Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11303 del 29/04/2021

Cassazione civile sez. I, 29/04/2021, (ud. 18/11/2020, dep. 29/04/2021), n.11303

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MELONI Marina – Presidente –

Dott. ACIERNO Maria – Consigliere –

Dott. CASADONTE Annamaria – rel. Consigliere –

Dott. BALSAMO Milena – Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 11730/2019 proposto da:

D., ALIAS D.L., rappresentato e difeso dall’Avvocato

Chiara Bellini del Foro di Vicenza;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, (OMISSIS), ope legis domiciliato in Roma, Via

Dei Portoghesi 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che lo

rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 917/2019 della Corte d’appello di VENEZIA,

depositata il 11/03/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

18/11/2020 dal Consigliere Dott. Annamaria Casadonte.

 

Fatto

RILEVATO

Che:

– D. alias D.L., ricorre per cassazione avverso la sentenza della corte d’appello che ha confermato la pronuncia di inammissibilità del ricorso pronunciata dal Tribunale di Venezia avanti al quale aveva impugnato il diniego della protezione internazionale e di quella umanitaria, in quanto tardivamente presentato oltre il termine di giorni trenta dall’avvenuta notifica del provvedimento della Commissione Territoriale.

– la Corte territoriale ha ritenuto legittima la statuizione di inammissibilità del ricorso proposto avanti al tribunale;

– la cassazione della sentenza d’appello è stata chiesta sulla base di quattro motivi cui resiste il Ministero dell’interno con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

che:

– il primo motivo denuncia la violazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 13, comma 7 e del D.P.R. n. 394 del 1999, art. 3, comma 3, per non avere sia il giudice di primo grado che la corte d’appello considerato il diritto dello straniero ad essere informato nella lingua da lui conosciuta del contenuto della decisione della commissione territoriale, circostanza questa che si assume rilevante ai fini della valutazione di tempestività del ricorso proposto ai sensi del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35; infatti afferma il ricorrente di aver proposto in ritardo il ricorso avverso la decisione della Commissione territoriale in quanto non ne aveva capito il contenuto in mancanza di traduzione nella lingua soninkè da lui parlata e conosciuta.

– la censura è inammissibile sia perchè nuova in quanto non risulta sia stata proposta nel giudizio di merito sia per difetto di specificità e perchè non coglie la ratio decidendi della pronuncia impugnata.

Infatti l’eventuale conoscenza della lingua italiana o di una delle lingue c.d. veicolari da parte del destinatario del provvedimento della Commissione con facoltà di notificargli l’atto in una di dette lingue è un accertamento di merito spettante al Giudice il quale deve valutare in concreto se la persona conosca la lingua nella quale il provvedimento sia stato tradotto, a tal fine valutando gli elementi probatori del processo, tra i quali assumono rilievo anche le dichiarazioni rese dall’interessato nel c.d. foglio-notizie, nel quale egli abbia dichiarato di conoscere una determinata lingua nella quale il provvedimento sia stato tradotto (nella specie, il decreto impugnato redatto in italiano era stato tradotto in lingua inglese ed in lingua francese) circostanze dalle quali il giudice di merito, con apprezzamento di fatto incensurabile in sede di legittimità, aveva desunto il convincimento che egli fosse in grado di comprendere il provvedimento.

Tale ratio decidendi non risulta impugnata nè vale invocare il diritto di asilo ex art. 10 Cost., in quanto, in riferimento alla disposizione dell’art. 10 Cost., questa Corte ha già avuto occasione di chiarire che il diritto di asilo è interamente attuato e regolato attraverso la previsione delle situazioni finali previste dai tre istituti dello status di rifugiato, della protezione sussidiaria e del diritto al rilascio di un permesso umanitario, ad opera della esaustiva normativa di cui al D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251 e di cui al D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 5, comma 6; con la conseguenza che non vi è più alcun margine di residuale diretta applicazione del disposto di cui all’art. 10 Cost., comma 3, in chiave processuale o strumentale, a tutela di chi abbia diritto all’esame della sua domanda di asilo alla stregua delle vigenti norme sulla protezione (Cass. 10686 del 2012; n. 16362 del 2016).

– parimenti inammissibile la censura si manifesta in riferimento alla eventuale richiesta di remissione in termini davanti al tribunale e all’esito della stessa, così come nessuna indicazione è allegata con riferimento al momento di proposizione dell’impugnazione rispetto al termine di legge;

– con il secondo mezzo si censura, infatti, la violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 2, lett. e), artt. 5, 7 e 14, D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32, comma 3, D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6 e art. 19, comma 1 e D.P.R. n. 394 del 1999, art. 11, comma 1, lett. c ter) in riferimento rispettivamente allo status di rifugiato, della protezione sussidiaria e della protezione umanitaria;

– con il terzo mezzo si denuncia la violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5, lett. a-e), e sulla cooperazione istruttoria nella valutazione dell’esame della domanda di protezione internazionale;

– con il quarto mezzo si denuncia la violazione del principio di non refoulment di cui all’art. 33 della Convenzione di Ginevra.

– poichè l’esame del secondo, terzo e quarto motivo, presuppone l’accoglimento del primo mezzo, la decisione sugli stessi è assorbita, in senso improprio (cfr. Cass. 28663/2013; id. 13534/2018) dall’inammissibilità del primo motivo;

– l’inammissibilità del primo motivo riverbera i suoi effetti sugli altri motivi di ricorso; il ricorso va quindi dichiarato inammissibile;

– nulla va, tuttavia, disposto in merito alle spese di lite in ragione dell’inammissibilità del controricorso, privo della specifica indicazione dei motivi come previsto dall’art. 366 c.p.c., n. 4, requisiti indicati dall’art. 370, comma 2 (cfr. Cass. 5400/2006; id. 12171/2009; id. 9983/2019);

– ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte dichiara il ricorso inammissibile.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile, il 18 novembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 29 aprile 2021

 

 

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