Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11304 del 29/04/2021

Cassazione civile sez. I, 29/04/2021, (ud. 18/11/2020, dep. 29/04/2021), n.11304

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MELONI Marina – Presidente –

Dott. ACIERNO Maria – Consigliere –

Dott. CASADONTE Annamaria – rel. Consigliere –

Dott. BALSAMO Milena – Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 11842/2019 proposto da:

O.A.C., rappresentato e difeso dall’Avvocato Maria Pia

Rizzo, del Foro di Padova con studio in Veggiano (PD), via Borgo S.

Maria 53;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, (OMISSIS), ope legis domiciliato in Roma, Via

dei Portoghesi 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che lo

rappresenta e difende;

– resistente –

avverso la sentenza n. 785/2019 della Corte d’appello di Venezia,

depositata il 05/03/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

18/11/2020 dal Consigliere Dott. Annamaria Casadonte.

 

Fatto

RILEVATO

che:

– O.A.C., cittadino (OMISSIS), ricorre avverso la sentenza della corte d’appello di Venezia che aveva respinto il di lui gravame nei confronti dell’ordinanza del tribunale veneziano di diniego della protezione internazionale nella forma dello status di rifugiato, della protezione sussidiaria e di quella umanitaria;

– a sostegno delle sue domande egli ha allegato di essere fuggito dalla Nigeria, (OMISSIS) dove era nato, a seguito delle vicissitudini innescate dalla decisione del padre di non inserirlo nel movimento (OMISSIS), nato per la liberazione del Biafra, ed anzi di lasciare lui stesso il gruppo; detta decisione era stata contestata dai componenti del movimento i quali nel corso di una lite avevano ucciso i suoi genitori; nel corso dello scontro egli appena dodicenne veniva ferito e buttato dalla finestra; ha riferito di essere riuscito a fuggire in Egitto con l’aiuto di un vicino, di essersi poi trasferito in Turchia e da lì, transitando per la Grecia, era riuscito a entrare in Italia per recarsi in Svizzera in cerca di un lavoro;

– ritenendo non credibile il suo racconto la corte territoriale ha negato qualunque forma di protezione c.d. individualizzata (rifugio e protezione sussidiaria del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, ex lett. a) e b)) così come quella sussidiaria connessa alla situazione di violenza indiscriminata, esclusa in ragione delle informazioni sulla situazione generale della zona di provenienza del richiedente ed assunte attraverso i report ufficiali ed aggiornati; la corte veneziana ha infine escluso in ragione della non credibilità del racconto e del tempo comunque trascorso dai fatti narrati, la ricorrenza dei presupposti per il rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari;

– la cassazione della sentenza impugnata è chiesta sulla base di cinque motivi;

– l’intimato Ministero si è costituito ai soli fini dell’eventuale partecipazione all’udienza di discussione della causa sensi dell’art. 370 c.p.c., comma 1.

Diritto

CONSIDERATO

che:

– con il primo motivo si censura, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5 e all’art. 360 bis c.p.c., la violazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3 e del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 3 e violazione del principio di diritto formulato dalle sezioni unite con la sentenza 27.310 del 2008 per omessa valutazione di prove circa fatti decisivi oggetto di discussione tra le parti e per l’errata valutazione della presunta insufficienza probatoria; si denuncia altresì la violazione dell’art. 111 Cost., comma 1, per contraddittorietà dei provvedimenti giurisdizionali con particolare riferimento ad ordinanza n. 1440 del 2015 emessa dal tribunale di sorveglianza di Venezia in data 19 maggio 2019, prodotta in atti;

– assume, in particolare, il ricorrente l’erroneità del mancato riconoscimento di una condizione di vulnerabilità ricollegata allo stato psichico depressivo causato da grave disturbo post traumatico da stress di tipo cronico diagnosticato al ricorrente;

– la censura è inammissibile perchè non attinge la motivazione del diniego della protezione umanitaria che è fondato sulla duplice argomentazione della ritenuta inattendibilità della vicenda riferita dal ricorrente e sulla constatazione del lungo tempo trascorso che rileva ai fini della causalità della condizione psichica allegata a conforto della personale vulnerabilità;

– poichè l’allegazione risulta essere stata vagliata dal giudice d’appello, la denuncia appare inammissibile perchè finisce per attingere al merito dell’apprezzamento svolto dal giudice che è insindacabile nei termini formulati;

– con il secondo motivo si censura la sentenza impugnata per avere omesso di provvedere in merito alla richiesta espressa di ctu ai fini dell’accertamento effettivo della vulnerabilità del ricorrente;

– anche tale censura appare inammissibile per quanto già osservato in relazione al primo motivo, trattandosi di valutazione sulle circostanze di fatto allegate dal ricorrente e che il giudice del merito ha motivatamente ritenuto non superare il vaglio di credibilità;

– con il terzo motivo si denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 7 e art. 1 della Convenzione di Ginevra del 28/7/1951 e degli artt. 2 e 10 Cost., per non avere la corte territoriale riconosciuto la vulnerabilità del richiedente quale appartenente alla religione cristiana e la sua persecuzione per fini religiosi e politici così erroneamente negando lo status di rifugiato;

– la censura appare inammissibile perchè il ricorrente non ha allegato fatti storici che possano inficiare la valutazione sulla insussistenza della asserita persecuzione con la conseguenza che anche tale censura finisce per attingere la valutazione del giudice del merito in ordine alla prova e rilevanza di quanto allegato;

– con il quarto motivo si denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la sentenza impugnata per non avere riconosciuto la pericolosità della zona di appartenenza del ricorrente negandogli di conseguenza la protezione sussidiaria ai sensi del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c);

– la censura è inammissibile perchè il ricorrente indica solo genericamente il report dell’UNHCR su cui si fonda la censura sollevata a fronte delle fonti dettagliate che la corte territoriale indica nella sentenza (cfr. pagg. 7 e 8 della sentenza), distinguendo la situazione delle diverse aree statali e geografiche della Nigeria con specifico riferimento a quella di provenienza del ricorrente;

– con il quinto motivo si censura, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 ed all’art. 360 bis c.p.c., la sentenza impugnata nella parte in cui ha rigettato l’istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato per asserita manifesta infondatezza dell’impugnazione violando la normativa in materia;

– la censura è inammissibile non deducendo il ricorrente la violazione di principi interpretativi in materia di ammissione al patrocinio a spese dello Stato ma contestando la conclusione formulata dal giudice del merito, insindacabile nei termini denunciati;

– in definitiva, l’inammissibilità di tutti i motivi, comporta l’inammissibilità del ricorso;

– nulla va disposto sulle spese di lite in ragione dell’assenza di effettiva attività difensiva da parte del Ministero resistente;

– ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile, il 18 novembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 29 aprile 2021

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA