva com’è di contesto in sentenza, si rivela, ai fini
dell’intelligenza dei termini della causa, del tutto superflua.
Il primo motivo del ricorso deve essere pertanto accolto,
assorbito l’esame degli ulteriori motivi, la sentenza

3

impugnata

303, della legge n. 296 del 2006, per l’applicazione retroattiva

deve essere cassata in relazione al motivo accolto e la causa
rinviata, anche per le spese, ad altra sezione della Commissione
tributaria regionale della Liguria.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo del ricorso, assorbiti il
secondo ed il terzo motivo, cassa la sentenza impugnata e rinvia,
anche per le spese, ad altra sezione della Commissione tributaria
regionale della Liguria.

Così deciso in Roma il 13 raggio 2015.

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