Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11305 del 29/04/2021
Cassazione civile sez. I, 29/04/2021, (ud. 18/11/2020, dep. 29/04/2021), n.11305
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MELONI Marina – Presidente –
Dott. ACIERNO Maria – Consigliere –
Dott. CASADONTE Annamaria – rel. Consigliere –
Dott. BALSAMO Milena – Consigliere –
Dott. SOLAINI Luca – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 14459/2019 proposto da:
I.M., rappresentato e difeso dall’Avvocato Massimo
Rizzato, con studio in Vicenza, via Napoli 4;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELL’INTERNO, (OMISSIS);
– intimato –
avverso la sentenza n. 3077/2018 della Corte d’appello di Venezia,
depositata il 09/11/2018;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del
18/11/2020 dal Consigliere Dott. Annamaria Casadonte.
Fatto
RILEVATO
che:
– I.M., cittadino (OMISSIS), ricorre avverso la sentenza della corte d’appello di rigetto del di lui gravame nei confronti del diniego della protezione internazionale e di quella umanitaria, statuiti dalla commissione territoriale prima e confermati poi dal tribunale;
– a sostegno delle domande di protezione egli ha allegato di essere originario di (OMISSIS), un piccolo centro dell’Edo State, di avere studiato a Lagos e di avere lavorato nello stato di Ebonyi e nel Delta State; ha riferito di essere successivamente rientrato nel paese di nascita (OMISSIS) per assisterla madre e di essere scappato per sottrarsi alle pressioni ricevute per entrare nella setta degli (OMISSIS) di cui il padre era l’autorità religiosa locale;
– ritenute non credibili le predette dichiarazioni e non provate le condizioni per il riconoscimento della protezione sussidiaria, nè quelle per il riconoscimento della protezione umanitaria, la corte veneziana confermava il diniego assunto nelle precedenti fasi del procedimento;
– la cassazione della sentenza d’appello è chiesta con ricorso affidato a due motivi;
– non ha svolto attività difensiva l’intimato Ministero dell’Interno.
Diritto
CONSIDERATO
che:
– il primo motivo, con cui si denuncia la violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 2, lett. a) e artt. 7 e 14, da parte della corte territoriale là dove ha ritenuto la non attendibilità della narrazione del ricorrente, è inammissibile poichè nel motivo ci si limita a ribadire la contraria tesi dell’attendibilità delle dichiarazioni del richiedente asilo senza fornire elementi probatori che giustifichino la critica formulata alla sentenza impugnata;
– il secondo motivo con cui si censura il diniego della protezione umanitaria per difetto di motivazione è pure inammissibile dal momento che non attinge la ratio decidendi posta dalla corte territoriale a fondamento del rigetto e costituita dalla constatazione dell’insussistenza di alcuna personale situazione di vulnerabilità soggettiva od oggettiva in capo al ricorrente e rilevante ai fini del rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari;
– l’inammissibilità di entrambi i motivi comporta l’inammissibilità del ricorso;
– nulla va disposto sulle spese di lite atteso il mancato svolgimento di attività difensiva da parte dell’intimato Ministero;
– ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile, il 18 novembre 2020.
Depositato in Cancelleria il 29 aprile 2021