Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11302 del 29/04/2021

Cassazione civile sez. I, 29/04/2021, (ud. 18/11/2020, dep. 29/04/2021), n.11302

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MELONI Marina – Presidente –

Dott. ACIERNO Maria – Consigliere –

Dott. CASADONTE Annamaria – rel. Consigliere –

Dott. BALSAMO Milena – Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 9886/2019 proposto da:

O.I., ammesso al patrocinio a spese dello Stato ed

elettivamente domiciliato in Roma, Via Del Casale Strozzi, 31,

presso lo studio dell’avvocato Laura Barberio, rappresentato e

difeso dall’avvocato Francesco Tartini;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, (OMISSIS), ope legis domiciliato in Roma, Via

Dei Portoghesi 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che lo

rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2541/2018 della Corte d’appello di Venezia,

depositata il 10/09/2018;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

18/11/2020 dal Consigliere Dott. Annamaria Casadonte.

 

Fatto

RILEVATO

che:

– O.I., cittadino (OMISSIS), ricorre per cassazione nei confronti della sentenza della corte d’appello che ha respinto la domanda di protezione internazionale ed umanitaria con ricorso affidato a cinque motivi cui resiste con controricorso l’intimato Ministero dell’interno;

– assume il ricorrente di essere fuggito dalla Nigeria ed in particolare dall’Edo State per il timore della ritorsione minacciata dal fratello di una donna che era rimasta uccisa insieme ad una bambina nell’incidente stradale occorsogli mentre era alla guida del suo veicolo, condotto mentre svolgeva abusivamente l’attività di tassista/autista; precisava inoltre che grazie alla generosità di uno sconosciuto aveva raggiunto la Libia dove aveva dapprima lavorato e poi era stato recluso e dietro pagamento di somme ingenti era stato liberato e imbarcato per l’Italia;

– la corte d’appello riteneva generico il racconto e privo di riscontro, con la conseguente inesistenza dei presupposti per l’attenuazione dell’onere probatorio; alla luce di ciò, la corte aveva poi escluso la sussistenza delle condizioni per il riconoscimento della protezione sussidiaria così come di quella umanitaria.

Diritto

CONSIDERATO

che:

– con il primo motivo il ricorrente contesta il diniego della protezione sussidiaria sotto il profilo della nullità della motivazione per violazione dell’art. 132 c.p.c., n. 4 (ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3);

– con il secondo motivo si denuncia, la violazione o falsa applicazione di una norma di diritto in relazione alla dedotta non credibilità del racconto del ricorrente – violazione, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, art. 116 c.p.c., D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, commi 3, 4 e 5;

– con il terzo motivo si denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti e cioè la pericolosità e la diffusione dei gruppi c.d. “Cult” in Nigeria, quali soggetti privati contro i quali non era assicurata adeguata protezione dagli enti statuali a ciò preposti (polizia, ecc.);

– le doglianze di cui ai tre motivi sin qui enunciate sono, come pure riconosciuto in ricorso, strettamente connesse perchè riguardano il diniego della protezione e possono essere esaminati congiuntamente;

– si tratta di motivi inammissibili poichè la corte di merito ha evidenziato gli aspetti di intrinseca inverosimiglianza delle dichiarazioni rese dal richiedente asilo chiarendo che esse sono risultate del tutto generiche e prive di riferimenti concreti, con la conseguenza che il dedotto coinvolgimento del richiedente asilo in fenomeni quali il traffico di migranti dalla Nigeria, i cult ovvero la tratta di esseri umani, non è di per sè sufficiente a rendere verosimile la vicenda narrata, priva, in realtà, di circostanziati riferimenti dai quali dedurre il diretto coinvolgimento dell’interessato e la conoscenza personale dei fenomeni richiamati;

– poichè l’allegazione non è mai stata integrata sotto questi profili la conclusione della corte di merito non appare ammissibilmente censurabile;

– parimenti inammissibile è la censura relativa all’omesso esame della pericolosità e diffusione dei cult in Nigeria non costituendo la circostanza fatto decisivo ai fini del rilascio della protezione sussidiaria: e cio sia in considerazione della sopra evidenziata inverosimiglianza delle dichiarazioni del ricorrente sia in considerazione della omessa allegazione di fonti informative dalle quali desumere la ravvisabilità quale conseguenza della loro attiva presenza di una condizione di violenza indiscriminata ai sensi del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c);

– con il quarto motivo si denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, oggetto di discussione tra le parti e riguardante il diniego della protezione umanitaria D.Lgs. n. 286 del 1998, ex art. 5, comma 6;

– si duole il ricorrente dell’omesso esame della documentazione prodotta al fine di evidenziare come in Nigeria il riconoscimento dei diritti fondamentali sia precario e la situazione sociale caratterizzata dall’insicurezza e da un sensibile livello di violazioni sistematiche e gravi di diritti umani che, viceversa non risultano essere state considerate dalla corte d’appello e ciò in violazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6;

– con il quinto motivo si denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, l’errata applicazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, sempre in relazione al mancato riconoscimento delle condizioni per il rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari;

– anche il quarto e quinto motivo possono essere esaminati congiuntamente perchè attengono entrambi alla protezione umanitaria e sono inammissibili con riguardo ad entrambi i profili per difetto di specifica allegazione delle fonti informative dalle quali desumere che ricorrano nei confronti del ricorrente i presupposti di esposizione al rischio di compromissione dei diritti fondamentali in caso di rimpatrio forzato;

– il ricorrente si limita, infatti, al non altrimenti specificato richiamo a “COI disponibili sulla Nigeria” (cfr. primo capoverso pagina 13 del ricorso) che, però, non indica nè trascrive, sicchè la critica resta ad un livello insuperabilmente generico;

– l’inammissibilità di tutti i motivi comporta l’inammissibilità del ricorso;

– in applicazione della soccombenza, il ricorrente è condannato alla rifusione delle spese di lite a favore del controricorrente e liquidate come in dispositivo;

– ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

PQM

La Corte dichiara il ricorso inammissibile; condanna il ricorrente alla rifusione delle spese di lite a favore del controricorrente e liquidate in Euro 2100,00 per compensi oltre spese prenotate a debito.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile, il 18 novembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 29 aprile 2021

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