Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11305 del 12/06/2020

Cassazione civile sez. III, 12/06/2020, (ud. 17/01/2020, dep. 12/06/2020), n.11305

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente –

Dott. DI FLORIO Antonella – Consigliere –

Dott. POSITANO Gabriele – Consigliere –

Dott. VALLE Cristiano – Consigliere –

Dott. MOSCARINI Anna – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 16395/2018 proposto da:

C.I., elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE DELLE

MILIZIE 114, presso lo studio dell’avvocato LUIGI PARENTI, che la

rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

G.P.D.C.A., elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA ARNOBIO, 11, presso lo studio dell’avvocato LUCA ZONETTI,

che lo rappresenta e difende;

– controricorrente –

e contro

T.G., TE.DI., TE.ST., BHW BAUSPARKASSE AG

SPA;

– intimati –

avverso la sentenza n. 7376/2017 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 23/11/2017;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

17/01/2020 dal Consigliere Dott. ANNA MOSCARINI.

Fatto

PREMESSO

che:

Il Tribunale di Roma, con sentenza n. 12811 del 2010, all’esito di un giudizio nel quale era stata disposta la riunione di due procedimenti, accolse la domanda proposta dagli eredi di Ta.Lu. e dichiarò l’inefficacia nei loro confronti di un atto di compravendita immobiliare, relativo ad un appartamento sito in (OMISSIS) stipulato in data 20/6/2003 da P.G., venditore, ed C.I., acquirente, con rogito del notaio Pu.An. e condannò il P. al risarcimento del danno nei confronti della C. rigettando la domanda da quest’ultima proposta nei confronti del notaio per responsabilità professionale. Era accaduto che, nelle more di un giudizio di appello promosso dagli eredi Ta. avverso una sentenza del Tribunale di Roma che aveva accolto la domanda di P.G. volta a far accertare il proprio acquisto per usucapione sull’immobile, il P. aveva stipulato con la C. l’atto di trasferimento della proprietà dell’immobile ed il notaio non aveva informato le parti che l’acquisto per usucapione del venditore era sub iudice, tanto da essere successivamente riformato con sentenza della Corte d’Appello di Roma del 23/6/2004 n. 2971. Nonostante tali circostanze il Tribunale, come riferito, rigettò la domanda della C. di accertamento della responsabilità professionale del notaio. La C. propose appello limitatamente a tale capo di sentenza e la Corte d’Appello di Roma, con sentenza n. 7376 del 23/11/2017, ha rigettato il suo appello ritenendo che, pur essendo il notaio onerato, oltre che dell’espletamento delle visure catastali relative all’immobile, anche di un dovere di consiglio nei confronti delle parti, tale dovere riguarda soltanto questioni tecniche che una persona non dotata di competenza specifica non sia in grado di percepire ma non può essere esteso a ricomprendere circostanze di fatto il cui accertamento rientri nella normale prudenza delle parti. Nel caso di specie il notaio aveva, nell’art. 2 del contratto, dato atto che la parte venditrice aveva acquistato il proprio diritto per usucapione in forza di una sentenza del Tribunale di Roma trascritta presso la conservatoria dei RR.II di Roma e non era tenuto ad informare la C. della precarietà di detto titolo di acquisto dovendo la medesima essere consapevole che la validità e l’efficacia del proprio acquisto erano subordinati alle vicende del giudizio sull’usucapione del bene in capo al venditore. Il notaio era esente da responsabilità anche in considerazione del fatto che la pendenza del giudizio di appello non aveva costituito oggetto di trascrizione e che la C. non aveva dimostrato nè allegato la sussistenza del nesso causale tra l’evento (mancata informazione) ed il dedotto danno e che, se fosse stata resa edotta delle possibili ed eventuali conseguenze negative derivanti dalla non definitività della sentenza in questione, essa non si sarebbe determinata all’acquisto.

Avverso la sentenza che, rigettando l’appello, ha condannato la C. alle spese del grado, la stessa C. ricorre per cassazione affidandosi ad un unico motivo, illustrato da memoria. Resiste il notaio Pu.An. con controricorso.

Con l’unico motivo di ricorso – violazione e falsa applicazione dell’art. 1176 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 – si censura la sentenza per l’errata valutazione della diligenza richiesta al notaio nell’espletamento dell’incarico professionale conferitogli. La misura della diligenza, in base all’art. 1176 c.c., comma 2, deve essere valutata, ad avviso della ricorrente, con riguardo alla natura dell’attività esercitata, con la conseguenza che il notaio risponde anche per colpa lieve. La Corte d’Appello, pur avendo dato correttamente atto del cd. dovere di consiglio gravante sul notaio, avrebbe erroneamente affermato che la C. era in possesso delle competenze necessarie per valutare la precarietà del titolo, tanto che ciò si era riverberato nella notevole esiguità del prezzo dell’immobile rispetto ai valori di mercato, mentre avrebbe dovuto ritenere che il notaio, per espletare con diligenza il proprio mandato, doveva segnalare all’acquirente la precarietà del titolo di acquisto del venditore. Ciò non solo in ragione dell’art. 1176 c.c., comma 2, ma anche con riguardo a plurimi articoli del Codice deontologico dei notai che impongono al professionista di informare le parti sulle possibili conseguenze della prestazione richiesta e di qualificare correttamente la fattispecie.

Il notaio, anche in assenza di una corretta pubblicità immobiliare (mancata trascrizione dell’atto di appello) avrebbe dovuto verificare presso i registri di cancelleria se la sentenza di primo grado relativa all’acquisto per usucapione dell’immobile fosse passata in giudicato, anche in ragione del fatto che una copia della sentenza, con la certificazione del suo passaggio in giudicato, era depositata presso l’ufficio dei registri immobiliari ai sensi degli artt. 2657 e 2658 c.c. e chiunque aveva il diritto di prendere visione ai sensi dell’art. 2673 c.c.. Il professionista, pertanto, una volta accortosi che la sentenza non era passata in giudicato, avrebbe dovuto pretendere dal P. l’esibizione dell’attestato di non aver proposto appello, mentre nessun accertamento era stato fatto dal notaio nè sollecitato dalle parti.

A sostegno di tale tesi la ricorrente cita giurisprudenza di questa Corte che, in fattispecie analoghe, ha ritenuto il notaio esente da responsabilità, in assenza di un accertamento giudiziale dell’acquisto di un bene per usucapione, solo allorchè ne abbia avvisato le parti (Cass. n. 2845 del 2007, Cass. n. 5158 del 2001), integrandosi, in difetto di tale informativa, una responsabilità fonte dell’obbligazione risarcitoria.

Diritto

CONSIDERATO

che:

-la causa presenta profili nomofilattici relativi alla estensione del cd. dovere di consiglio del notaio all’accertamento del mancato passaggio in giudicato di una sentenza che abbia dichiarato, in primo grado, l’acquisto per usucapione del bene da parte del venditore, in assenza di trascrizione dell’atto di appello;

– occorre decidere se il suddetto accertamento rientri o meno nel novero delle questioni tecniche della cui comunicazione il notaio è onerato o se l’omesso passaggio in giudicato della sentenza relativa al titolo del venditore debba essere conosciuta dalla parte, sì da esonerare il notaio dalla responsabilità per mancata informazione.

– in ragione della particolare rilevanza della questione di diritto su cui il Collegio deve pronunciarsi, è opportuna la trattazione della causa in pubblica udienza ai sensi dell’art. 375 c.p.c., comma 2.

PQM

Il Collegio, rilevata la particolare rilevanza della questione di diritto su cui deve pronunciarsi, rimette gli atti alla pubblica udienza ai sensi dell’art. 375 c.p.c., comma 2 e manda alla cancelleria per la fissazione della causa a nuovo ruolo e per le comunicazioni alle parti.

Così deciso in Roma, con ordinanza interlocutoria, nella Camera di Consiglio della Terza Sezione Civile, il 17 gennaio 2020.

Depositato in Cancelleria il 12 giugno 2020

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