Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11306 del 10/05/2010

Cassazione civile sez. I, 10/05/2010, (ud. 16/03/2010, dep. 10/05/2010), n.11306

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VITTORIA Paolo – Presidente –

Dott. SALVAGO Salvatore – Consigliere –

Dott. PICCININNI Carlo – Consigliere –

Dott. BERNABAI Renato – Consigliere –

Dott. RAGONESI Vittorio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 6445/2005 proposto da:

COMUNE DI APRILIA (c.f. (OMISSIS)), in persona del Sindaco pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA BAFILE 13, presso

l’avvocato DE LUCA MICHELE, rappresentato e difeso dall’avvocato

PIETROSANTI Mario Lauro, giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

AZIENDA TERRITORIALE PER L’EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA DELLA

PROVINCIA DI LATINA, già Istituto Autonomo per le Case Popolari

della Provincia di Latina, in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CAMILLO SABATINI 150,

presso lo STUDIO FALATO, rappresentato e difeso dall’avvocato

ESPOSITO Luigi, giusta procura a margine del controricorso;

– controricorrente –

contro

P.E., A.R., P.L., REGIONE LAZIO;

– intimati –

sul ricorso 7561/2005 proposto da:

P.E. (c.f. (OMISSIS)), A.R., P.L.,

elettivamente domiciliati in ROMA, VIA MICHELE MERCATI 51, presso

l’avvocato LUPONIO ENNIO, rappresentati e difesi dall’avvocato ROMANO

ANTONIO, giusta procura a margine del controricorso e ricorso

incidentale;

– controricorrenti e ricorrenti incidentali –

contro

COMUNE DI APRILIA, I.A.C.P. DELLA PROVINCIA DI LATINA, REGIONE LAZIO;

– intimati –

avverso la sentenza n. 540/2004 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 03/02/2004;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

16/03/2010 dal Consigliere Dott. VITTORIO RAGONESI;

udito, per il controricorrente I.A.C.P., l’Avvocato L. ESPOSITO che

ha chiesto il rigetto del ricorso principale e accoglimento del

ricorso incidentale;

udito, per i controricorrenti e ricorrenti incidentali, l’Avvocato F.

MARTINO, per delega, che ha chiesto l’accoglimento del ricorso

incidentale, rigetto del ricorso principale;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

GOLIA Aurelio, che ha concluso per il rigetto di entrambi i ricorsi.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione del 7/3/83, P.V. ed A.R. convenivano in giudizio l’Istituto Autonomo per le Case Popolari della provincia di Latina (IACP) e la Regione Lazio, proponendo nei confronti di tali enti domanda di risarcimento dei danni ad essi attori derivati dall’occupazione ad opera dello stesso IACP di un terreno di loro proprietà sito in (OMISSIS), occupazione protrattasi oltre la scadenza del relativo termine e non seguita dal decreto di esproprio. Con autonomo atto di citazione del 4/7/89, P.V. ed A.R. convenivano in giudizio lo IACP ed il Comune di Aprilia proponendo analoga domanda di risarcimento in relazione ad altra area di loro proprietà parimenti occupata dallo stesso IACP per la realizzazione di un programma di edilizia pubblica e, del pari, in difetto di decreto di esproprio.

Si costituivano i convenuti, in particolare IACP in entrambi i giudizi, ed il Comune di Aprilia in quello introdotto con atto di citazione del 4/7/89.

Con sentenza n. 346/89, il Tribunale di Latina condannava il solo IACP a risarcire il danno in favore degli attori nella misura di L. 238.095.200, nonchè al pagamento di un’indennità di occupazione pari a L. 59.523.880.

Con sentenza n. 347/89 lo stesso Tribunale condannava l’IACP e Comune di Aprilia in solido al pagamento di L. 432.684.000 a titolo di risarcimento del danno, nonchè di L. 64.902.000 a titolo di indennità di occupazione.

Avverso le citate sentenze proponevano appello lo IACP ed il Comune di Aprilia (quest’ultimo limitatamente alla sentenza n. 347/89), deducendo entrambi il proprio difetto di legittimazione passiva, già opposto nel corso del giudizio di primo grado, nonchè l’erronea quantificazione dell’indennità di occupazione. Era altresì proposto da P.E., P.L. ed A.R. (nella qualità di eredi di P.V. nel contempo deceduto), appello incidentale avente ad oggetto la rivalutazione del risarcimento preteso, nonchè la liquidazione delle spese del giudizio di primo grado.

Con sentenza n. 2115/94, la Corte d’Appello di Roma, riuniti i gravami, respingeva gli appelli principali dello IACP e del Comune di Aprilia ed accoglieva parzialmente quelli incidentali, liquidando le diverse somme di cui al dispositivo della sentenza “de qua” in ragione della intervenuta rivalutazione degli importi, nonchè condannando in solido IACP e Comune di Aprilia alla rifusione delle spese del primo e del secondo grado di giudizio.

Avverso la citata sentenza ricorreva lo IACP per cassazione e resistevano P.E., P.L. ed A.R.. In particolare, il ricorrente istituto lamentava la contestata sussistenza della legittimazione passiva di esso IACP, nei confronti del quale non avrebbero potuto valersi i proprietari delle aree interessate dall’occupazione, risultando beneficiario della procedura di esproprio l’ente territoriale, e cioè il Comune di Aprilia.

Lamentava altresì il ricorrente IACP che il giudice d’appello avesse erroneamente ravvisato l’illegittimità dell’occupazione, non concernendo la delega conferita all’istituto il compimento di atti amministrativi , ma, piuttosto, l’esecuzione di mere attività materiali. Evidenziava, inoltre, IACP che, anche nel caso di delega di atti amministrativi, il soggetto obbligato ad adempiere alla pretesa risarcitoria sarebbe pur sempre rimasto il Comune, nella sua qualità di beneficiario della procedura ablativa. Introduceva, infine, IACP un quarto motivo di ricorso, deducendo la nullità della sentenza ex art. 100 c.p.c., asseritamente derivata dal fatto che gli attori non sarebbero stati proprietari della porzione di terreno in ordine alla quale era stata svolta la domanda.

Con sentenza del 28/1/97, la Corte di Cassazione accoglieva i primi tre motivi di ricorso, rigettando il quarto; cassava la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinviava la causa, anche per le spese, ad altra sezione della Corte di Appello di Roma.

Il contraddittorio era riassunto con atto di citazione a cura di P.E., P.L. ed A.R. nei confronti di IACP,del Comune di Aprilia, e della Regione Lazio con il quale si chiedeva alla Corte adita di accertare la legittimazione passiva dello IACP, e per l’effetto, condannare quest’ultimo al risarcimento del danno nella misura determinata dalla sentenza cassata, con rivalutazione ed interessi fino al soddisfo; di disporre, a tale scopo, opportuna CTU per la verifica delle deleghe conferite dal Comune di Aprilia all’istituto, della data di presa di possesso degli immobili, e di ultimazione dei lavori per ciascuna delle opere realizzate.

Si costituiva lo IACP, restando contumaci il Comune e la Regione, concludendo perchè la Corte adita respingesse le avverse domande, dichiarando la carenza di legittimazione passiva dello IACP di Latina con le conseguenze di legge anche in ordine alle spese. Svolte ulteriori incombenze istruttorie, la Corte d’appello con sentenza 540/04 rigettava le domande proposte per carenza di legittimazione passiva dell’Istituto.

Avverso la detta sentenza ricorre per cassazione il Comune di Aprilia sulla base di tre motivi, resistono con controricorso e propongono ricorso in via incidentale sulla base di due motivi i P. e la A., resiste altresì con controricorso l’ATER.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il comune di Aprilia deduce con il primo motivo di ricorso l’erronea dichiarazione di contumacia nel giudizio di rinvio da cui conseguirebbe una violazione del diritto di difesa.

Con il secondo motivo deduce la violazione dell’art. 384 c.p.c., per avere il giudice di rinvio ritenuto, in base ad una non corretta valutazione degli elementi probatori, di escludere il coinvolgimento dell’IACP nella procedura espropriativa con conseguente esclusione di responsabilità in ordine al risarcimento del danno.

Con il terzo motivo deduce la violazione della L. n. 865 del 1971, art. 60, per non avere ritenuto che, a seguito della mancata adozione del decreto di esproprio nel termine di occupazione legittima, la responsabilità risarcitoria dovesse far carico non solo al soggetto istituzionalmente deputato alla procedura, ma anche a quello preposto alla materiale realizzazione dell’opera.

Con il primo motivo di ricorso incidentale i P. e la A. deducono anch’essi il vizio della sentenza per avere questa erroneamente dichiarato la contumacia del comune di Aprilia.

Con il secondo motivo si dolgono del mancato riconoscimento della responsabilità risarcitoria dell’IACP per essere questa stata partecipe attiva della procedura di espropriazione e perchè, in ogni caso, i lavori sarebbero stati effettuati in costanza di occupazione abusiva.

I ricorsi vanno preliminarmente riuniti.

Il primo motivo del ricorso principale e di quello incidentale possono essere esaminati congiuntamente vertendo sulla medesima questione.

Entrambi sono privi di fondamento.

Risulta invero che il Comune di Aprilia si sia costituito nel giudizio di rinvio , onde la pronuncia di contumacia appare erronea.

Ciò appurato, per ciò che concerne il motivo del ricorso principale, questa Corte ha costantemente affermato il principio che l’erronea dichiarazione di contumacia della parte regolarmente costituita integra un vizio della sentenza, denunziabile con l’atto di impugnazione, soltanto se l’errore abbia determinato un concreto pregiudizio alla parte medesima, dovendo essa indicare quale limitazione abbia subito nell’esercizio del diritto di difesa, e quale incidenza vi sia stata sull’esito della lite, così da consentire al giudice un effettivo controllo di causalità dell’errore lamentato e da sottrarre la doglianza all’astrattezza di una sua prospettazione meramente teorica. (Cass. 14763/06, Cass. 24899/06, Cass. 11196/07).

Nel caso di specie, il Comune ricorrente si duole della mancata “considerazione dell’apporto probatorio e/o deduttivo che sarebbe conseguito dalla fisiologica dinamica del contraddittorio processuale”.

Tale doglianza non costituisce però una sufficiente prospettazione di un pregiudizio effettivo subito per effetto della erronea dichiarazione di contumacia.

E’ infatti, come detto, pacifico che il Comune ha partecipato al giudizio di rinvio nel quale, quindi, ha svolto o, comunque, avrebbe potuto svolgere, la conseguente attività difensiva. Il medesimo, pertanto, a seguito di detta effettiva partecipazione non può dolersi di un impedimento del diritto di difesa o di una violazione del contraddittorio. Ciò che il Comune avrebbe, quindi, dovuto semmai prospettare sarebbe dovuto essere, in ragione della erronea dichiarazione di contumacia, la mancata presa in esame da parte del giudice di rinvio delle deduzioni e degli elementi probatori da esso Comune prospettati nel predetto giudizio. Di ciò non si rinviene però traccia nel motivo in esame ove, in particolare, non viene fatta menzione alcuna di documenti presenti in atti e non esaminati o erroneamente valutati.

Il motivo è quindi totalmente privo di fondamento.

Per ciò che concerne, invece, il motivo di ricorso incidentale, lo stesso è inammissibile non avendo gli espropriati alcun interesse a far valere il vizio di erronea dichiarazione di contumacia del Comune di Aprilia. E’ appena il caso di ricordare che questa Corte nella ben più grave ipotesi di violazione delle norme sulla notificazione della citazione e di inosservanza delle disposizioni sulla regolare costituzione del contraddittorio nei confronti di un convenuto affermato che le stesse costituiscono eccezioni che non possono essere sollevate da altra parte convenuta in giudizio, potendo essere fatte valere soltanto dalla parte direttamente interessata. (Cass. 20637/07; Cass. 10516/09).

Venendo all’esame del secondo motivo del ricorso principale, va preliminarmente osservato che esso concerne la decisione adottata dalla Corte d’appello a seguito del rinvio effettuato da questa Corte di Cassazione con la sentenza 834/97 che aveva stabilito che il giudice di merito, al fine di stabilire la legittimazione passiva o meno dell’IACP, avrebbe dovuto accertare se il detto Istituto era stato delegato dal Comune di Aprilia alla sola realizzazione materiale dell’opera ovvero se la delega comprendesse anche il compimento degli atti di espropriazione, dovendosi nel primo caso escludere la legittimazione passiva sussistente solo nel secondo caso.

In osservanza di quanto disposto da questa Corte, la sentenza impugnata ha preso in esame la Delib. G.M. 12 febbraio 1976, contenente la delega in questione, ed ha ritenuto che la stessa non comportasse una partecipazione dello IACP alla procedura di esproprio poichè la sola delega per la richiesta del provvedimento di occupazione in essa contenuta, per un verso, era strumentale al buon esito delle gare d’appalto in corso, e, per altro verso, tendeva a realizzare una anticipazione del risultato materiale della procedura d’esproprio per consentire l’avvio delle opere di edificazione, prescindendo dalla conclusione del procedimento di esproprio cui l’IACP era rimasto estraneo.

In altri termini, la sentenza impugnata ha ritenuto che la delega specifica a richiedere l’occupazione d’urgenza avesse effetti limitati a siffatto atto e non estendesse i propri effetti nei confronti dell’intera procedura d’esproprio la cui gestione era rimasta interamente a carico del Comune di Aprilia.

Nei confronti di tale pronuncia il Comune ricorrente assume che dalla Delib. Giunta Municipale del Comune di Aprilia 12 febbraio 1976, che delegava l’IACP a chiedere in nome e per conto del comune l’emissione del decreto di occupazione d’urgenza effettivamente emesso dal presidente della Giunta regionale in favore dell’IACP e da questa posto in esecuzione in data 26.2.77, doveva invece ritenersi che l’IACP aveva partecipato attivamente alla procedura espropriativa e non anche alla sola fase materiale dell’esecuzione dell’opera pubblica.

Tale censura peraltro omette di censurare la ratio decidendi posta dalla Corte d’appello a base della decisione.

Il comune ricorrente avrebbe, infatti, dovuto censurare in modo specifico l’affermazione che la delega alla effettuazione di un solo atto della procedura espropriativa escludesse che la delega riguardasse l’interà procedura contestando anche le argomentazioni poste dal giudice del rinvio a sostegno di detta affermazione e, cioè, che la delega era meramente strumentale al compimento delle gare di appalto ed all’avvio delle opere di edificazione.

Nulla di tutto ciò si rinviene nel ricorso, essendosi il Comune limitato, come dianzi riportato, ad una generica affermazione che dalla Delib. G.M. 12 febbraio 1976, la Corte d’appello avrebbe dovuto desumere il coinvolgimento dell’IACP nella procedura d’esproprio.

La mancata proposizione di specifica censura alla ratio decidendi, rende pertanto il motivo inammissibile.

Il terzo motivo del ricorso principale ed il secondo motivo di quello incidentale, con cui si deduce la sussistenza della responsabilità solidale dell’IACP (attualmente Ater) in quanto avrebbe portato a compimento l’opera dopo che era decorso invano il termine quinquennale per l’emanazione dell’atto di esproprio, possono essere esaminati congiuntamente e sono anch’essi inammissibili.

E’ principio costantemente affermato da questa Corte che la riassunzione della causa – a seguito di cassazione con rinvio della sentenza – dinanzi al giudice di rinvio instaura un processo chiuso, nel quale è preclusa alle parti, tra l’altro, ogni possibilità di proporre nuove domande, eccezioni, nonchè conclusioni diverse – salvo che queste, intese nell’ampio senso di qualsiasi attività assertiva o probatoria, siano rese necessarie da statuizioni della sentenza della Cassazione – ed il giudice di rinvio ha gli stessi poteri del giudice di merito che ha pronunciato la sentenza annullata. Conseguentemente, nel giudizio di rinvio non possono essere proposti dalle parti, nè presi in esame dal giudice, motivi di impugnazione diversi da quelli che erano stati formulati nel giudizio di appello conclusosi con la sentenza cassata e che continuano a delimitare, da un lato, l’effetto devolutivo dello stesso gravame e, dall’altro, la formazione del giudicato interno (da ultimo Cass. 13719/06; Cass. 4096/07).

Nel caso di specie,l’ambito del giudizio di rinvio era circoscritto in base alla pronuncia n. 834/97 di questa Corte alla questione della sussistenza o meno della legittimazione passiva dell’IACP in ragione della natura della delega conferitale dal comune di Aprilia per il compimento delle opere.

A tale limite si è correttamente attenuta la Corte d’appello che ha ritenuto inconferenti gli argomenti addotti in sede di giudizio di riassunzione circa l’occupazione di una particella espropriata dopo la scadenza della efficacia del decreto di occupazione e circa l’ultimazione dei lavori di altre particelle dopo la scadenza del termine di occupazione legittima in quanto la questione della legittimazione passiva dell’IACP doveva essere valutata nei limiti del principio affermato dalla sentenza della Corte di Cassazione n. 834/97.

E’ di tutta evidenza dunque l’inammissibilità della riproposizione in questa sede di legittimità dei motivi in esame in quanto, come già ritenuto dalla Corte Territoriale, esorbitanti dall’ambito del giudizio di rinvio.

I ricorsi vanno in conclusione respinti con condanna dei ricorrenti in solido al pagamento delle spese processuali liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

Riunisce i ricorsi e li rigetta; condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese di giudizio in favore dell’Ater liquidate in Euro 5000,00 per onorari oltre Euro 200,00 per esborsi oltre spese generali e accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 16 marzo 2010.

Depositato in Cancelleria il 10 maggio 2010

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