Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11305 del 10/05/2010

Cassazione civile sez. I, 10/05/2010, (ud. 16/03/2010, dep. 10/05/2010), n.11305

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VITTORIA Paolo – Presidente –

Dott. SALVAGO Salvatore – Consigliere –

Dott. PICCININNI Carlo – Consigliere –

Dott. BERNABAI Renato – rel. Consigliere –

Dott. RAGONESI Vittorio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 10808/2005 proposto da:

COMUNE DI BARI (C.F. (OMISSIS)), in persona del Sindaco pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA FLAMINIA 79, presso

l’avvocato CICIOLA ROBERTO, rappresentato e difeso dall’avvocato

CAPRUZZI Biancalaura, giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

IMPREPAR-IMPREGILO PARTECIPAZIONI S.P.A. IN LIQUIDAZIONE (C.F.

(OMISSIS)), in proprio e quale mandataria dell’A.T.I. con

Aleandri S.r.l. (già Ines S.p.a.), in persona del procuratore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PAPINIANO 29, presso

l’avvocato RAVAIOLI MARCO, rappresentata e difesa dall’avvocato NITTI

Paolo, giusta procura a margine del controricorso;

– controricorrente –

contro

G.G.;

– intimata –

sul ricorso 15000/2005 proposto da:

G.E. in nome e per conto di G.G. (c.f.

(OMISSIS)), domiciliati in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la

CANCELLERIA CIVILE DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentati e difesi

dagli avvocati URSINI PIETRO, RICCARDI LUCIO, giusta procura in calce

al controricorso e ricorso incidentale;

– controricorrenti e ricorrenti incidentali –

contro

COMUNE DI BARI, IMPREGILO S.P.A.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 310/2004 della CORTE D’APPELLO di BARI,

depositata il 21/04/2004;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

16/03/2010 dal Consigliere Dott. RENATO BERNABAI;

udito, per il ricorrente, l’Avvocato R. CIOCIOLA, per delega, che ha

chiesto l’accoglimento del ricorso principale e rigetto del ricorso

incidentale;

udito, per la controricorrente, l’Avvocato P. NITTI che ha chiesto

l’accoglimento del ricorso incidentale, rigetto del ricorso

principale;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

GOLIA Aurelio, che ha concluso per il rigetto del ricorso principale,

accoglimento del ricorso incidentale.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione notificato il 12 giugno 1995 il signor G.G. conveniva dinanzi al Tribunale di Bari il comune di BARI e l’IMPREGILO s.p.a., nella veste di capogruppo del raggruppamento temporaneo d’imprese Impregilo s.p.a. – Aleandri s.p.a., per ottenere il risarcimento dei danni da accessione invertita avvenuta sulla porzione di mq. 225 del proprio fondo sito nel comune di Bari, località (OMISSIS), a seguito dell’occupazione d’urgenza in data (OMISSIS), in virtù del Decreto n. 44 del 1990 del sindaco, per la costruzione di una strada denominata (OMISSIS).

Esponeva:

– che l’occupazione era stata arbitrariamente estesa ad un’ulteriore porzione di area eccedente quella prevista nel decreto;

– che l’impresa concessionaria non aveva curato l’espletamento della procedura espropriativa entro la data de 31 luglio 1992, prevista quale termine di durata dell’occupazione e di completamento delle opere;

– che il comune di Bari con deliberazione della giunta municipale dell’8 aprile 1992, n. 1570 si era limitato a prorogare fino alla data del 31 dicembre 1994 il solo termine per l’ultimazione delle opere e per l’espletamento dell’espropriazione, e non pure quello di durata dell’occupazione: che quindi doveva ritenersi scaduto alla data del 31 luglio 1992, o, quanto meno, a quella del 31 luglio 1994 per effetto della proroga biennale prevista dalla L. n. 158 del 1991, art. 22;

– che tale situazione non era sanata dalla nuova occupazione d’urgenza disposta con decreto del sindaco dell’11 aprile 1995 n. 13 per la maggior estensione di metri quadri 1075, anche se motivato con l’esigenza di variare il progetto dell’opera pubblica per la salvaguardia di reperti archeologici rinvenuti in loco;

– che l’intera superficie era stata infine oggetto di trasformazione irreversibile ad opera della predetta impresa, concessionaria dei lavori, senza che fosse emesso alcun decreto di espropriazione.

Si costituivano ritualmente i convenuti.

Il comune di Bari eccepiva, in via preliminare, il difetto di legittimazione passiva e, nel merito, l’infondatezza della domanda;

chiedendo, in subordine, di essere manlevato dall’Impregilo.

Quest’ultima eccepiva, a sua volta, il difetto di giurisdizione dell’A.G.O. e l’incompetenza per materia del tribunale e, nel merito, chiedeva il rigetto della domanda.

Con sentenza non definitiva 17 ottobre 1996 il Tribunale di Bari respingeva le eccezioni pregiudiziali disponendo, con ordinanza, il prosieguo istruttorio, con ammissione di una consulenza tecnica d’ufficio.

Con sentenza definitiva 22 dicembre 2000 condannava, poi, la sola Impregilo s.p.a. al pagamento della determinazione dell’indennità di occupazione, liquidata in L. 348.080 per i 225 m2 di cui al decreto autorizzativo n. 44/90 del sindaco di Bari; mentre condannava entrambi i convenuti al risarcimento del danno per l’occupazione acquisitiva della sola superficie di mq. 110, liquidato in L. 396.000, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali.

Rigettava la domanda riconvenzionale del comune di Bari e condannava i convenuti alla rifusione delle spese dì giudizio sostenute dal sig. G..

In parziale riforma delle decisioni, la Corte d’appello di Bari con sentenza 21 aprile 2004, sui gravami hinc et inde proposti, poneva a carico del solo comune di Bari il risarcimento dei danni per la perdita della proprietà del suolo dell’estensione di metri quadri 1300, circa, di cui ai decreti di occupazione n. 44 del 1990 e n. 13 del 1995, liquidato nella somma di L. 4.680.000, oltre la rivalutazione monetaria e gli interessi legali sulle somme via via rivalutate annualmente; mentre, condannava in solido il comune di Bari e la Impregilo s.p.a. al pagamento dell’indennità di occupazione legittima, determinata in L. 1.315.580, oltre interessi legali. Condannava il comune alla rifusione di metà delle spese giudiziali sostenute dall’attore, compensata la residua metà, nonchè alla rifusione delle spese processuali sostenute dall’Impregilo.

Per quanto tuttora rilevante ai fini del decidere, la corte motivava :

– che l’Impregilo aveva ottenuto dal comune di Bari un’apposita delega per occupare e poi acquisire le aree destinate alla realizzazione dell’opera pubblica, in nome e nell’interesse esclusivo del comune, onerato dei relativi costi e beneficiario dell’opera;

– che quindi sul comune di Bari gravava la responsabilità della mancata emanazione tempestiva del decreto di esproprio all’origine dell’illecito; che, per quanto riguardava l’appello del G., volto al riconoscimento dell’esatto oggetto della sua richiesta di danni, appariva erronea la sua limitazione alla sola zona di mq. 225, occupata di urgenza a seguito del decreto sindacale del 23 aprile 1990, operata dal tribunale sulla base della riserva di agire in separata sede, inizialmente formulata dall’attore in ordine alla seconda procedura ablatoria: riserva, da ritenere superata, dal momento che anche la superficie di mq. 1075, di cui era stato autorizzata l’occupazione con decreto 11 aprile 1995, era stata irreversibilmente trasformata e doveva quindi ritenersi ricompresa nell’ambito oggettivo della domanda iniziale; mentre, restava indubbiamente esclusa l’ulteriore area di mq. 437, non contemplata nei due decreti autorizzativi e dunque oggetto di occupazione usurpativa, di natura e presupposti diversi rispetto all’occupazione appropriativa fatta valere con l’atto introduttivo.

Avverso la sentenza, non notificata, proponeva ricorso per cassazione il comune di Bari, articolato in due motivi e notificato il 20 aprile 2005;

Deduceva:

1) la violazione delle norme di ermeneutica contrattuale di cui all’art. 1362 c.c., e segg., nonchè la carenza di motivazione nell’accertamento della propria legittimazione passiva, senza rilevare la concessione traslativa disposta in favore della Impregilo, che la rendeva responsabile unica dell’illecito;

2) la violazione delle norme di diritto in tema di legittimazione passiva e la carenza di motivazione nell’accertamento negativo della titolarità, da parte dell’Impregno, di una vera e propria concessione traslativa, ai fini dell’obbligazione indennitaria.

Resistevano con distinti controricorsi sia l’Imprepar-Impregilo Partecipazioni s.p.a. in liquidazione – in proprio, quale cessionaria del ramo d’azienda” B.U. Varie dell’Impregno s.p.a., e nella veste di capogruppo dell’A.T.I. con l’Aleandri s.r.l. – sia il sig. G. G., rappresentato dalla propria figlia G.E., che proponeva altresì ricorso incidentale affidato a tre motivi, con i quali deduceva:

1) la carenza di motivazione in ordine alla mancata condanna della società temporanea di imprese in solido con il comune di Bari al risarcimento dei danni da occupazione acquisitiva, data l’inopponibilità delle clausole della convenzione relative alla concessione della sola costruzione e considerato l’affidamento riposto nell’apparente legittimazione passiva dell’impresa;

2) la carenza di motivazione nell’esclusione della responsabilità della concessionaria per l’occupazione di aree eccedenti la superficie indicata nei decreti autorizzativi e nell’omessa condanna al risarcimento del danno per l’occupazione della maggiore estensione utilizzata;

3) la violazione della L. n. 359 del 1992, art. 5 bis, nonchè la carenza di motivazione in ordine all’irrilevanza della variante sopravvenuta della destinazione urbanistica del fondo espropriato e l’illegittimità delle nuove previsioni, suscettibili di disapplicazione L. n. 2248 del 1865, ex art. 5, allegato E).

Tutte le parti depositavano memoria illustrativa nei termini di cui all’art. 378 cod. proc. civ..

All’udienza del 16 marzo 2010 il Procuratore generale e i difensori delle parti precisavano le rispettive conclusioni come da verbale, in epigrafe riportate.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Dev’essere preliminarmente disposta la riunione del ricorso principale n.10.808 R.G. 2005 e del ricorso incidentale n. 15.000 R.G. 2005, entrambi proposti avverso la medesima sentenza (art. 335 cod. proc. civ.).

Il comune di Bari deduce la violazione delle norme di ermeneutica contrattuale di cui all’art. 1362 c.c., e segg., nonchè la carenza di motivazione nell’accertamento della propria legittimazione passiva esclusiva.

Analoga censura è stata sollevata dal G. con il primo motivo del ricorso incidentale, che quindi va trattato congiuntamente.

La censura è fondata.

Al riguardo, il Tribunale di Bari aveva affermato la responsabilità solidale di entrambi i convenuti in ordine all’illecito aquiliano da accessione invertita del suolo di proprietà del G.. Per contro, la Corte d’appello di Bari è andata di diverso avviso, sul rilievo della delega concessa dal comune all’Impregilo per occupare e poi acquisire le aree destinate all’opera pubblica programmata. Ne ha concluso che l’impresa avesse agito sempre nell’interesse esclusivo del comune, beneficiario dell’attività espropriativa e, per l’effetto, responsabile unico della trasformazione irreversibile del fondo, per essere venuto meno all’obbligo di emanazione tempestiva del decreto di esproprio.

In contrario si osserva che l’intempestivo completamento della regolare procedura espropriativa non esonera, comunque, da corresponsabilità l’impresa, autrice materiale del fatto illecito dell’occupazione acquisitiva, in concorso con il comune di Bari, colpevole del ritardo (Cass., sez. 19 Ottobre 2007, n. 21096).

Ciò, in applicazione del principio per cui chiunque abbia dato un contributo causale al danno ingiusto ne deve rispondere.

Nè costituisce causa di esonero la mancata estensione della delega al compimento di tutte le operazioni ablatorie, essendo onere del delegato verificare la perdurante vigenza e validità del titolo che costituisce la fonte dei suoi poteri ed attivarsi affinchè la fattispecie si mantenga entro la sua fisiologica cornice di legittimità.

Con il secondo motivo de ricorso incidentale il G. censura la carenza di motivazione in ordine alla responsabilità della concessionaria per l’occupazione di aree eccedenti la superficie indicata nei decreti autorizzativi.

Il motivo è fondato.

Non è decisivo il nomen juris attribuito dalla parte all’illecito aquiliano consistente nell’occupazione e trasformazione irreversibile di una porzione di terreno di mq. 437, non ricompresa nei due successivi decreti autorizzativi del sindaco. Rilevante, sotto il profilo ermeneutica, è invece la valutazione degli elementi costitutivi della domanda, al fine di accertare se, al di là delle definizioni più o meno appropriate – ma comunque non vincolanti per il giudice – si sia perseguito il medesimo petitum risarcitorio in ordine ad un danno sostanzialmente omogeneo (anche sotto il profilo dei criteri legali di liquidazione), sulla base della causa petendi esposta nell’atto di citazione.

In questo senso, la sentenza impugnata è manchevole, perchè si è limitata ad una distinzione astratta fra le due fattispecie della occupazione appropriativa ed usurpativa, sul presupposto che la domanda risultasse preclusa, in parte qua, in conseguenza della configurazione giuridica delineata dal G..

La decisione va quindi cassata, con rinvio, nei limiti sopra indicati, affinchè la corte territoriale riesamini il problema della diversità di presupposti e di effetti in concreto riconoscibile alla occupazione delle varie aree di proprietà del ricorrente incidentale.

Inammissibile risulta, invece, l’ulteriore censura sulla ritenuta inedificabilità della porzione di terreno ricompresa nella particella (OMISSIS), risolventesi in una difforme valutazione dell’efficacia – ritenuta conformativa dalla corte territoriale – della variante introdotta e del vincolo attribuito al fondo in questione dalle mutate previsioni urbanistiche: valutazione, volta a un sindacato di merito della decisione che appare sorretta da diffusa motivazione, immune da vizi logici.

Il regolamento delle spese della presente fase di legittimità è rimesso al giudice di merito, in sede di rinvio.

PQM

– Riunisce i ricorsi;

– accoglie il ricorso principale del comune di Bari ed i primi due motivi del ricorso incidentale, nei limiti di cui in motivazione, respinto il terzo;

– cassa la sentenza impugnata in parte qua e rinvia la causa alla Corte d’appello di Bari, in diversa composizione, anche per il regolamento delle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 16 marzo 2010.

Depositato in Cancelleria il 10 maggio 2010

 

 

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