Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11305 del 09/05/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 09/05/2017, (ud. 03/02/2017, dep.09/05/2017),  n. 11305

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. RAGONESI Vittorio – Presidente –

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Consigliere –

Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere –

Dott. ACIERNO Maria – rel. Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 14616-2014 proposto da:

SI.LAR. SRL, (P.I. (OMISSIS)), in persona del legale rappresentante

liquidatore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, SCIPIONI

110, presso lo studio dell’avvocato NICOLA D’IPPOLITO, rappresentata

e difesa dall’avvocato FABRIZIO GENCO;

– ricorrente-

contro

MEDIFIN SRL (P.I. (OMISSIS)), in persona dell’Amministratore Unico,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA BORSI GIOSUE’ 4, presso lo

studio dell’avvocato CHRISTIAN ARTALE rappresentata e difesa

dall’avvocato GIOVANNI CRIME;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1762/2013 della CORTE D’APPELLO di PALERMO,

depositata il 25/11/2013;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 03/02/2017 dal Consigliere Dott. MARIA ACIERNO.

Fatto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Corte d’Appello di Palermo ha rigettato l’impugnazione proposta avverso il lodo arbitrale reso in data 09/10/2009 in ordine ad una controversia intercorsa tra Medifin e SI.LA.R. ed avente ad oggetto) la richiesta di pagamento da parte della Medifin della provvigione dovuta per aver predisposto un business plan ed aver ottenuto un finanziamento per 250.000 Euro in favore di SI.LA.R.

A sostegno del rigetto, per quel che ancora interessa la Corte ha affermato che il lodo non è stato emesso in violazione del principio del contraddittorio, in quanto tutte le comunicazioni relative al procedimento in questioni sono state regolarmente effettuate alle parti mediante raccomandata con avviso di ricevimento. In particolare, precisa la Corte, dopo la regolare costituzione del contraddittorio l’Arbitro ha ritenuto opportuno) riassegnare i termini per memorie in mancanza della comparizione della SILA.R. Il secondo avviso, relativo all’udienza del 12/5/2009 è stato spedito all’indirizzo esatto il 14/4/2009 come da ricevuta postale, ma non è stato ritirato con conseguente formazione della compiuta giacenza.

Avverso tale pronuncia ha proposto ricorso per cassazione la SUA R ed ha resistito con controricorso la Medifin s.r.l..

Nell’unico motivo di ricorso la ricorrente deduce la violazione dell’art. 816 bis c.p.c. e art. 829, comma 1, n. 9, nonchè la violazione della L. n. 890 del 1982, art. 8, per non avere la Corte d’Appello rilevato il vizio di costituzione del contraddittorio, non potendosi applicare alla fattispecie la regola del perfezionamento dell’invio per compiuta giacenza non trattandosi di notifica a mezzo posta. Al riguardo si osserva che in difetto dell’avviso di ricevimento non può darsi comunicazione valida a mezzo) raccomandata, tanto più che in mancanza di disposizione proveniente dall’arbitro unico di provvedere con notifica a mezzo posta non vi è stato l’invio della seconda raccomandata. Per tale carenza la ricorrente non ha potuto interloquire nel merito del giudizio arbitrale.

La parte controricorrente evidenzia che la prima convocazione relativa alla prima udienza del giudizio arbitrale veniva regolarmente comunicata a mezzo posta alla SI.LA.R. come da avviso di ricevimento sottoscritto dal legale rappresentante (avviso di ricevimento sottoscritto il 25/3/2009 per l’udienza del 10/4/2009). Tale convocazione conteneva oltre all’indicazione dell’udienza, anche termine per memorie e per nomina avvocati.

Tale indicazione trova puntuale riscontro nella riproduzione integrale della decisione arbitrale contenuta nel ricorso (pag. 8) oltre ad essere positivamente ed insindacabilmente accertata dalla Corte d’Appello che dà atto, ancorchè in via generale, a pag. 5, sest’ultima riga, di aver verificato gli avvisi di ricevimento.

La successiva convocazione, alla luce dell’incontestata valida ed efficace comunicazione della prima udienza ha costituito un’ ulteriore possibilità per la SI.LA.R di costituirsi in giudizio, in virtù del principio di libertà delle forme che caratterizza il giudizio arbitrale, ma non ha inficiato la valida costituzione del contraddittorio mediante il primo avviso di convocazione, regolarmente ricevuto) e sottoscritto in ossequio ai principi contenuti nella sentenza n. 15455 del 2012 citata dal ricorrente.

Rilevato che la memoria depositata dal ricorrente, reiterando le argomentazioni esposte nel ricorso, non offre elementi per superare i predetti rilievi, il ricorso deve essere rigettato, con applicazione del principio della soccombenza in ordine alle spese di lite.

PQM

La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente a rifondere al controricorrente le spese processuali, liquidate in Euro 7000 per compensi, 100 per esborsi, oltre accessori di legge.

Dà atto altresì della ricorrenza dei presupposti di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater.

Così deciso in Roma, il 3 febbraio 2017.

Depositato in Cancelleria il 9 maggio 2017

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