Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11306 del 29/04/2021

Cassazione civile sez. I, 29/04/2021, (ud. 18/11/2020, dep. 29/04/2021), n.11306

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MELONI Marina – Presidente –

Dott. ACIERNO Maria – Consigliere –

Dott. CASADONTE Annamaria – rel. Consigliere –

Dott. BALSAMO Milena – Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 15088/2019 proposto da:

G.E., rappresentando e difeso dall’Avvocato Carlo

Barotti, con studio in Rovigo, via Mazzini 8;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, (OMISSIS), elettivamente domiciliato in Roma,

Via dei Portoghesi 12, presso Avvocatura Generale dello Stato, che

lo rappresenta e difende;

– resistente –

avverso la sentenza n. 3057/2018 della Corte d’appello di Venezia,

depositata il 09/11/2018;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

18/11/2020 dal Consigliere Dott. Annamaria Casadonte.

 

Fatto

RILEVATO

che:

– G.E., cittadino (OMISSIS), ricorre per cassazione avverso la sentenza della corte d’appello che ha respinto il di lui gravame nei confronti del diniego della protezione internazionale e di quella umanitaria dallo stesso domandate;

– a sostegno delle richieste egli ha allegato di essersi allontanato dalla città nativa (OMISSIS), per il timore di essere ucciso in seguito al rifiuto di entrare a far parte della setta degli (OMISSIS) di cui era membro il padre; alla morte di quest’ultimo, allorchè era stato preteso il suo subentro, egli, di religione cristiana per scelta della madre, si era rifiutato e aveva abbandonato la sua città di origine per trasferirsi da solo a (OMISSIS) nello Stato di Anambra; ha precisato che là svolgeva l’attività di autista ma che era rimasto coinvolto in un’aggressione scatenata nell’ambito di uno scontro politico tra fazioni opposte e, pertanto, aveva deciso di lasciare la Nigeria;

– la corte territoriale ha escluso la sussistenza dei presupposti per la protezione sussidiaria così come quelli per il rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari;

– la cassazione della sentenza impugnata è chiesta con ricorso affidato a quattro motivi;

– l’intimato Ministero si è costituito ai soli fini dell’eventuale discussione orale della causa, ai sensi dell’art. 370 c.p.c., comma 1.

Diritto

CONSIDERATO

che:

– con il primo motivo si denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, la nullità della sentenza per mancanza/insufficienza della sottoscrizione in calce alla sentenza da parte del presidente del collegio così come da parte del giudice relatore;

– il motivo è infondato;

– questa Corte ha già chiarito che la sentenza redatta in formato elettronico dal giudice e da questi sottoscritta con firma digitale, ai sensi del D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, art. 15, non è affetta da nullità per difetto di sottoscrizione, attesa l’applicabilità al processo civile ed ai documenti informatici nell’ambito dello stesso emanati del cd. “Codice dell’amministrazione digitale” (Corte di Cassazione Terza Sezione Civile, Sentenza 10 Novembre 2015, n. 22871);

– l’apposizione della firma digitale ad opera del giudice è desumibile grazie alla coccarda ed alla stringa grafica che compaiono su ciascuna delle pagine del file di copia della sentenza (il cui originale è archiviato all’interno del sistema);

– dalle specifiche tecniche di cui sopra si desume, inoltre, che l’atto del processo redatto in formato elettronico dal magistrato può essere depositato telematicamente nel fascicolo informatico solo in quanto previamente sottoscritto con “firma digitale”; in caso di mancanza della firma digitale, il sistema informatico impedisce il deposito telematico del documento e comunque non genera la copia recante i segni grafici attestanti la presenza di una firma digitale (coccarda e stringa);

– ciò posto, nel caso di specie la sentenza impugnata è stata redatta dalla Corte d’appello di Venezia in formato elettronico e sottoscritta sia dal giudice relatore C.F. che dal presidente del collegio, Gi.Ma.: ciò si desume, fino a querela di falso (D.Lgs. n. 82 del 2005, ex art. 23,Codice dell’amministrazione digitale, cfr. Cass. 15074/2017) dalla riscontrata presenza della coccarda e della stringa apposte su ogni pagina della copia su supporto analogico del documento informatico con cui è stata redatta la sentenza impugnata;

– con il secondo motivo si denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3 e art. 14, lett. c), per avere la corte veneziana erroneamente negato la protezione sussidiaria sulla base della ritenuta insussistenza del rischio di ritorsioni a carico del richiedente per avere rifiutato di entrare a far parte degli (OMISSIS);

– la censura è inammissibile perchè non attinge la ratio decidendi atteso che la vicenda personale connessa al rifiuto è stata valutata dalla corte territoriale nel contesto della protezione sussidiaria ed in quel contesto è stata rimarcata la mancata allegazione dell’infruttuoso ricorso alla polizia al fine di sostenere, ai sensi del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 5, l’assenza di un’effettiva tutela dalle modalità violente di cooptazione asseritamente praticate dalle sette; neppure è stato accertato che le modalità di azione delle stesse determinino una situazione socio-politica fonte di un danno grave derivante da violenza indiscriminata nei termini richiesti dal D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), secondo la consolidata interpretazione giurisprudenziale;

– con il terzo motivo si denuncia la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32, comma 3, in relazione al mancato riconoscimento dei presupposti della protezione umanitaria avendo la corte territoriale valutato erroneamente l’inserimento lavorativo e sociale del richiedente;

– la censura è fondata;

– l’affermazione che si legge nella pronuncia impugnata secondo cui l’inserimento dell’appellante nel mondo del lavoro e lo svolgimento di un percorso di formazione costituiscono circostanze che da un lato non configurano una ragione umanitaria e d’altro canto esulano dai parametri per il riconoscimento della protezione, non è corretta alla luce dei principi interpretativi delineati in tema di vulnerabilità rilevante ai fini del rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari;

– è stato, infatti, chiarito da questa Corte che con riguardo alla protezione umanitaria, nella disciplina di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, vigente ratione temporis, ai fini dell’accertamento della situazione di vulnerabilità allegata dal richiedente, il giudice del merito, in virtù del proprio dovere di collaborazione istruttoria officiosa, è tenuto ad operare una comparazione tra la condizione nella quale verrebbe a trovarsi lo straniero nel paese di provenienza, da valutarsi all’attualità, e quella di integrazione raggiunta nel paese di accoglienza, tenendo conto, ove allegata, anche della condizione economico-sociale del paese di origine, dovendosi verificare se ivi si sia determinata una situazione, dettata da ragioni d’instabilità politica o altro, di assoluta ed inemendabile povertà per alcuni strati della popolazione, o per tipologie soggettive analoghe a quelle del ricorrente, e di conseguente impossibilità di poter provvedere almeno al proprio sostentamento, dovendosi ritenere configurabile, anche in tale ipotesi, la violazione dei diritti umani, al di sotto del loro nucleo essenziale (cfr. Cass. Sez. I, n. 4455/2018; Sez. Un. 29459/2019; Cass., Sez. I, n. 16119/2020);

– poichè la sentenza impugnata sulla base della sopra menzionata erronea affermazione omette del tutto ogni indagine e valutazione comparativa, la censura è fondata;

– con il quarto motivo si denuncia la violazione e falsa applicazione delle norme di diritto in relazione al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 136, comma 2, per avere ritenuto l’appello manifestamente infondato;

– l’esame del motivo è assorbito, in senso proprio, dall’accoglimento della censura sull’umanitaria (cfr. Cass. 13534/2018; id. 28663/2013);

– in conclusione, il ricorso va accolto limitamente alla censura contenuta nel terzo motivo, riferita al diniego della protezione umanitaria, con assorbimento del quarto e rigetto, invece, dei primi due motivi;

– conseguentemente, la sentenza impugnata va cassata in relazione al motivo accolto con rinvio alla Corte d’appello di Venezia, in diversa composizione, affichè riesami la domanda di protezione umanitaria alla luce dei richiamati principi di diritto e provveda, altresì alle spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il terzo motivo, respinge il primo ed il secondo, assorbito il quarto; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte d’appello di Venezia, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile, il 18 novembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 29 aprile 2021

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