Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11306 del 23/05/2011

Cassazione civile sez. III, 23/05/2011, (ud. 12/04/2011, dep. 23/05/2011), n.11306

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETTI Giovanni Battista – Presidente –

Dott. UCCELLA Fulvio – Consigliere –

Dott. CARLUCCIO Giuseppa – Consigliere –

Dott. D’ALESSANDRO Paolo – Consigliere –

Dott. BARRECA Giuseppina Luciana – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

L.V.M. (OMISSIS), M.F.

(OMISSIS), elettivamente domiciliati in ROMA, presso la

Cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, rappresentati e difesi

dall’avvocato LAMURAGLIA MICHELE giusta delega a margine del ricorso;

– ricorrenti –

contro

C.G. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, presso la Cancelleria DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato

e difeso dagli Avvocati MORAMARCO GIOVANNI, LUCARELLI LUCIA giusta

delega in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso l’ordinanza del TRIBUNALE di BARI, SEZIONE 2^ CIVILE, emessa

il 5/07/06, depositata il 11/07/2006;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

12/04/2011 dal Consigliere Dott. GIUSEPPINA LUCIANA BARRECA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SCARDACCIONE Eduardo Vittorio che ha concluso con il rigetto di

entrambi i ricorsi.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1.- M.F. e L.V.M., con ricorso depositato il 24 aprile 2006 dinanzi al giudice dell’esecuzione del Tribunale di Bari – sezione di Altamura, proponevano opposizione agli atti esecutivi avverso il preavviso di rilascio dell’appartamento sito in (OMISSIS), loro notificato ad istanza dell’aggiudicatario B.C., in base al decreto di trasferimento emesso in favore di quest’ultimo nella procedura esecutiva n. 470/01 pendente ai danni degli esecutati M. e L.; i ricorrenti chiedevano la sospensione della procedura esecutiva per rilascio; il giudice dell’esecuzione, con ordinanza del 30 maggio 2006, respingeva l’istanza di sospensione dell’esecuzione e disponeva per la introduzione del giudizio di merito di opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell’art. 618 c.p.c..

2.- I ricorrenti M. e L., con ricorso depositato il 1 giugno 2006, proponevano reclamo avverso il provvedimento di diniego della sospensione del processo esecutivo al Tribunale di Bari, che, decidendo ai sensi dell’art. 669 terdecies c.p.c., con ordinanza del 5 luglio 2006, depositata in data 11 luglio 2006, ha rigettato il reclamo.

3.- Avverso quest’ultimo provvedimento propongono ricorso per cassazione M.F. e L.V.M., a mezzo di due motivi.

Resiste con controricorso B.C..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.- Il ricorso è inammissibile.

Il provvedimento impugnato è stato emesso a conclusione del procedimento ex art. 624, comma 2, e art. 669 terdecies c.p.c., vale a dire in sede di reclamo al collegio avverso un’ordinanza emessa dal giudice dell’esecuzione ai sensi degli artt. 617-618 c.p.c..

In proposito, è sufficiente richiamare il principio di diritto più volte espresso da questa Corte per il quale “il provvedimento con cui, in sede di reclamo ai sensi dell’art. 669 terdecies cod. proc. civ. ed in forza dell’art. 624 cod. proc. civ., comma 2, come sostituito dal D.L. n. 35 del 2005, art. 2, comma 3, lett. e), convertito con modificazioni nella L. n. 80 del 2005, e modificato dalla L. n. 52 del 2006, art. 18, il tribunale disponga la revoca di un’ordinanza di sospensione dell’esecuzione, ha natura cautelare e provvisoria ed è, per tale ragione, privo di natura definitiva e decisoria ; esso è, quindi, insuscettibile di ricorso straordinario per cassazione ai sensi dell’art. 111 Cost., che l’ultimo inciso del nuovo art. 616 cod. proc. civ. (anteriormente alla sua soppressione per effetto della L. 18 giugno 2009, n. 69) ammetteva implicitamente (sancendo la non impugnabilità della sentenza) soltanto avverso la sentenza che chiude il giudizio di opposizione all’esecuzione.

Pertanto, nemmeno la circostanza che con esso sia stata disposta la condanna alle spese vale ad attribuire al detto provvedimento carattere di decisorietà e di definitività ai fini dell’esperimento del citato ricorso straordinario, neppure limitatamente alla statuizione sulle spese” (così Cass. n. 17266/09, nonchè n. 22486/09 e n. 22488/09).

Nel caso di specie, il provvedimento emesso in sede di reclamo non contiene nemmeno la pronuncia sulle spese.

2.- Si deve aggiungere che la mancanza dei caratteri della decisorietà e definitività necessari perchè sia ammissibile il ricorso straordinario per cassazione ex art. 111 Cost. (su cui, da ultimo, Cass. n. 10069/2010) si riscontra nel provvedimento oggetto della presente impugnazione anche se questo ha dichiarato inammissibile il reclamo, tanto da indurre i ricorrenti a lamentare col primo motivo di ricorso la violazione dell’art. 624 c.p.c..

Ed invero, la ritenuta inammissibilità del reclamo non comporta la definitiva lesione, con efficacia di giudicato, di situazioni soggettive di natura sostanziale dei ricorrenti a causa del rigetto dell’istanza di sospensione dell’esecuzione pronunciato dal giudice dell’esecuzione con l’ordinanza reclamata. Tale ordinanza, infatti, a sua volta, è priva del carattere della definitività e della decisorietà, in quanto è destinata a regolare provvisoriamente le sorti del processo esecutivo, per la definizione delle quali è consentito alle parti l’accesso alla tutela a cognizione piena (tanto è vero che risulta dagli atti che il giudice dell’esecuzione abbia correttamente disposto per l’introduzione del giudizio di merito ai sensi dell’art. 618 c.p.c.).

Il giudizio di opposizione agli atti esecutivi è soggetto alla disciplina di cui all’art. 618 c.p.c. nel testo sostituito, con decorrenza dal 1 marzo 2006, dalla L. n. 52 del 2006; questa norma prevede che il giudice dell’esecuzione, dopo aver provveduto sulle richieste di provvedimenti indilazionabili o di sospensione del processo esecutivo, fissa un termine perentorio per l’introduzione del giudizio di merito, previa iscrizione a ruolo a cura della parte interessata, osservati i termini a comparire di cui all’art. 163 bis c.p.c., o altri se previsti, ridotti della metà.

Il sistema di norme modificate dalla legge n. 52 del 2006 ha innovato rispetto al regime precedente, secondo il quale era lo stesso giudice dell’esecuzione che all’udienza disponeva la prosecuzione del giudizio (relativo all’opposizione agli atti esecutivi) con le forme della cognizione ordinaria. Le nuove norme hanno escluso l’automatismo della prosecuzione con la cognizione piena; il giudice dell’esecuzione, dopo avere provveduto sull’istanza di sospensione (o di provvedimenti indilazionabili), si limita a fissare un termine per l’introduzione della causa di merito ed è quindi rimesso all’iniziativa della parte interessata l’effettivo inizio di tale giudizio nel termine fissato; la possibilità di instaurare il giudizio di merito al cui esito è condizionata la permanente vigenza del provvedimento adottato ex art. 618 c.p.c., non viene meno per il solo fatto che tale provvedimento sia stato assoggettato a reclamo e che il reclamo sia stato reputato inammissibile.

I ricorrenti avrebbero ben potuto iscrivere la causa di opposizione al ruolo contenzioso, al fine di ottenere quel provvedimento definitivo, del quale, contrariamente a quanto presupposto col ricorso, il provvedimento impugnato non tiene affatto luogo.

3.- Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna i ricorrenti al pagamento delle spese del giudizio di cassazione che liquida in favore del resistente B.C. in Euro 1.500,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge.

Così deciso in Roma, il 12 aprile 2011.

Depositato in Cancelleria il 23 maggio 2011

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