Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11303 del 31/05/2016


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 11303 Anno 2016
Presidente: CAPPABIANCA AURELIO
Relatore: GRECO ANTONIO

Irpeg e l’or
versamento
termini

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
AGENZIA DELLE ENPIBAXE,

in persona del Direttore pro tempore,

rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato,
presso la quale è domiciliata in Roma in via dei Portoghesi n.
12;
– ricorrente contro
TRAF1LEE1E

sun PAOLO srl,

rappresentata e difesa dall’avv.

Luciano Filippo Bracci, presso il quale è elettivamente
domiciliato in Roma al largo del Teatro Valle n. 6;
cantroxicorrente —

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale
della Lombardia n. 111/50/06, depositata il 10 novembre 2008(30,:,
Udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 13 maggio 2015 dal Relatore Cons. Antonio Greco;
udito

l’avv.

Luciano

Filippo

Bracci

per

la

controricorrente;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. Paola Mastroberardino, che ha concluso per
l’accoglimento del ricorso.

Data pubblicazione: 31/05/2016

~amammo DEL PROCESSO
L’Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione,
sulla base di due motivi, nei confronti della sentenza della
Commissione tributaria regionale della Lombardia che,
rigettandone l’appello, ha confermato l’annullamento della
cartella di pagamento emessa a carico della srl Trafilerie San
Paolo per il ritardato versamento delle imposte a saldo – IRPEG,
ILOR

e imposta sul patrimonio netto – relative al 1995.

d.P.R. n. 602 del 1973 e 9, secondo coma, del d.P.R. n. 600 del
1973 i versamenti a saldo andavano effettuati nel termine entro
CUI va presentata la dichiarazione dei redditi, vale a dire
“entro un mese dall’approvazione del bilancio”, intervenuta nella
specie il 30 aprile 1996, mentre dichiarazione e versamenti erano
stati eseguiti il 31 maggio 1996, riteneva che nel caso in esame,
in cui il termine di un mese era decorso dal 1 ° maggio, ben
poteva ravvisarsi una situazione di obiettiva equivocità in
ordine alla scadenza del mese, se il 30 o piuttosto il 31 maggio.
Poteva pertanto applicarsi l’art. 10 della legge n. 212 del 2000
che, disponendo in ordine alla tutela dell’affidamento e della
buona fede e agli errori del contribuente, prevede che “le
sanzioni non sono comunque irrogate quando la violazione dipende
da obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull’ambito
di applicazione della norma tributaria”.
La società contribuente resiste con controricorso,
illustrato con successiva memoria.
WITIVT DMA rearsiaz

Con il primo motivo, denunciando violazione degli artt. 9
del d.P.R. n. 600 del 1973 (nel testo in vigore ratione
teffporis), 8 del d.P.R. n. 602 del 1973 e 2963, quarto comma,
cod. civ., l’amministrazione ricorrente assume Che per i termini
mensili il decorso del tempo si ha, indipendentemente
dall’effettivo numero dei giorni compresi nel rispettivo periodo,
allo spirare del giorno corrispondente a quello del mese
iniziale, e senza che trovi applicazione la regola dettata
dall’art. 2963, secondo comma, cod. civ., per cui dies a quo non
computatur, dies ad quer computatur.

2

Il giudice d’appello, posto che a norma degli artt. 8 del

Con il secondo motivo, premesso che sulla base della
giurisprudenza di legittimità la fattispecie esulerebbe dal campo
di applicazione dell’art. 10, coma 3, della legge n. 212 del
2000, la motivazione della decisione sarebbe insufficiente in
quanto non chiarirebbe le pluralità di prescrizioni il cui

coordinamento appaia difficoltoso per l’equivocità del contenuto,
derivante da elementi positivi di confusione, né l’onere di
allegazione di tali elementi sarebbe stato soddisfatto dal
Il primo motivo è fondato, atteso che, secondo il

consolidato orientamento di questa Corte, “per i termini mensili
o annuali si osserva, a norma degli artt. 155, secondo comma,
cod. proc. civ. e 2963, quarto comma, cod. civ., il sistema della
computazione civile, non ex numero bensì ex numinatjone oderum,
nel senso che il decorso del tempo si ha, indipendentemente
dall’effettivo numero dei giorni compresi nel rispettivo periodo,
allo spirare del giorno corrispondente a quello del mese
iniziale” (Cass. n. 11491 del 2012, n. 9701 del 1997, n. 4310 del
2015; in particolare, con riferimento al termine di cui all’art.
9, secondo coma, del d.P.R. n. 600 del 1973, Cass. n. 1825 del
2001).
E’del pari fondato il secondo motivo, ove si consideri che
per le sanzioni amministrative per violazioni tributarie “può
ravvisarsi l’incertezza normativa obiettiva, che è causa di
esenzione del contribuente da responsabilità, quando la
disciplina da applicare si articoli in una pluralità

di

prescrizioni, il cui coordinamento appaia concettualmente
difficoltoso, per l’equivocità del loro contenuto, con
conseguente insicurezza del risultato interpretativo ottenuto,
riferibile non già ad un contribuente generico o
professionalmente qualificato o all’Ufficio finanziario, bensì al
giudice, unico soggetto dell’ordinamento cui è attribuito il
potere-dovere di accertare la ragionevolezza di una determinata
interpretazione” (Cass. n. 4393 del 2014).
Nella specie, il giudice in effetti non ha spiegato quali
sono le pluralità di prescrizioni il cui coordinamento appaia
concettualmente difficoltoso per l’equivocità del contenuto,
derivante da elementi positivi di confusione.

3

contribuente.

INEWEDAROGISTRAZIONK
Al SENSI DEL D.P.R. 26/4/1986
N.131 TAB. ALL. B « N. 3

MATERIA TRIBUTARIA

Né ha pregio l’eccezione di giudicato interno, sollevata
dalla società contribuente, secondo la quale avendo l’ufficio
impugnato la decisione di primo grado sotto l’unico profilo della
violazione dell’art. 2963 ood. civ., sull’applicazione alla
fattispecie dell’art. 10 dello statuto del contribuente si
sarebbe formato “il giudicato che, se pur non fatto valere in
appello” osterebbe alla proposizione del ricorso per cassazione”.
La ratio decidendi della sentenza cli primo grado è infatti
in effetti leggersi nel rodo in cui lo ha …. interpretato la
contribuente… “, e l’impugnazione dell’Ufficio è, come si evince
già dalla sentenza inpugnata, diretta a sostenere che tale
lettura “secondo l’ufficio non è consentita, in quanto deve farsi
riferimento al disposto di cui all’art. 2963 cod. civ., che pone
un criterio generale per il computo del tempo anche per i
rapporti di diritto sostanziale “. Ciò è sufficiente a ritenere
contestata in radice l’equivocità della normativa e l’insicurezza
del risultato interpretativo conseguibile.
Il ricorso deve essere pertanto accolto, la sentenza
inpugnata deve essere cassata e, non essendo necessari ulteriori
accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel rerito con
il rigetto del ricorso introduttivo della contribuente.
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e si
liquidano core in dispositivo, mentre si ritiene possano essere
=pensate le spese per i gradi di rerito.

La Corte accoglie il ricorso, nnssa la sentenza impugnata
e, decidendo nel merito, rigetta il

ricorso introduttívo della

contribuente.

condanna la contribuente al pagamento delle spese del
presente giudizio, liquidate in euro 1.600, oltre alle spese
prenotate a debito, e dichiara compensate fra le parti le spese
per i gradi di marito.
Così deciso in Roma il 13 maggio 2015.

nel senso che “il termine fissato dall’art. 9 dPR 600/1973_ può

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