Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11304 del 09/05/2017

Cassazione civile, sez. VI, 09/05/2017, (ud. 03/02/2017, dep.09/05/2017),  n. 11304

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. RAGONESI Vittorio – Presidente –

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Consigliere –

Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere –

Dott. ACIERNO Maria – rel. Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 2242-2016 proposto da:

B.M., elettivamente domiciliata in ROMA PIAZZA RE DI ROMA 21,

presso lo studio dell’avvocato ANGELO FIUMARA, che la rappresenta e

difende;

– ricorrente –

contro

C.F. elettivamente domiciliato in ROMA MUZIO CLEMENTI 48,

presso lo studio dell’avvocato SAMMARCO PIEREMILIO, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato ROSALBA CARMEN

BITETTI;

– controricorrente –

avverso il decreto della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il

13/07/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 03/02/2017 dal Consigliere Dott. ACIERNO MARIA.

Fatto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Nel 2014 B.M. ha impugnato il decreto depositato dal Tribunale per i Minorenni di Roma che, decidendo sul ricorso proposto dal padre del minore C.G., ha stabilito l’affidamento condiviso del figlio ad entrambi i genitori con collocamento presso il padre e determinava tempi e modi di frequentazione con la madre. Il Tribunale ha affermato che il padre è stato ritenuto maggiormente in grado di occuparsi quotidianamente del figlio, di assicurargli un adeguato sostegno) morale e la serenità e l’equilibrio necessari per la sua crescita.

In sede di Corte d’Appello, la B. ha chiesto che fosse disposto il prevalente collocamento presso di lei e, in via subordinata, nel caso in cui fosse confermato il collocamento presso il padre, che le fosse concessa una rimodulazione degli incontri di visita tra lei ed il figlio. La B. ha evidenziato inoltre il disagio che il figlio ha continuato a manifestare in seguito all’insufficiente presenza della madre nella sua vita, lamentando che il Tribunale aveva ingiustamente sottovalutato le sue capacità genitoriali e non aveva tenuto conto dei gravi comportamenti negativi avuti dal padre. Si costituiva il C., contestando) quanto affermato dalla B. e deducendo che le argomentazioni e le deduzioni della stessa erano già state valutate dal Tribunale. Il PG concludeva chiedendo il rigetto del reclamo dal momento che la situazione del minore ed i rapporti del medesimo) con i genitori sono sostanzialmente stabilizzanti ed accettati dal milione, che peraltro era stato assecondato nella sua richiesta di stare più tempo con la madre. La Corte d’Appello rigettava il reclamo proposto dalla B., confermando il decreto del Tribunale per i Minorenni. Il giudice d’appello riteneva che fosse da confermare il collocamento del minore presso il padre dal momento) che, anche alla luce della relazione aggiornata dei Servizi Sociali, non emergevano segnali di disagio del minore, la cui condizione appariva stabile e sana.

Avverso tale pronuncia ha proposto ricorso per cassazione dalla B. affidato ai seguenti motivi:

1) violazione dell’art. 111 Cost., art. 132, comma 2, art. 118 disp. c.p.c., artt. 315 e ss., artt. 155 e ss. c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4: la Corte d’Appello si sarebbe limitata a fare proprie solo le mere risultanze di una relazione dei Servizi Sociali generica e lacunosa e non avrebbe fornito alcuna spiegazione logico giuridica del perchè avesse ritenuto non sussistere alcun pregiudizio del minore a seguito della mancata assidua presenza della madre, nè a chiarire come avesse ritenuto sufficiente la stessa malgrado senza alcuna indagine circa le condizioni del minore medesimo;

2) violazione dell’art. 115 e 116 c.p.c., artt. 2967, 315 e ss., artt. 155 e ss. c.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3: il giudice d’appello avrebbe fatto affidamento e dato valore assoluto di prova esclusivamente alla relazione dei Servizi Sociali la duale non può assurgere a fondamento per sostenere un provvedimento grave che priva al minore in tenera età della necessaria presenza e frequentazione quotidiana della madre. La relazione non effettuerebbe alcuna concreta e specifica indagine circa l’effettivo stato del minore;

3) omessa pronuncia circa un fatto decisivo del Giudice che è stato oggetto di discussione tra le parti ex art. 360 c.p.c., n. 5: la Corte d’Appello avrebbe erroneamente motivato le ragioni del proprio convincimento, facendo esclusivo riferimento alla relazione dei Servizi Sociali e omettendo di prendere in esame fatti decisivi del giudizio oggetto di discussione tra le parti. Ad esempio, la circostanza che la ricorrente viva fuori Roma risulta pacificamente superata in seguito al trasferimento della stessa e l’inserimento del minore nella famiglia della ricorrente risulta essere più che idoneo, essendovi un quadro familiare assolutamente tranquillo.

4) violazione degli artt. 61, 336 bis, 337 ter e 337 octies c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4: la Corte avrebbe omesso di disporre una consulenza tecnica psicologica e ciò malgrado tale mezzo istruttorio fosse stato espressamente richiesto.

Resiste con controricorso C.F..

I primi tre motivi di ricorso, analizzabili congiuntamente perchè logicamente connessi, sono inammissibili perchè volti a censurare la valutazione dei fatti e delle risultanze istruttorie compiuta dalla Corte d’Appello incensurabilmente in quanto del tutto adeguatamente argomentata. Tutti i profili evidenziati nei motivi di ricorso sono stati adeguatamente motivati dalla Corte d’Appello e non si ravvisano le omissioni indicate, dovendosi peraltro osservare che il giudice del merito non è tenuto a dare conto di tutte le emergenze istruttorie documentali od orali ma solo di quelle che ritiene rilevanti.

Il quarto motivo è inammissibile. L’ammissione della consulenza tecnica d’ufficio rientra nei poteri discrezionali del giudice di merito sicchè il giudice può decidere di non disporre tale consulenza in tutti i casi in cui egli abbia già acquisito elementi sufficienti a fondare il proprio convincimento. Inoltre, la motivazione del diniego può anche essere implicitamente desumibile dal contesto generale delle argomentazioni svolte e dalla valutazione del quadro probatorio unitariamente considerato effettuata dal suddetto giudice (ex multis Cass. Civ. n. 10007 del 2008, n. 15219 del 2007).

La memoria depositata dalla ricorrente, reiterando le argomentazioni svolte nel ricorso, non offre elementi per superare i predetti rilievi di inammissibilità, in quanto – esclusa la denunciata “assoluta carenza di motivazione” – le censure prospettate sono dirette a sollecitare un nuovo esame delle questioni di fatto già oggetto di insindacabile accertamento in sede di merito.

Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile con applicazione del principio della soccombenza in ordine alle spese processuali.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna la ricorrente a rifondere al controricorrente le spese processuali, liquidate in Euro 3000 per compensi, 100 per esborsi, oltre accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 3 febbraio 2017.

Depositato in Cancelleria il 9 maggio 2017

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