Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11301 del 29/04/2021
Cassazione civile sez. I, 29/04/2021, (ud. 18/11/2020, dep. 29/04/2021), n.11301
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MELONI Marina – Presidente –
Dott. ACIERNO Maria – Consigliere –
Dott. CASADONTE Annamaria – rel. Consigliere –
Dott. BALSAMO Milena – Consigliere –
Dott. SOLAINI Luca – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 9877/2019 proposto da:
O.M.O., rappresentato e difeso dall’Avvocato Davide Verlato
del Foro di Vicenza;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELL’INTERNO, (OMISSIS), ope legis domiciliato in Roma, Via
Dei Portoghesi 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che lo
rappresenta e difende;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 2538/2018 della Corte d’appello di Venezia,
depositata il 10/09/2018;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del
18/11/2020 dal Consigliere Dott. Annamaria Casadonte.
Fatto
RILEVATO
che:
– O.M.O. ricorre per cassazione avverso la sentenza della corte d’appello di Venezia che ha respinto le sue domande di protezione internazionale ed umanitaria;
– a sostegno delle stesse egli ha allegato di essere cittadino nigeriano, proveniente dalla regione di (OMISSIS), di religione cristiana e di essere scappato dalla Nigeria per il timore di essere ucciso dopo essere stato minacciato di morte dai familiari della ragazza, di religione musulmana, che intendeva sposare e che, invece, era improvvisamente morta, fatto del quale la madre di lei lo riteneva responsabile;
– la corte veneziana ha escluso la sussistenza delle condizioni per lo status di rifugiato e per la protezione sussidiaria ai sensi delle lettera a) e b) in ragione della scarsa verosimiglianza delle allegazioni, contraddittorie ed intrinsecamente illogiche svolte dal richiedente e non riconducibili a persecuzione o esposizione al rischio di grave danno; la corte ha poi escluso la protezione sussidiaria ai sensi del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), in considerazione della situazione generale della zona di Lagos desunta dal report annuale di Refworld, agenzia dell’UNHCR (cfr. pag. 7 della sentenza); ha, infine, escluso la ravvisabilità di una specifica condizione di vulnerabilità personale ai fini del rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari;
– la cassazione della sentenza impugnata è chiesta sulla base di due motivi, cui resiste con controricorso il Ministero dell’Interno.
Diritto
CONSIDERATO
che:
– il primo motivo, con cui viene denunciata, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione o falsa applicazione delle norme riguardanti l’istruttoria sulla domanda ed i criteri da seguire nell’esame delle dichiarazioni rese dal richiedente asilo, in particolare del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8 e D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, è inammissibile;
– il ricorrente non indica quale dei criteri utilizzabili secondo l’art. 3 cit., per l’esame delle dichiarazioni non sia stato valorizzato dalla corte territoriale, rendendo così inammissibile per difetto di specificità la censura alla conclusione di scarsa credibilità cui il giudice di merito è pervenuto;
– allo stesso modo la censura è inammissibile con riguardo alle asserita violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 8, essendo state acquisite le fonti informative (cfr. pag. 7 della sentenza) in vista della decisione da assumere;
– il secondo motivo, con cui si denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, l’omesso esame di fatti decisivi ai fini del riconoscimento del permesso per la protezione sussidiaria nonchè di quella umanitaria, unitamente alla violazione degli art. 115,116 c.p.c., D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, è parimenti inammissibile;
– con riguardo al riconoscimento della protezione sussidiaria ai sensi dell’art. 14, lett. c), risulta, come già sopra enunciato, che la corte territoriale ha acquisito il rapporto annuale 2016 di Refworld e sulla base di esso ha esaminato le ragioni allegate dal richiedente asilo e fondato la sua conclusione di diniego per mancanza nella regione di Lagos, dalla quale egli proviene, di violenza indiscriminata o di conflitto armato o di anarchia senza alcun controllo da parte delle autorità;
– al contrario il ricorrente non indica, come avrebbe dovuto (cfr. Cass. 21392/2020; id. 22769/2020), le fonti informative dalle quali evincere una conclusione diversa rispetto a quella statuita dal giudice del merito;
– anche con riguardo alla protezione umanitaria la censura è inammissibile perchè il ricorrente non risulta avere specificato nè al momento dell’audizione nè altrimenti una speciale condizione di vulnerabilità soggettiva, nè un oggettivo pericolo di compromissione dei diritti fondamentali cui sarebbe esposto in caso di rientro forzato nel paese di origine;
– all’inammissibilità dei motivi consegue quella del ricorso;
– nulla va disposto sulle spese perchè il controricorso non ha i requisiti minimi di cui all’art. 366 c.p.c., n. 4, richiamati nell’artr. 370 c.p.c. ed è quindi inammissibile (cfr. Cass. 5400/2006; 12171/2009; 9983/2019);
– infine, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.
PQM
La Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile, il 18 novembre 2020.
Depositato in Cancelleria il 29 aprile 2021