Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11303 del 23/05/2011

Cassazione civile sez. III, 23/05/2011, (ud. 06/04/2011, dep. 23/05/2011), n.11303

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FINOCCHIARO Mario – Presidente –

Dott. SPAGNA MUSSO Bruno – Consigliere –

Dott. SPIRITO Angelo – rel. Consigliere –

Dott. D’AMICO Paolo – Consigliere –

Dott. CARLUCCIO Giuseppa – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

S.A., (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA MACEDONIA 10, presso lo studio dell’avvocato BARCA MARIO,

rappresentato e difeso dall’avvocato SANASI GIUSEPPE giusta delega a

margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

C.M.C., C.A.B., C.

F., (OMISSIS), elettivamente domiciliati in ROMA,

VIA DEI RETI 32, presso lo studio dell’avvocato PAIS GIONATA,

rappresentati e difesi dagli avvocati PAIS MARIO ERMANNO, PAIS DAVIDE

giusta delega in calce al controricorso;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 189/2006 della CORTE D’APPELLO di LECCE,

Sezione Specializzata Agraria, emessa il 20/02/2006, depositata il

09/03/2006; R.G.N. 418/2005;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

06/04/2011 dal Consigliere Dott. PAOLO D’AMICO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FUCCI Costantino che ha concluso per il rigetto.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

C.F., C.C. e C.A.B. convenivano dinanzi al Tribunale di Brindisi – Sez. Specializzata Agraria – S.A. onde ottenere il risarcimento danni nella misura di Euro 15.184,07, oltre interessi, sulla base di una precedente sentenza di condanna nell’an emessa dal medesimo Tribunale.

Si costituiva S.A. che in via preliminare eccepiva l’improponibilità ed improcedibilità del ricorso perchè non preceduto dal tentativo di conciliazione di cui alla L. 3 maggio 1982, n. 203, art. 46. Il S. eccepiva altresì la carenza di documentazione necessaria, che non era stata esibita unitamente al ricorso introduttivo, così come non era stata avanzata alcuna richiesta istruttoria e quindi concludeva per il rigetto della domanda.

Il Tribunale di Brindisi, con sentenza n. 6105 del 9.2.2005, condannava lo stesso S. al risarcimento dei danni nella misura di Euro 10.632,80, oltre accessori. Quest’ultimo proponeva appello avverso la sentenza del Tribunale di Brindisi – Sez. Specializzata Agraria, n. 6/2005. La Corte di Appello di Lecce, con sentenza n. 189/06, rigettava l’appello con soccombenza delle spese. Propone ricorso per cassazione S.A. con due motivi.

Resistono con controricorso C.F., C.M. C. e C.A.B.. Il collegio ha raccomandato una motivazione semplificata.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo parte ricorrente denuncia: “Violazione di legge art. 360 c.p.c., n. 3, 4 e 5 in relazione all’art. 46 n. 203/82”; con il secondo: “Violazione di legge art. 360, n. 3, 4 e 5, in relazione all’art. 415 c.p.c. e 420”.

L’impugnata sentenza è stata pubblicata il 9 marzo 2006, dopo l’entrata in vigore dell’art. 366 bis c.p.c. a norma del quale l’illustrazione di ciascun motivo del ricorso per cassazione si deve concludere, a pena di inammissibilità, con la formulazione di un quesito di diritto.

Poichè il ricorso di S.A. non contiene la formulazione dei relativi quesiti, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte dichiara il ricorso inammissibile e condanna parte ricorrente alle spese del giudizio di cassazione che liquida in Euro 1.700,00, di cui Euro 1.500,00 per onorari, oltre rimborso forfettario delle spese generali ed accessori come per legge.

Così deciso in Roma, il 6 aprile 2011.

Depositato in Cancelleria il 23 maggio 2011

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