Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11305 del 29/04/2021

Cassazione civile sez. I, 29/04/2021, (ud. 18/11/2020, dep. 29/04/2021), n.11305

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MELONI Marina – Presidente –

Dott. ACIERNO Maria – Consigliere –

Dott. CASADONTE Annamaria – rel. Consigliere –

Dott. BALSAMO Milena – Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 14459/2019 proposto da:

I.M., rappresentato e difeso dall’Avvocato Massimo

Rizzato, con studio in Vicenza, via Napoli 4;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, (OMISSIS);

– intimato –

avverso la sentenza n. 3077/2018 della Corte d’appello di Venezia,

depositata il 09/11/2018;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

18/11/2020 dal Consigliere Dott. Annamaria Casadonte.

 

Fatto

RILEVATO

che:

– I.M., cittadino (OMISSIS), ricorre avverso la sentenza della corte d’appello di rigetto del di lui gravame nei confronti del diniego della protezione internazionale e di quella umanitaria, statuiti dalla commissione territoriale prima e confermati poi dal tribunale;

– a sostegno delle domande di protezione egli ha allegato di essere originario di (OMISSIS), un piccolo centro dell’Edo State, di avere studiato a Lagos e di avere lavorato nello stato di Ebonyi e nel Delta State; ha riferito di essere successivamente rientrato nel paese di nascita (OMISSIS) per assisterla madre e di essere scappato per sottrarsi alle pressioni ricevute per entrare nella setta degli (OMISSIS) di cui il padre era l’autorità religiosa locale;

– ritenute non credibili le predette dichiarazioni e non provate le condizioni per il riconoscimento della protezione sussidiaria, nè quelle per il riconoscimento della protezione umanitaria, la corte veneziana confermava il diniego assunto nelle precedenti fasi del procedimento;

– la cassazione della sentenza d’appello è chiesta con ricorso affidato a due motivi;

– non ha svolto attività difensiva l’intimato Ministero dell’Interno.

Diritto

CONSIDERATO

che:

– il primo motivo, con cui si denuncia la violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 2, lett. a) e artt. 7 e 14, da parte della corte territoriale là dove ha ritenuto la non attendibilità della narrazione del ricorrente, è inammissibile poichè nel motivo ci si limita a ribadire la contraria tesi dell’attendibilità delle dichiarazioni del richiedente asilo senza fornire elementi probatori che giustifichino la critica formulata alla sentenza impugnata;

– il secondo motivo con cui si censura il diniego della protezione umanitaria per difetto di motivazione è pure inammissibile dal momento che non attinge la ratio decidendi posta dalla corte territoriale a fondamento del rigetto e costituita dalla constatazione dell’insussistenza di alcuna personale situazione di vulnerabilità soggettiva od oggettiva in capo al ricorrente e rilevante ai fini del rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari;

– l’inammissibilità di entrambi i motivi comporta l’inammissibilità del ricorso;

– nulla va disposto sulle spese di lite atteso il mancato svolgimento di attività difensiva da parte dell’intimato Ministero;

– ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile, il 18 novembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 29 aprile 2021

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