Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11306 del 12/06/2020

Cassazione civile sez. III, 12/06/2020, (ud. 17/01/2020, dep. 12/06/2020), n.11306

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente –

Dott. DI FLORIO Antonella – Consigliere –

Dott. POSITANO Gabriele – Consigliere –

Dott. VALLE Cristiano – Consigliere –

Dott. MOSCARINI Anna – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 21028/2018 proposto da:

I.G., I.F., domiciliati ex lege in ROMA, presso

la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentati e difesi

dall’avvocato RICCARDO MARTINO;

– ricorrenti –

contro

C.S.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 80/2018 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 05/01/2018;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

17/01/2020 dal Consigliere Dott. ANNA MOSCARINI.

Fatto

FATTI DI CAUSA

C.S. adì il Tribunale di Roma rappresentando che i signori I.F. e I.G. erano stati ritenuti colpevoli con sentenza passata in giudicato, il primo dei reati di cui agli artt. 594 e 612 c.p., ed il secondo del solo concorso con il primo nel reato di cui all’art. 594 c.p., per aver apostrofato il C., davanti ai dipendenti della sua azienda, con le seguenti espressioni: “ladro, figlio di mignotta, avete fatto i soldi sfruttando il lavoro minorile…ladri pezzi di merda…sei un pappone” – ed il solo I.F. con l’espressione minacciosa “stai attento a te e alla tua famiglia”. Ciò premesso chiese al Tribunale il risarcimento del danno non patrimoniale alla propria immagine e reputazione, tanto più grave in quanto le espressioni ingiuriose erano state pronunciate in presenza dei dipendenti dell’azienda di cui il C. era titolare. Nel contraddittorio con gli I. il Tribunale rigettò la domanda ritenendo che, pur essendo il fatto illecito oggetto di sentenza penale di condanna passata in giudicato, il danno non patrimoniale, costituendo danno-conseguenza, non era stato provato ed allegato. Il C. propose appello e, nel contraddittorio con gli I., la Corte d’Appello di Roma, con sentenza n. 80 del 5/1/2018, ha accolto il gravame ritenendo che, essendo pacifici tra le parti i fatti costituenti fonte di responsabilità, pur non potendo il danno non patrimoniale conseguente all’offesa all’altrui onore ritenersi in re ipsa, lo stesso poteva essere dimostrato facendo ricorso al notorio e a presunzioni semplici, assumendo quali idonei parametri la rilevanza dell’offesa e la posizione sociale della vittima (Cass. n. 13153/2017 e Cass., n. 24474/2014). Essendo incontestato che le offese erano state pronunciate in presenza dei dipendenti del Colante, tenuto conto dell’accusa di aver sfruttato il lavoro minorile, certamente infamante per un datore di lavoro, e tenuto conto della gravità delle espressioni utilizzate e della limitatezza ed unicità dell’episodio, ha liquidato il danno nella misura di Euro 3.000, condannando gli appellati in solido, ed ha condannato il solo I.F. al pagamento dell’ulteriore somma di Euro 2000 a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale derivante dal reato di minaccia, il tutto oltre interessi e rivalutazione dal momento del fatto, e spese del doppio grado del giudizio.

Avverso la sentenza gli I. ricorrono per cassazione sulla base di tre motivi. Nessuno resiste al ricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo sollevano la violazione e falsa applicazione degli artt. 2697 e 2059 c.c., ritenendo che, in base all’insegnamento di questa Corte di cui alla pronuncia Cass. SS.UU. del 26973 del 2008, anche i danni non patrimoniali derivanti dalla lesione di diritti fondamentali della persona costituzionalmente tutelati, in ispecie quello alla reputazione, devono essere rigorosamente allegati e provati e non possono essere ritenuti in re ipsa. La Corte territoriale avrebbe violato le norme indicate in epigrafe riconoscendo il danno in base ad un ragionamento apodittico, che avrebbe valorizzato elementi non significativi, quali l’aver pronunciato le espressioni ingiuriose di fronte a dipendenti o l’aver prodotto la minaccia un danno morale in capo al C. inteso come turbamento interiore.

2. Con il secondo motivo – violazione e falsa applicazione dell’art. 111 Cost., art. 132 c.p.c., art. 118 disp att. c.p.c. – censurano la sentenza per le stesse ragioni di cui al primo motivo che si sarebbero tradotte in vizio di motivazione: la sentenza si sarebbe basata su una motivazione meramente apparente e contraddittoria sia con riguardo alla presunta esistenza del danno sia con riguardo alla quantificazione del medesimo.

1-2. I motivi sono entrambi privi di alcun fondamento. La giurisprudenza di questa Corte, anche citata dai ricorrenti, nel richiedere l’assolvimento da parte del danneggiato dell’onere di allegazione e prova di tutti gli elementi idonei a fornire, nella concreta fattispecie, l’esistenza del danno, consente il ricorso alla prova presuntiva, purchè sia fornita la serie concatenata di fatti noti che consentano di risalire al fatto ignoto. La ratio decidendi dell’impugnata sentenza è basata sulla possibilità del ricorso alla prova presuntiva ed al notorio assumendo quali idonei parametri di riferimento la rilevanza dell’offesa e la posizione sociale della vittima, sulla base della consolidata giurisprudenza di questa Corte (Cass., 3, n. 13153 del 25/5/2017; Cass., 3, n. 25420 del 26/10/2017; Cass., 3, n. 4005 del 18/2/2020). Sulla base di questi parametri di riferimento la sentenza ha valorizzato la circostanza che le offese erano state pronunciate alla presenza dei dipendenti del C. e che detta circostanza, tenuto in peculiare conto l’accusa di aver sfruttato il laloro minorile, particolarmente infamante per un datore di lavoro, fosse elemento dal quale desumere, in via presuntiva, l’esistenza di un danno all’immagine; così come ha ritenuto che, dalla minaccia di I.F., fosse derivato al C. un danno morale inteso quale perturbamento interiore. La sentenza, anche in punto di quantificazione dei danni, in ragione della differenziazione delle somme risarcitorie tra i due soggetti, appare conforme alla giurisprudenza di questa Corte, sia in ordine al ricorso alla prova presuntiva sia in ordine alla adeguatezza della motivazione, e a detto orientamento della giurisprudenza il collegio intende dare continuità.

3. Con il terzo motivo – violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. – i ricorrenti lamentano che la Corte d’Appello abbia liquidato le spese di lite in ragione della soccombenza, senza tenere in considerazione la ricorrenza di giusti motivi per disporne la compensazione quali la complessità della materia trattata, l’obiettiva controvertibilità delle questioni, e l’enorme sproporzione tra gli importi richiesti dall’attore a titolo di risarcimento e quelli liquidati dal giudice d’appello.

3.1 Il motivo è inammissibile. La sentenza, nel condannare le parti soccombenti alle spese del giudizio ha applicato la regola generale di cui all’art. 91 c.p.c., comma 1 e tale decisione non è sindacabile in cassazione, esistendo l’unico limite per il Giudice di non condannare alle spese la parte totalmente vittoriosa. Nè può in alcun modo sostenersi, come affermato dal ricorrente, che sussistessero le ragioni per la compensazione perchè, ferma restando l’insindacabilità, nel caso di specie, della decisione sulle spese, il regime delle spese applicabile ratione temporis, avrebbe consentito la compensazione solo in presenza di soccombenza reciproca o di gravi ed eccezionali ragioni, esplicitamente indicate nella motivazione, elementi del tutto assenti nella specie.

4. La Corte rigetta il ricorso. Non occorre disporre sulle spese per la mancata costituzione del C.. Si dà, invece, atto della sussistenza dei presupposti per porre a carico del ricorrente il cd. raddoppio del contributo unificato.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Nulla spese. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sezione Terza Civile, il 17 gennaio 2020.

Depositato in Cancelleria il 12 giugno 2020

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